Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di sequestro di beni disposto nell'ambito di un procedimento di prevenzione, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, nominato ai sensi dell'art. 2 "sexies", comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.575, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione. È tuttavia consentita l'opposizione allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione, per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione.(Fattispecie di annullamento senza rinvio dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione presentato dall'interessata contro il provvedimento del giudice delegato al procedimento di prevenzione che aveva rigettato la sua richiesta di un sussidio alimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 6/10/98
1. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TARDINO " N.4814
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico HA " N.17316/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE MA
avverso l'ordinanza emessa il 19/12/97 dal Tribunale di Napoli Sentita al relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Osserva:
nell'ambito di procedimento di prevenzione il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro cautelare dei beni di D'AM LO a norma dell'art.
2-bis legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia). La moglie del predetto, IE MA, ha presentato istanza onde ottenere la corresponsione di un sussidio a titolo di alimenti ai sensi del comma 2 dell'art.
2-sexies della citata legge secondo cui il giudice delegato alla procedura può adottare, nei confronti della persona ad essa sottoposta e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'art.47 L.F. quando ricorrano le condizioni ivi previste.
Della decisione reiettiva l'IE si è doluta con atto qualificato in epigrafe come incidente di esecuzione, chiedendo una pronuncia del giudice collegiale.
Con ordinanza in data 10/12/97 il Tribunale ha dichiarati inammissibile "l'istanza" dell'IE, con una motivazione in cui si afferma l'inoppugnabilità dei provvedimenti del giudice delegato. Avverso la deliberazione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo - dopo avere premesso che in ogni caso non era l'istanza della sua assistita che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ma il gravame avverso la pronuncia del giudice delegato - che tale gravame, per non lasciare l'IE priva di tutela, doveva intendersi come incidenza di esecuzione, quale in realtà voleva essere, e ha sollecitato invia subordinata, qualora si ammettesse la possibilità di proporre l'incidente, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2- sexies comma 2 legge 575/1965 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Della ordinanza impugnata si può condividere l'affermazione della inoppugnabilità dei provvedimenti del giudice delegato nominato ai sensi dell'art.
2-sexies comma 1 legge 575/1965. Non risulta invero da alcuna disposizione che per i suddetti provvedimenti siano previsti mezzi di impugnazione ed il preciso e limitato richiamo che il comma 2 del citato art.
2-sexies fa all'art.47 L.F. non si può estendere in via analogica,. Per il principio di tassatività di cui all'art.568 C.P.P., al regime di gravame (reclamo al tribunale) degli atti del giudice delegato della procedura fallimentare.
Se ciò è giuridicamente ineccepibile, resta però il fatto che la disciplina della legge fallimentare prevede una possibilità di controllo per i provvedimenti di un organo che è omologo rispetto al giudice delegato nominato ai sensi dell'art.
2-sexies comma 1 legge 575/1965. La disarmonia nel sistema e i profili di incostituzionalità che si determinerebbero se alle persone sui cui interessi gli atti di quest'ultimo organo vengono ad incidere non fosse data nessuna ulteriore possibilità di far valere le proprie ragioni sono peraltro evitabili alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 12/10/87, Clarizia, in materia di provvedimenti di compenso al custode prima che venissero resi impugnabili con D.L. 230/1989 conv. In legge 282/1989, e 19/5/93, La Ruffa e altro, in materia di provvedimenti di sequestro a norma dell'art.
2-bis legge 575/1965) secondo cui in situazioni del genere, quando cioè come nel caso di specie non sia previsto alcun mezzo di impugnazione contro un provvedimento sfavorevole, è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dello strumento dell'incidente di esecuzione.
E poiché il Tribunale di Napoli non ha invece preso in considerazione l'incidente proposto dall'IE, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono ritornare allo stesso Tribunale perché decida in merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per la decisione sull'incidente di esecuzione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998