Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2007, n. 21676
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Sentenza 26 gennaio 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di smaltimento di scarti animali configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1007, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152 è esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del 1992 e, successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 152 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2007, n. 21676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21676
    Data del deposito : 26 gennaio 2007

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