Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
Dal tenore dell'art. 157 codice strada - a norma del quale nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica - si deduce il principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera, se non vietata, e che vi è obbligo di sostare nel modo prescritto solo dove tale prescrizione esiste (la S. C. ha così confermato la sentenza pretorile che aveva accolto l'opposizione avverso l'ordinanza con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria per sosta di autoveicolo in modo difforme rispetto alla segnaletica esistente in relazione ad un diverso tratto di strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IA BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI JESOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso l'avvocato F. CAFFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OL EN, EA IA, CC MI, RL AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DE CALBOLI 1, presso l'avvocato GIUSEPPE TOSATTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO FORZA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 96/96 della Pretura di VENEZIA, Sezione distaccata di SAN DONÀ DI PIAVE, depositata il 7/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe IA BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Caffarelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Tosatti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZO RT, IA EA, EL CH e IA ZA proponevano opposizione davanti al Pretore di Venezia sezione di San Donà del Piave, contro le ordinanze ingiunzione notificate a ciascuno di essi dal Comune di Jesolo. Sostenevano che la pretesa del Comune che aveva contestato l'infrazione all'art. 157 del Cds, per avere essi messo in sosta le rispettive autovetture in modo difforme dalla segnaletica orizzontale, era infondata. Essi infatti avevano parcheggiato le predette vetture in una zona di Piazza del Carabiniere, di Jesolo, presso la quale non esisteva alcuna segnalazione relativa alla sosta dei veicoli. Il Comune si costituiva e resisteva.
Il Pretore accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza, rilevando l'assenza di segnalazioni relative alla sosta sul lato della predetta piazza ove il parcheggio era stato effettuato e la ininfluenza di una segnalazione mediante linee orizzontali sul terreno, posta in altra zona della stessa piazza del Carabiniere. Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con un motivo il Comune di Jesolo. Resistono con controricorso gli originari opponenti e depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo il Comune di Jesolo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 157 e 7 del d. legislativo n. 285 del 1992 e 351 del dpr n. 495 del 1992. Afferma che, poiché la sosta su Piazza del Carabiniere era disciplinata solo da un lato mediante le linee orizzontali, essa era vietata nelle altre zone, e, dunque, anche nel luogo nel quale i resistenti parcheggiarono le loro vetture. Sostiene che la legge, quando impone di rispettare nella sosta modalità indicate con le predette linee sul terreno, intende escludere che essa possa aver luogo diversamente o in luoghi diversi.
2) La doglianza è infondata. L' art. 157 del Codice della Strada, al n. 2 stabilisce: " salvo diversa segnazione ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,.......".
Quindi, al comma quinto prescrive: "Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica." Si deduce, dunque, che il principio è la libertà di sosta se non vietata, e, quindi, l'obbligo di sostare nel modo prescritto, ove appunto tale prescrizione sussista. Nella specie è pacifico che nella zona nella quale il parcheggio venne non vi era alcuna segnalazione, e, dunque, alcun divieto. Ed un segnale orizzontale che evidentemente disciplina esplicitamente lo spazio fisico sul quale incombe non può essere applicato ad altro spazio esterno ad esso. Nè, evidentemente, è possibile estendere interpretativamente un divieto non espressamente previsto, atteso il principio di tassatività della norma prescrittiva. 3) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 131.700 oltre a L.
1.000.000 per onorari di difensore.
In Roma il 12 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 6/3/1999.