Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4814
CASS
Sentenza 6 ottobre 1998

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In tema di sequestro di beni disposto nell'ambito di un procedimento di prevenzione, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, nominato ai sensi dell'art. 2 "sexies", comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.575, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione. È tuttavia consentita l'opposizione allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione, per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione.(Fattispecie di annullamento senza rinvio dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione presentato dall'interessata contro il provvedimento del giudice delegato al procedimento di prevenzione che aveva rigettato la sua richiesta di un sussidio alimentare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4814
    Data del deposito : 6 ottobre 1998

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