Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 6 L. 895 del 1967 è volto a tutelare l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico consistente nel fine di incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario che si sia verificato l'effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 703 cod. pen., anche quando ha a oggetto lo stesso elemento materiale, è volto a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 37384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37384 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1065
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018752/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IU, N. IL 05/12/1958;
2) CARBONE IU, N. IL 09/03/1956;
3) ON IO, N. IL 09/07/1960;
4) SI GI, N. IL 22/03/1973;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO A. M., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 aprile 2005 la Corte d'appello di Napoli, sezione seconda penale, in riforma della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli il 30.10.2003 nei confronti di LI SE, LO OV, NE SE, LO AR, NO ON, LI OV, da questi appellata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute per LI e PA prevalenti, per gli altri equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a LI (art. 110 c.p., L. n. 865 del 1967, art. 6; art. 336 c.p. e art. 339 cpv. c.p.; artt. 110, 337 e 339 c.p.) e LO (art. 110 c.p., L. n. 865 del 1967, art. 6; artt. 110, 336 e 339 c.p.), in anni uno e mesi due di reclusione ciascuno, quella inflitta a NO (artt. 110, 337 e 339 c.p.; capi l, o, r;
art. 110 c.p., D.Lgs. n. 66 del 1948, art. 1, commi 1 e 3) in anni uno e mesi uno di reclusione,
quella inflitta a PA (artt. 110, 337 e 339 c.p.; capi o, r;
art. 110 c.p., D.Lgs. n. 66 del 1948, art. 1, commi 1 e 3), in mesi nove di reclusione, quella inflitta a UG (L. n. 865 del 1967, art. 6), in mesi otto di reclusione, e per il resto confermava la decisione impugnata, che aveva dichiarato NE responsabile dei reati di cui agli artt. 110 e 336 c.p., art. 339 cpv. c.p.; art. 112 c.p., comma 1, n. 1, artt. 582 e 585 c.p., in relazione all'art. 576 c.p., n. 1, con condanna ad anni mino e mesi tre di reclusione.
Ricorrono per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati NO, UG, LI, NE, i quali lamentano:
a) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (NO e LI) anche con riferimento alla configurabilità del dolo specifico della L. n. 895 del 1967, art. 6, contestato a UG;
b) violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 6, da inquadrare semmai nell'ipotesi di cui all'art. 703 c.p. (LI e NE);
c) nullità della sentenza per illeggibilità della grafia (LI e NE).
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Logicamente preliminare è l'esame della doglianza riguardante la nullità della sentenza di secondo grado per illeggibilità della grafia.
2. Con riferimento al motivo di ricorso con il quale si lamenta l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, il Collegio osserva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle risultanze processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un.2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944).
L'insufficienza o l'illogicità della motivazione, come vizi denunciabili, devono essere evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, dedurre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
Alla stregua di questi principi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo compiutamente enunciato, con logico apparato argomentativo, le ragioni poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati e della qualificazione giuridica delle condotte dagli stessi poste in essere.
3. Relativamente al secondo motivo di censura, occorre evidenziare che, per la configurabilità della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6 (modificato quoad poenam dalla L. n. 14 agosto 1974, n. 497, art. 13), volto a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico, occorre il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, pur non essendo necessario, per la consumazione del reato, che si sia verificato l'effetto voluto. (Sez. 1^, 7 ottobre 1980, rv. 146636, ric. Passagrilli;
Sez. 1^, 23 gennaio 1980, ric. Bellipanni, rv. 145392).
Il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 6, si distingue dalla contravvenzione disciplinata dall'art. 703 c.p. - allorché vi sia coincidenza dell'elemento materiale tra le due fattispecie - in base all'elemento soggettivo, in quanto, ai fini dell'integrazione del delitto, è necessario il dolo specifico, mentre per la sussistenza del reato di cui all'art. 703 c.p. è richiesta la coscienza e volontà del fatto che costituisce la contravvenzione. Differente è anche il bene giuridico tutelato dalle due disposizioni, l'ordine pubblico nella fattispecie di cui alla L. n.895 del 1967, art. 6, la vita e l'incolumità fisica riferibili non a persone determinate, ma a un numero indefinito di soggetti nella contravvenzione ex art. 703 c.p.. La sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione di questi principi, in ordine ai quali ha fornito congrua motivazione, è esente dai vizi denunziati.
4. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, occorre premettere che sull'argomento è riscontrabile un contrasto di giurisprudenza. Alla stregua di un primo orientamento, la illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall'estensore, non determina alcuna nullità, in quanto la parte interessata può richiedere in Cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, qualora si tratti di un manoscritto effettivamente e assolutamente inintelligibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare (Sez. 6^, 26 gennaio 2005, ric. Fortugno, rv. 230948; Sez. 6^, 17 settembre 2004, ric. Manfrè, rv. 231270).
In base ad un opposto orientamento, invece, l'illeggibilità, anche parziale della sentenza vergata a mano può essere causa di nullità per mancanza della motivazione, risultando violato sia il principio generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sia il diritto di difesa dell'imputato, che può risultare compromesso o limitato nel momento in cui la parziale comprensione della sentenza influisca sull'efficacia dei mezzi di impugnazione che possono essere attivati (Sez. 1^, 12 maggio 2006, n. 18462, ric. Riccardi, rv. 234141).
Nell'aderire a quest'ultimo indirizzo interpretativo, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non può essere qualificata come illeggibile la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur essendo redatta a mano, è perfettamente comprensibile nei suoi contenuti, tanto che le difese degli imputati sono state obiettivamente in condizione di articolare in modo compiuto le loro censure, specificamente correlate all'iter argomentativo della decisione adottata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006