Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 00154 /0 1 REPUBBLICA ITAL IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 3580/98 BATTIMIELLO Consigliere Cron.157 Dott. Bruno Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Florindo ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. - SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 il 18 GEN. 2007 IN IA, IN RO, IN ER, IL CANCELLIERE IN TO, tutti eredi di IN ID, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI CANCELLERIA BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Rilasciata copia legale INPS pro tempore, al Sig. persona del legale rappresentante per diritti L 31 GEN. 2001 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERE 4110 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- J CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e difeso dagli avvocati DE ANGELIS UFFICIO COPIE rappresentato Rilasciata copia legale RB FR, CO IE, LO, al sig. (A) TRI giusta delega in calce alla copia notificata del per diritti L. / 11:38:1:01 IL CANCELLIERE ricorso;
resistente con mandato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 216/97 del Tribunale di MODENA, UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva depositata il 01/04/97 R.G.N. 150/94; dal Sig. RI udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo 11 28.1.01. ராமலிடுக VIL CANCELLIERE MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed E accoglimento del secondo motivo. -2- R.G. 3580/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, ; pronunciando nella controversia fra la pensionata SA IA (appellante) e l'INPS (appellato), condannava l'Istituto a corrispondere alla controparte nei limiti della prescrizione decennale - l'integrazione al - minimo, sulla pensione concorrente, fino al 30 settembre 1983, "con rivalutazione ed interessi fino al 31.12.1991 e successivamente con rivalutazione detratti gli interessi”, e dichiarava estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e segg., Legge Finanziaria 1997, con riguardo alla domanda concernente la cd. cristallizzazione (cioè la conservazione, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, dell'importo integrato di detta pensione spettante a tale data), compensando le spese di entrambi i gradi. CY Avverso tale sentenza SA IA, SA AU, SA IO e SA RO, quali credidi AR LI, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Nel primo motivo di ricorso - con la denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996 e del d.l. 28 marzo 1997 n.79, convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, in rapporto ai principi di cui agli artt.3, 24 e 38 della Costituzione - si lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in ordine alla domanda della cd. cristallizzazione e si deduce l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali, della normativa alla cui stregua è stata resa la 3 contestata pronuncia di estinzione. Con il secondo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si lamenta l'erroneità della statuizione che (con riguardo all'integrazione al minimo) ha escluso la cumulabilità degli accessori per il periodo successivo al 31 dicembre 1991. 2. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale - della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertitó con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. риз 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto”. Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex pharimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di дис estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la 5 giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto -alla cd. cristallizzazione perper ragioni come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti - al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis” non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che 6 % e la investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. E' invece fondato il secondo motivo, che attiene a questione тии cui la predetta previsione di estinzione non è applicabile (cfr. Cass. 10 giugno 1999 n. 5707). Infatti, la censurata statuizione del Tribunale, esclusiva del cumulo (successivamente al 31 dicembre 1991) di rivalutazione ed interessi su quanto dovuto per integrazione al trattamento minimo, riguarda (necessariamente) ratei anteriori al 31 dicembre 1991; pertanto – alla stregua - del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 1996 - l'inadempimento ad essi relativo, ancorché protrattosi oltre la data di entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, è sanzionato con l'attribuzione cumulativa di rivalutazione ed interessi, secondo la disciplina anteriore a tale norma, essendo quest'ultima applicabile solo per i ratei maturati dopo la sua entrata in vigore. In accoglimento di tale motivo, la cassazione in parte qua dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere resa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con pronuncia del merito attributiva (in ordine agli anzidetti ratei per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) sia della rivalutazione che degli interessi.
3. Il rigetto del primo motivo e la cassazione dell'impugnata sentenza nei limiti sopra indicati e in accoglimento del secondo motivo di ricorso della parte privata - conformemente a quanto deciso in precedenti controversie di identico contenuto (v. Cass. 13 aprile 2000 n.4786 e 26 aprile 2000 n.5352) - comportano che le spese dell'interodell'intero processo debbano fee essere compensate, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998 - non essendo a ciò di ostacolo (cfr. Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) il carattere parziale della declaratoria di estinzione e la compresenza delle statuizioni (sottratte alla operatività della previsione di estinzione) concernenti il diritto all'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 ed ai relativi accessori - e per la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INPS al pagamento, in relazione alle somme dovute per ratei d'integrazione al trattamento minimo maturati fino al 30 settembre 1983, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in cumulo fra loro. 8 0 Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente hum. Raraguan F riends Ufizeilicello 2 Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 8 GEN. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M DI CANCELLERIA E R P U S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI N E O REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 LEGGE DELLA