Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3349
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Sentenza 6 marzo 2003

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La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ..

La riproduzione della procura a ricorrere per cassazione a margine della copia notificata all'intimato, certificata conforme all'originale, comprova il conferimento di essa in data anteriore alla notificazione del ricorso.

Affinché le fideiussioni prestate sistematicamente dai soci di una società di capitali (nella specie: a responsabilità limitata) in favore di istituti di credito a garanzia delle obbligazioni contratte dalla medesima società assumano il segno univoco del vincolo sociale, autonomo e distinto da quello che intercorre tra i soci dell'ente debitore, è necessario che da esse risultino chiari il programma stabile di finanziamento, l'oggetto sociale dell'ente collaterale costituito, la sua realizzazione attraverso un fondo comune derivato dagli apporti dei soci di fatto, la sua finalizzazione a sovvenire la società regolare, nell'intendimento di ritrarre da quel programma le utilità aggiuntive e comunque diverse da quelle di quest'ultima, sia pure in termine di economie di costi connessi a quelle sovvenzioni o garanzie, rispetto a quanto il mercato esterno consente, le quali, proprio per la coincidenza delle due compagini sociali, finiscono per costituire indirettamente l'utile del sostegno finanziario. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva tratto la dimostrazione della sussistenza di una società di fatto, collaterale rispetto a quella di capitali, dal solo dato delle plurime fideiussioni, omettendo di considerare se avessero concorso altre circostanze, quali la sussistenza di un fondo comune, di un'alea comune nei guadagni e nelle perdite, l'esercizio in comune dell'attività, l'"affectio societatis", e trascurando altresì di valutare se le fideiussioni non trovassero piuttosto giustificazione nella necessità che la società regolare aveva di garantire le banche con cui operava e nella limitata responsabilità dei soci medesimi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3349
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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