Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sequestro preventivo, a fini impeditivi, di vettura abitualmente adoperata per attività di cessione di stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
9 149/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 2036 Composta da Renato Grillo -C.C. 17/11/2015 - Presidente - Vito Di Nicola R.G.N. 38376/2015 Gastone Andreazza - Relatore - : Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto : PL IN, n. in Albania il 12/02/1988; avverso il l'ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 31/07/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. PL IN ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Ravenna ha rigettato l'istanza proposta avverso il decreto di sequestro preventivo sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'art. 321 c.p.p. dell'autovettura Volkswagen Golf emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna il 17706/2015 per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla cessione di sostanza stupefacente-cocaina.
2. Con un unico motivo lamenta che ai fini del periculum di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p. è necessaria l'attualità del pericolo di aggravamento o protrazione del reato mentre ai fini del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato mancante nella specie;
da un lato infatti la condotta dell'indagato, ristretto agli arresti domiciliari, si è svolta nell'arco di un paio di mesi ed è consistita in una decina di cessioni (solo due peraltro sono state contestate) e, peraltro, le uniche consegne per le quali si è parlato dell'utilizzo dell'auto sono le quattro o cinque riferite a tale Dritan;
dall'altro non risulta che l'auto abbia subito particolari manomissioni o accorgimenti al fine di occultare lo stupefacente. Sempre con riguardo alla finalizzazione alla confisca, si deduce, poi, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è stato dimostrato che l'auto è stata acquistata nel marzo del 2014 per l'importo di euro 4.000 e dunque in epoca precedente di un anno al reato come contestato e da soggetto titolare di reddito assolutamente proporzionato rispetto al valore di acquisto. ん CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Va premesso che il sequestro preventivo è stato adottato sia a fini impeditivi (ovvero a norma dell'art. 321, comma 1, c.p.p.) che a fini di confisca (ovvero a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p.). Ora, effettivamente, con riguardo alla seconda tipologia di sequestro, questa Corte ha in più occasioni affermato che, ai fini della individuazione delle "cose t che servirono a commettere il reato" suscettibili di confisca è necessario l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo (tra le altre, Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573) sicché, nel caso di autovettura usata, come nella specie, per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973; Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del 2 06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Iliadis, Rv. 217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, Oliverio, Rv. 206885). Conseguentemente, non risultando essere stati adottati, nella specie, alcuno di tali accorgimenti od alcuna di tali modifiche, il nesso strumentale tra l'autovettura e la condotta contestata quale presupposto necessario per l'adozione del sequestro di cui al comma 2 dell'art. 321 c.p.p. non appare, come lamentato dal ricorrente, rinvenibile, sicché sotto tale profilo, il provvedimento non sarebbe legittimo.
4. Diversamente deve però concludersi quanto alla legittimità del sequestro preventivo di tipo "impeditivo", sostanzialmente contestata dallo stesso ricorrente con riguardo non tanto alla carenza di un indispensabile nesso strumentale tra res e reato quanto con riguardo alla invocata mancanza del carattere di attualità del pericolo di reiterazione del reato attesa l'occasionalità delle condotte poste in essere mediante l'autovettura in sequestro. Va anzitutto chiarito che la dizione del comma 1 dell'art. 321 c.p.p., che consente il sequestro non già delle cose che servirono a commettere il reato ma, più genericamente, delle cose "pertinenti al reato", esime il giudice dal compito di accertare se, analogamente a quanto detto sopra con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, ricorra un collegamento strutturale tra autovettura e detenzione di stupefacente tale da richiedere un sostanziale asservimento anche funzionale della prima alla seconda : la pertinenza richiesta dalla norma comprende, infatti, non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (da ultimo, Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez.2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100); e d'altra parte, se così non fosse, e se anche in tal caso si pretendesse la ricorrenza delle stringenti caratteristiche di collegamento strutturale già viste sopra, l'ipotesi del comma 1 dell'art.321 finirebbe per rappresentare un "doppione" rispetto alla ipotesi del comma 2, sì che non riuscirebbe più a distinguersi l'area applicativa dell'una rispetto all'altra. Resta peraltro fermo, come sempre affermato da questa Corte, che la nozione di pertinenza non può estendersi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale (cfr. Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 cit.), sotto tale profilo, tuttavia, avendo l'ordinanza impugnata rilevato che lo stesso indagato ha, in sede di interrogatorio, riconosciuto di avere ceduto cocaina a tale UG in tre occasioni a tal fine recandosi a Cesena con l'autovettura poi sequestrata, a tale Dritan, in quattro o cinque occasioni, 3 sempre recandosi a Cesena, e e in tre occasioni a tale LO a tal fine recandosi a Mezzano. Di qui, dunque, la logica ed insindacabile conclusione dell'ordinanza secondo cui PL ha non già solo sporadicamente (come sostenuto in ricorso) bensì abitualmente utilizzato l'autovettura per cedere la sostanza stupefacente a terzi recandosi presso il loro domicilio, con conseguente sussistenza del pericolo di protrazione del reato ove il mezzo gli venisse restituito. Né tale conclusione può essere infirmata dalle considerazioni in ordine al fatto che l'autovettura sarebbe stata acquistata in epoca precedente al reato, ciò non facendo evidentemente venire meno, con riguardo al momento di commissione delle condotte di reato contestate, la caratteristica di pertinenza del bene richiesta dall'art. 321, comma 1, c.p.p.. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore дий오오우 GastoneGastone Andreazz Renato DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 1 2 2016 IL CANCELLERE Luana Mariani 4