Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
0 7707/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S REMA DI CA S Oggetto SEZ1 SECONDA CIVILE ente publics forme sette Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 21137/99 Cron. 21396 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1584 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.20/02/02 -W Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 27 MAG. 2002 STOPPA VITA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VLE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato URSULA BENINCAMPI, difesa dagli avvocati MATTEO MALANDRINO, FILOMENA D'ADDARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE LIZZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 248/99 della Corte d'Appello di distaccata di TARANTO, depositata il2002 LECCE Sezione 1267 21/06/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22 agosto 1995, il Comune di Lizzano proponeva opposizione avverso il decreto ingiunti- VO, con cui il presidente del Tribunale di Taranto Comune di pagare a IA aveva ingiunto ad esso ST, in proprio e quale rappresentante del figlio minore EP RE, la somma di lire 61.379.270, oltre accessori, a titolo di compenso dell'attività professionale, che aveva prestato il di lei defunto marito, ing. Grazio RE, giusta delibera di giunta n. 532 del 1989. IA ST, in proprio e nella qualità detta, si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 20 maggio/3 luglio 1998, il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l'incarico professionale non era stato conferi- to con contratto redatto per iscritto tra l'organo rappresentativo del Comune ed il professionista. IA ST, in proprio e nella qualità detta, interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 21 maggio/21 giugno 1999, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame. Rilevava la Corte: a) che la delibera n. 532 del 3 1989, con cui la giunta municipale del Comune di Lizzano aveva affidato all'ing. RE l'incarico professionale in oggetto, a sanatoria della prece- dente delibera di giunta n. 108 del 1989, priva del visto dell'organo di controllo, non poteva costi- tuire valida ed efficace fonte del diritto di credito vantato in giudizio perché essa non rientra tra quelle di cui all'art. 139 del T.U. del 1915 e soprattutto perché non è stata manifestata all'esterno dal sindaco e non ha comunque avuto l'accettazione per iscritto da parte del professio- nista incaricato"; b) che la stessa delibera n. 532 del 1989 non poteva essere ritenuta una ricognizio- ne di debito, peraltro non costituente autonoma fonte di obbligazione;
c) che l'incarico professio- nale in questione non era stato conferito con contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam e non rinvenibile nella citata delibera n. 532 del 1989; d} che tanto questa delibera quanto quella precedente non costituivano delibera- zioni di spesa "nel senso voluto dall'art. 23 commi 3 e 4 del D.L. 66/89" e, quindi, non erano idonee a costituire alcun rapporto giuridico tra il Comune di Lizzano e l'ing. RE;
e) che la domanda di indebito arricchimento, proposta in sede di grava- 4 me, ai sensi dell'art. 2041 c.C., era inammissibile perché nuova e perché, giusta il suo carattere di sussidiarietà, non poteva essere esercitata nei confronti del comune "per ottenere il pagamento di una fornitura o prestazione d'opera se richiesta ed effettuata senza il rispetto degli obblighi di cui all'art. 23 D.L. 66/89, appunto perché in tal caso il fornitore о prestatore d'opera che sia può e deve agire nei confronti dell'amministratore ° funzionario che ha consentito la fornitura о la t prestazione d'opera.'" Per la cassazione di tale sentenza, Vita IA ST, in proprio e nella qualità detta, ha proposto ricorso in forza di tre motivi. Il Comune di Lizzano non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., all'art. 1421 C.C., la ricorrente si relazione duole che la Corte di merito abbia accertato la nullità del contratto di conferimento dell'incarico professionale in questione come conseguenza della nullità dell'atto presupposto, cioè della delibera 108/89, che non era stata approvata dal Co.Re.Co.", rilievo questo che essa Corte avrebbe inopinata- 5 mente operato d'ufficio, pur essendo la sua cogni- zione circoscritta alla contestata nullità del contratto per mancanza del requisito di forma, affermata dal giudice di primo grado. Analogamente, incorrendo nella stesso errore, sostiene la ricorrente, la Corte di merito avrebbe 532/89 per dichiarato nulle "le delibere 108/89 e violazione del D.L. 66/89″. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia inopinatamente dichiarato d'ufficio la inefficacia della "delibera n. 532 /89 per contrasto con l'art. 139 del T.U. del 1915, laddove tale eccezione non è mai stata sollevata da controparte", ed abbia, poi, sempre d'ufficio, in difetto di rilievo di parte, ritenuto "invalidi la delibera 108/89, per il mancato visto dell'organo di controllo e, conse- guentemente, il successivo contratto scritto di conferimento dell'incarico." "Sostiene, altresì, la ricorrente, che la Corte è incorsa nella violazione laddove ha dichiarato invalida ed inefficace la delibera 532/89 per essere ricognitiva di un atto nullo e per non essere stata estrinsecata nei confronti del suo destinatario e nelle forme richieste. Mai
contro
- parte ha contestato tali circostanze.." Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione dell'art. 2041 C.C., nonché dell'art. 23, D.L. n. 66 del 1989, e dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente sostiene che "la sentenza è errata laddove ritiene che sia proponibile l'azione nei confronti del sindaco che ha conferito l'incarico. Se il contrat- to in parola fosse affetto da nullità per l'intervenuto annullamento della delibera 108/89, nessuna azione poteva essere proposta, se non quella di indebito arricchimento.” I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, con riguardo al primo ed al secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non può che osservarsene la inconclu- denza, non solo e non tanto perché impropriamente attribuiscono alla sentenza impugnata -per poi censurarlo- un significato difforme da quello effettivo, in narrativa riportato per tratti salienti, ma soprattutto perché non espongono alcuna censura specifica della ragione autonoma di decisione, che la Corte di merito, condividendo i rilievi già svolti nella sentenza di primo grado, ha raffigurato nella mancanza dei dovuti requisiti f di forma (accordo per iscritto tra organo rappre- sentativo dell'ente, abilitato alla stipula, e professionista) nel contratto d'opera professionale in questione, con conseguente sua nullità, preclu- siva del riconoscimento del diritto di credito per prestazioni professionali, vantato in giudizio. Con riguardo al terzo motivo, relativo alla (subor- dinata) azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.C., non può che osservarsene la genericità, posto che, all'evidenza, per come espresso, esso motivo non consente alcuna indivi- duazione puntuale delle questioni, che la parte ha inteso porre all'esame di questa Corte;
e ciò, non trascurando di considerare che questo stesso motivo non investe l'altra ed autonoma ragione di diniego della tutela invocata ex art. 2041 C.C., dalla Corte di merito specificamente raffigurata nella inammissibilità della relativa azione perché esercitata per la prima volta in sede di gravame. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
s La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 20 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente cons Tracks a re Травень IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAG. 2002 IL. Francesco CataniaFrancesto CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 it versate € 172,10 serie 4 al n. 1310 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1005129.11 3099 160,10 8065 12,00 17240