Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
L'indicazione dell'ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo del decreto che dispone il giudizio. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa.
Commentario • 1
- 1. L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assolutaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/1998, n. 13465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13465 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Lisciotto Francesco Presidente del 21.10.98
1.Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " ZI NF " N. 2170
3. " AL IO " REGISTRO GENERALE
4. " VI IT " N. 26624/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI CO, n.Arzano Lombardo (BG) il 10.1.76;
avverso la sentenza Corte Appello Brescia 24.4.98;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. AL;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. dr. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva
TI CO, condannato con sentenza del pretore di Bergamo 25.XI.97 a mesi tre di arresto e L. 400.000 ammenda, per il reato di guida senza patente ex art. 116/13 C.d.S., commesso in Arzano il 30.4.94, proponeva appello chiedendo la riduzione della pena e la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
La Corte di merito con la sentenza in epigrafe, emessa in assenza dell'imputato e del suo difensore, rigettava il primo motivo e in accoglimento del secondo sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena dell'ammenda, condannandolo alla complessiva pena di L.
7.150.000 di ammenda.
Ricorre, per inosservanza dell'art. 429, co.I^ lett.f), cpp., l'imputato, eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio d'appello, per omessa indicazione dell'ora dell'udienza, nonché per illogicità di motivazione in punto di diniego della riduzione della pena.
Il ricorso è fondato. Il mancato accoglimento del principale motivo d'appello fa sussistere l'interesse dell'imputato alla soluzione della questione di diritto sollevata nel primo motivo del ricorso. A norma della specificata disposizione di legge, l'indicazione dell'ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo della vocatio in iudicium. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio ex artt. 180-178 lett.c) cpp., che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa.
Ed infatti, la notificazione della citazione, anche se l'atto è imperfetto, non rende impossibile la partecipazione all'udienza degli interessati, bensì lascia alla discrezione degli stessi la valutazione di avvalersene oppure di attivarsi per porvi tempestivamente rimedio usando i normali canali d'informazione presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. Risulta dall'incarto processuale che l'udienza camerale fu fissata al 24.4.98 con decreto di citazione del 18.3.98, privo dell'ora in cui l'udienza si sarebbe tenuta, e che la causa fu trattata alle ore 9,10 di quello stesso giorno, in assenza sia dell'imputato sia del suo difensore di fiducia.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, altra sezione, per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1998