Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del medico specialista ambulatoriale dell'Unità Sanitaria Locale, il quale, esercitando funzioni di pubblico ufficiale, attesti falsamente di avere effettuato una visita medica all'esito della quale sarebbero state accertate lesioni personali, rivelatesi in realtà inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24057 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 519
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11340/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OZ AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 10 ottobre 2008 dalla Corte di appello di Genova;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 481 c.p., così diversamente qualificato il fatto, estinto per prescrizione;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. DELFINO Giovanni di Imperia, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di AN OZ per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.). All'imputato si era addebitato di avere, quale "perito assicurativo", concorso con DR IR, medico in servizio presso la USL 1 Ventimigliese, nella falsa attestazione (referto 28 novembre 1993 del Pronto Soccorso di Bordighera) delle lesioni personali riportate da tale ELIA in un altrettanto "falso" incidente stradale denunciato, al fine di procurarsi indebitamente l'indennizzo, alla NORDEST Assicurazioni S.p.A. Già la Corte di Cassazione, sezione 5^ penale, aveva, con sentenza in data 7 novembre 2007, annullato la precedente pronuncia della Corte di appello di Genova, ritenuta "priva di motivazione in relazione ai falsi ex art. 479 c.p.", e segnalato al giudice di rinvio la necessità di "procedere ad un nuovo esame delle fattispecie" e di "dar conto del proprio convincimento, valutando le considerazioni difensive". Ebbene, osservava la Corte di appello che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le prove della responsabilità dell'imputato erano desumibili dalle dichiarazioni dell'ELIA, il quale, dopo avere riferito della falsa denuncia di sinistro (il cui "foglio" aveva sottoscritto nell'ufficio del OZ), aveva dichiarato che, ad accompagnarlo dal medico, che aveva poi redatto il falso certificato, era stato proprio l'imputato.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale esaminato le doglianze, formulate nell'atto di appello, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Il IR aveva agito, invero, quale medico privato "alle dipendenze" della compagnia assicuratrice (egli stesso aveva affermato che operava quale "fiduciario" della NORDEST). Concludeva la difesa affermando che, in ogni caso, il reato era prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.1. Va premesso che non risulta che nell'atto di appello l'imputato abbia prospettato specifiche doglianze in relazione alla definizione giuridica del fatto.
In ogni caso, non risponde al vero che i giudici di secondo grado non si siano pronunciati in ordine alla stessa.
Indiscussa la falsità ideologica della certificazione medica, la Corte ha chiarito, invero, in tal modo implicitamente pronunciandosi sull'anzidetta qualificazione, che il dott. IR aveva agito nella sua qualità di medico specialista ambulatoriale dell'Unità sanitaria locale, esercitando dunque funzioni di pubblico ufficiale nell'espletamento dell'attività di diagnosi (cfr., per tutte, Cass. 6, 20 gennaio 1989, Mariani, RV 181171; analoghe affermazioni si trovano con riferimento al medico di guardia addetto ad un ambulatorio ASL in Cass. 5, 7 giugno 1990, Banchini, RV 185294 e Cass. 6, 11 marzo 1986, Meloni, RV 173604). E la condotta incriminata, ossia il fatto del pubblico ufficiale di avere falsamente attestato l'avvenuta effettuazione di una visita medica all'esito della quale erano state accertate lesioni personali, rivelatesi inesistenti, integra la falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p.. Alle anzidette considerazioni il ricorrente ha contrapposto generiche ed indimostrate affermazioni.
3.2. Con riguardo, infine, all'invocata prescrizione, il relativo termine (in presenza di atti interruttivi, quindici anni, a norma dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p., comma 3, nei testi anteriori alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, è maturato il 28 novembre 2008.
La sentenza impugnata è stata, peraltro, pronunciata in epoca anteriore (10 ottobre 2008).
Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla genericità ed alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 11 novembre 1994, Cresci, RV 199903; Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca, RV. 217266) hanno, invero, affermato che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009