Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 37384
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto previsto dall'art. 6 L. 895 del 1967 è volto a tutelare l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico consistente nel fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario che si sia verificato l'effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 703 cod. pen., anche quando ha a oggetto lo stesso elemento materiale, è volto a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione.

Commentari2

  • 1Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Sparare con pistole in campagna: regole, limiti e conseguenze legali
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 37384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37384
Data del deposito : 22 settembre 2006

Testo completo