Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili ad un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge n. 895 del 1967, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 9286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9286 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 67
Dott. LOCATELLI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 17972/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC PP N. IL 19/09/1979;
avverso la sentenza n. 19/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 02/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Matteo Bonaccorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'assise di appello di Bologna, con sentenza del 2/5/2012, in parziale riforma di quella della Corte di assise di Parma, che aveva dichiarato CA GI colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, e L. n. 895 del 1967, art. 6, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, rideterminava la pena in anni uno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
CA è imputato, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, di avere fatto esplodere due ordigni esplosivi di tipo deflagrante, lanciandoli all'interno del cortile del Comando della Polizia Municipale di Parma, in ora notturna;
era stato, peraltro, assolto in primo grado dal porto in luogo pubblico di detti ordigni nonché dall'imputazione di atti di terrorismo ex art. 280 bis c.p., comma 4. Si era trattata di un'azione che trovava la sua motivazione in un episodio che aveva suscitato clamore nella città di Parma: un cittadino ghanese aveva, secondo l'accusa, subito un pestaggio da personale della Polizia Municipale di Parma durante un'operazione antidroga.
Dopo che alcune persone avevano annotato la targa dell'autovettura su cui erano saliti coloro che avevano lanciato l'ordigno esplosivo, era stato rinvenuto uno striscione che intimava all'assessore alla sicurezza del Comune - da cui dipende la Polizia Municipale - ad andarsene.
L'autovettura era stata fermata e all'interno era stato identificato CA, passeggero sul sedile anteriore;
le intercettazioni telefoniche avevano dimostrato che si trattava di colui che aveva materialmente eseguito il lancio.
La Corte territoriale rigettava il motivo di appello che chiedeva la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 703 c.p., alla luce dell'inoffensività degli oggetti lanciati, composti da artifici pirici liberamente acquistabili dai maggiorenni: la Corte condivideva la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto decisivo il profilo soggettivo del reato, nel caso in esame consistente nel dolo specifico costituito dal fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica.
Poiché la norma incriminatrice tutela l'ordine pubblico, non rilevava che lo scoppio fosse avvenuto in zona non residenziale quanto che gli ordigni fossero stati lanciati nel Cortile di una Caserma dei Vigili Urbani, quindi con specifica direzione ad ente rappresentativo della collettività. La Caserma non era mai disabitata e l'esplosione doveva incutere allarme e timore nei confronti del personale presente.
Il dolo specifico e l'implicita minaccia di ripetere gesti analoghi erano dimostrati dal contenuto dello striscione, con conseguente integrazione del clamore e del timore pubblico.
La Corte non riteneva concedibili le attenuanti generiche, alla luce della preordinazione del gesto (gli autori del gesto provenivano da Verona e uno di loro era stato prelevato a Bologna), dei precedenti penali e di polizia e della attribuibilità dell'azione materiale allo CA.
2. Ricorre per cassazione il difensore di CA GI, deducendo violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). La sentenza impugnata manca di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato sub B.
Essendo pacifico il lancio dei due ordigni esplosivi, la Corte territoriale, per ritenere sussistente il dolo specifico del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 6, aveva omesso di considerare che l'obiettivo del gesto era una sola persona: l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma, Monteverdi;
non il Comando dei Vigili Urbani o la città intera. Lo striscione non conteneva alcuna minaccia alla cittadinanza o agli organi di Pubblica Sicurezza, ma solo ad un individuo.
In un secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
La L. n. 895 del 1967, art. 6, punisce chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti. La norma è caratterizzata dal dolo specifico, con riferimento a quattro finalità alternative;
quanto a ciò che viene fatto esplodere, il legislatore ha voluto esplicitamente comprendere nell'ipotesi incriminatrice qualsiasi ipotesi ("bombe o altri ordigni o materie esplodenti"), anche se lieve. In effetti, il legislatore è stato attento a discostarsi dall'elencazione contenuta nella L. n. 895 del 1967, art. 1, che, al contrario, viene richiamato dagli artt.
2, 3 e 4; il mancato richiamo alla norma di riferimento e l'utilizzo dell'espressione "materie esplodenti" - che è propria del T.U. di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931, art. 30) e delle contravvenzione in materia di armi (art. 704 c.p.) - dimostra che anche l'esplosione di ordigni di scarsa pericolosità possa integrare la condotta materiale del reato in questione.
L'intervenuta assoluzione in primo grado per il reato di porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi (L. n. 895 del 1967, art. 4), pertanto, è pienamente coerente con la condanna per il reato in oggetto.
La descrizione del dolo specifico costituisce il discrimine tra il delitto e la contravvenzione dell'art. 703 c.p., che richiede esclusivamente che le esplosioni siano pericolose e pretende l'elemento soggettivo della coscienza e volontà del fatto: la condotta materiale può, quindi, essere identica.
Questa Corte ha affermato che il delitto previsto dalla L. n. 895 del 1967, art. 6, è volto a tutelare l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico consistente nel fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario che si sia verificato l'effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 703 c.p., anche quando ha a oggetto lo stesso elemento materiale, è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione (Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006 - dep. 10/11/2006, Ponticelli e altri, Rv. 235082, Sez. 1, n. 11872 del 07/10/1980 - dep. 12/11/1980, Passagrilli, Rv. 146636).
Il ricorrente contesta che il dolo specifico presente al momento dell'esplosione fosse quello contestato, sottolineando il contenuto dello striscione lasciato sul posto dagli autori del gesto: ma la motivazione della sentenza impugnata del tutto logicamente, pur senza prescindere dalla valutazione del messaggio presente nello striscione e del destinatario di esso (l'Assessore alla Sicurezza Sociale del Comune di Parma), evidenzia il significato complessivo del gesto, ritenendolo rivolto non tanto alla persona fisica dell'amministratore, ma al Corpo del Comando di Polizia Municipale, in qualche modo rappresentativo della collettività; tale Corpo doveva essere pubblicamente intimidito e la sua sicurezza doveva essere messa a rischio.
La Corte territoriale ha ritenuto che proprio il messaggio all'Assessore (cui lo striscione intimava di dimettersi) e il riferimento alla "vendetta" facessero trasparire la minaccia di rinnovare in ogni momento gesti analoghi.
La motivazione, in definitiva, è effettivamente esistente e niente affatto manifestamente illogica.
Anche il motivo concernente la determinazione della pena (assai ridotta dalla Corte territoriale rispetto alla sentenza di primo grado) e la mancata concessione delle attenuanti generiche è infondato: la Corte ha valutato il motivo di appello, lo ha parzialmente accolto ma, con motivazione adeguata, ha ritenuto di non poter concedere le attenuanti generiche alla luce delle caratteristiche oggettive del gesto e della personalità dell'imputato, cui è contestata la recidiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014