Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
I provvedimenti che il giudice delegato, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, sono inoppugnabili, tuttavia possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione e il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è soggetto a ricorso per cassazione, con il limite posto dall'art. 3 ter della L. n. 575 del 1965.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25621 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier F. - Consigliere - N. 834
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 039461/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OP IN, N. IL 27/11/1964;
2) RR RI NA, N. IL 21/03/1949;
avverso ORDINANZA del 24/06/2005 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI AR;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione LI NT e OR AR IL avverso il provvedimento emesso in data 24 giugno 2005 dal Tribunale di Reggio Calabria - sez. misure di prevenzione - in sede di incidente di esecuzione.
Tale provvedimento aveva confermato quelli emessi il 4 e il 14 marzo 2005 dal giudice delegato nella procedura di prevenzione patrimoniale a carico di LI NT. In particolare aveva confermato l'ordine di rilascio degli immobili abitati dal proposto e dal suo nucleo familiare entro la data fissata. Deducono:
- violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., per avere il Tribunale escluso che ricorresse una causa di astensione nel fatto che il magistrato delegato alla procedura fosse poi entrato a far parte del collegio deputato a decidere sull'incedente di esecuzione avverso il provvedimento emesso dallo stesso giudice delegato. Svolgendo, questi, attività non di natura meramente amministrativa, avrebbero dovuto essere applicate alla procedura che lo riguardava le norme del codice di rito e non quelle della normativa fallimentare, invece richiamate dal Tribunale, che prevedono espressamente che il giudice delegato componga, quale relatore, il collegio chiamato a decidere sui reclami contro le proprie determinazioni. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque da reputare nullo ovvero, ove si reputasse fondata la interpretazione data dal Tribunale, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al collegio che si costituisce in sede di incidente di esecuzione il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'incidente;
- violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 sexies, comma 2. Tale norma sarebbe stata violata dal giudice delegato che avrebbe potuto, in ossequio alla L. Fall., art. 47, richiamato dall'art. 2 sexies, e fino alla definitività del provvedimento, consentire al sottoposto ed ai suoi familiari di permanere nella casa di abitazione.
Pur trattandosi di un potere discrezionale, ne è richiesta la illustrazione con motivazione congrua, che tenga conto dello stato di bisogno del sottoposto (Cass. Sez. I, 3 aprile 2000, n. 2498) e sostenere la impossibilità di valutare lo stato di bisogno, come avrebbe fatto il Tribunale, equivale a violare la anzidetta disposizione di legge;
- violazione di legge per totale mancanza di motivazione sulla valutazione comparativa delle esigenze primarie del sottoposto e della sua famiglia (presenza di figli minori e di una grave patologia a carico della moglie del proposto;
mancanza di altra abitazione ove ricoverare anche la anziana madre);
- violazione di legge per totale mancanza di motivazione sulla richiesta di comodato precario dietro pagamento di un canone mensile.
Il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il primo motivo comprende due questioni: la prima riguarda la presunta applicabilità, anche al procedimento di prevenzione, dell'art. 34 c.p.p.; il secondo riguarda la sanzione di nullità che dalla mancata applicazione di tale norma verrebbe fatta discendere.
Ebbene, la assoluta infondatezza di tale ultima questione rende irrilevante l'eventuale accoglimento della prima e mancante l'interesse della parte.
Invero la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, ha rilevato che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
ne' ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a), ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. un. 17 aprile 1996, D'Avino, rv. 204464). Ne consegue che - prescindere dalla considerazione dello stato della giurisprudenza, sfavorevole, senza contrasti, ai ricorrenti (v. Sez. II, 15 gennaio 1996, Anzelmo, rv. 204035) - questi non possono vantare nel caso di specie alcun interesse alla decisione sulla eventuale operatività dell'art. 34 anche nella materia in esame, dal momento che la eventuale configurazione di una causa di astensione in tal senso non potrebbe comunque dare luogo agli effetti processuali evocati nel ricorso.
Per la stessa ragione difetta la rilevanza della lamentata questione di legittimità costituzionale , non risultando nemmeno dal ricorso che la parte abbia dichiarato di voler ricusare il giudice.
Quanto ai motivi susseguenti si osserva, in linea generale, che il principio che governa il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in tema di misure di prevenzione è dato dalla L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 11, che ammette il ricorso avverso il decreto della Corte di appello in tema di misura di prevenzione personale solo per violazione di legge.
Si tratta di una limitazione che però va estesa anche ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente
(Sez. VI, 17 dicembre 2003, Criaco, rv. 229305; Sez. VI, 23 maggio 2003, Largo, rv. 226331). Anche le Sezioni unite, nella sentenza Ferazzi (n., rv. 226710) hanno posto in evidenza che nella nozione di "violazione di legge" quale motivo di ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità, quando è consentito, soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). La Corte costituzionale, da parte sua, ha rilevato la legittimità del citato articolo 4 laddove restringe alla ipotesi della violazione di legge il sindacato della Cassazione sui provvedimenti in materia di prevenzione.
Nella ordinanza n. 321 del 2004,infatti, ha ritenuto infondati i rilievi del giudice remittente secondo cui l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporterebbe una "ingiustificata" contrazione delle garanzie difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, la disciplina censurata introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per le misure contemplate dalla L. n. 401 del 1989, art.
6. Tali rilievi, ha osservato testualmente il giudice delle leggi, "si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali.
D'altra parte è giurisprudenza costante di questa Corte costituzionale che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione. Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono".
Nè può diversamente sostenersi che il principio non è fissato in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice delegato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 sexies, confermati dal Tribunale. In materia, dopo un certo contrasto dovuto alla assenza di previsione di un mezzo di impugnazione per tal genere di decisioni, la Cassazione ha finito per riconoscere che i provvedimenti che, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, sono inoppugnabili, ma possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione (Sez. I, 3 aprile 2000, Nicoletti, rv. 216019). Orbene, è evidente che il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è soggetto a ricorso per cassazione secondo i principi generali, ma non v'è motivo di ritenere che per esso non valga la restrizione indicata all'art. 3 ter per i provvedimenti di confisca, di revoca del sequestro, restituzione della cauzione, esecuzione su beni costituiti in garanzia.
Nella specie, invero, nemmeno la parte osserva alcunché, ed anzi sembra convenire laddove eccepisce soltanto violazioni di legge. Peraltro, il nomen iuris attribuito al motivo di ricorso non vale a far venir meno la sua effettiva natura : che è quella della contestazione del tipo di decisione assunta nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale e quindi, inevitabilmente, una censura sulla motivazione, inammissibile nella presente sede.
Non si apprezza, infatti, nel provvedimento impugnato una decisione contra legem fondata, come vorrebbe il ricorrente, sulla affermazione che dopo la decisione della Corte di appello sul procedimento di prevenzione e nelle more della pronuncia di legittimità non è più dato al giudice delegato il potere di lasciare l'immobile sequestrato nella disponibilità del proposto e della sua famiglia, quando lo stato di bisogno di tali soggetti meriti tutela attraverso un simile provvedimento.
Se tale decisione fosse stata adottata sarebbe, effettivamente, in violazione alla legge.
Ma così non è avendo il Tribunale dato atto della congruenza e legittimità dell'uso, da parte del giudice delegato, del potere discrezionale che la legge gli riconosce e che è compatibile tanto con la liberazione dell'immobile quanto con la decisione di lasciare il bene ancora nella disponibilità dei fruitori, quando vi sia una motivazione che dia conto dell'uso di un simile potere. Il Tribunale ha poi ritenuto che il giudice avesse fornito tal genere di motivazione alla luce del fatto che, nel contemperamento dell'interesse alla tutela dei bisogni primati del nucleo familiare e dell'interesse dello Stato ad entrare in pieno possesso del bene confiscato, debba prevalere senz'altro il primo nella fase della procedura dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello per poi lasciare spazio al secondo quando, a seguito della conferma della Corte di merito, si intensifichi il fumus di legittimità della pretesa dell'erario e si avvicini, d'altro canto, il momento della definitività della procedura cui è improrogabilmente connessa la perdita definitiva dell'immobile da parte dell'intestatario.
Come si vede si tratta di motivazione e di motivazione oltretutto articolata e diffusa, come tale non rientrante nel parametro della assoluta mancanza che solo giustificherebbe la violazione di legge, deducibile dinanzi a questa Corte.
La inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti a versare alla cassa delle ammende, ciascuno, una somma che appare equo determinare in 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno, al versamento della somma di 500 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006