Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/1998, n. 13465
CASS
Sentenza 21 ottobre 1998

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Massime1

L'indicazione dell'ora stabilita per la comparizione delle parti dinanzi al giudice del dibattimento è elemento integrativo del decreto che dispone il giudizio. La relativa omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa.

Commentario1

  • 1L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/1998, n. 13465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13465
Data del deposito : 21 ottobre 1998

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