Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2007, n. 12114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12114 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2168
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 27577/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC DO, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 28 giugno 2007 n. 1330;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28 giugno 2007 n. 1330 la Corte d'appello di Brescia pronunciava decisione favorevole all'estradizione di IC DO, colpito da mandato di arresto emesso il 16 settembre
2002 dal Tribunale di Slatar per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso il 5 ottobre 2000, nella Repubblica di Croazia.
Avverso la sentenza il IC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione della L. n. 300 del 1963, art. 10, con la quale è stata attuata la Convenzione europea di estradizione di Parigi 13 dicembre 1957, che preclude l'estradizione in caso di prescrizione del reato secondo la legge della parte richiedente o della parte richiesta, perché non vi è giustificazione di una diversità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., fra chi beneficia della causa estintiva della prescrizione e chi delle altre cause estintive dell'azione penale o della pena, fra cui l'indulto (nella specie, quello concesso con la L. n. 241 del 2006);
2. violazioni previste dall'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per il titolo in forza del quale è stato eseguito l'arresto e quello per cui viene chiesta l'estradizione;
3. violazioni previste dall'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), e vizio di motivazione in ordine alla domanda, posta in subordine, di prescrivere, in caso di accoglimento dell'estradizione, il computo ai fini della pena del periodo trascorso in regime di custodia cautelare in seguito all'arresto provvisorio.
L'impugnazione è inammissibile.
Col primo motivo si ripropone la censura connessa con la richiesta di applicazione dell'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006. Il ricorrente replica alla decisione del primo Giudice, che ne ha escluso l'applicabilità al reato oggetto della richiesta di estradizione, in relazione al quale si procede da parte dell'A.G. dello stato richiedente secondo le regole poste dall'ordinamento di questo.
Al riguardo si osserva che la rilevanza che la causa estintiva della prescrizione assume nel quadro normativo della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 - nella quale all'art. 10 si stabilisce che l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta - dipende dalla connessione di essa con il principio della doppia procedibilità e, quindi, della doppia incriminabilità. Di qui la necessità di valutarne l'incidenza rispetto alle regole poste in materia da entrambi gli ordinamenti, della Parte richiesta e di quella richiedente. Nonché la previsione come condizione per l'estradizione che lo Stato richiedente ottemperi all'onere di dimostrare che per il reato per cui è chiesta l'estradizione non è intervenuta la prescrizione.
Le altre cause di estinzione del reato o della pena, non legate al decorso del tempo e perciò non comuni agli ordinamenti dei due Stati e quindi non previste, come la prescrizione, dalla
Convenzione Europea, operano nell'ambito di ciascun ordinamento e al di fuori di un controllo congiunto delle due Parti e possono essere fatte valere - eventualmente anche agli effetti della doppia incriminabilità (Cass. Sez. 3, 22 febbraio 1960 n. 3882, ric. Deltschik;
Sez. 1^, 5 maggio 1999 n. 3417, ric. Di Toro Mannarella) - secondo le regole proprie dell'ordinamento che le prevede (Cass. Sez. 6^, 23 novembre 2006 n. 393, ric. Beldie;
Sez. 6^, 13 novembre 2006 n. 40693, ric. Cocian;
Sez. 6^, 29 settembre 1994 n. 3744, ric. Feil Beradt;
Sez. 2^, 24 gennaio 1980 n. 246, ric. Rudinger;
Sez. 2^, 7 novembre 1978 n. 3455, ric. Riemer;
Sez. 2^, 19 dicembre 1973 n. 2720, ric. NG;
Sez. 2, 10 dicembre 1965 n. 2832, ric. Sabella) La diversità di natura e consistenza delle cause estintive e il differente modo di deduzione di esse nel procedimento di estradizione escludono diversità di trattamento fra coloro che rispettivamente ne beneficiano, per cui l'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., è manifestamente infondata. All'orientamento giurisprudenziale qui esposto si è conformato il primo Giudice, negando la possibilità di applicare l'indulto concesso in Italia con L. n. 241 del 2006, a un reato commesso in Croazia e giudicato dall'A.G. croata, per cui la decisione impugnata appare del tutto corretta. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo perché il mandato di cattura di cui è stata chiesta l'esecuzione e la sentenza per cui è stata chiesta l'estradizione non vengono in considerazione alternativamente, essendo il primo strumentale rispetto alla seconda nel procedimento in cui sono entrambi inseriti.
Infine è manifestamente infondato anche il terzo motivo d'impugnazione.
Infatti, la ritenuta applicabilità del principio della fungibilità della pena al periodo di custodia cautelare che risulti inutilmente sofferta in Italia, in relazione ad altro reato, a fini di estradizione per l'estero (Cass. Sez. 1^, n. 20238 del 22/03/2007, ric. Lounici) non implica che sia di ostacolo all'estradizione, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stato sottoposto l'estradando in Italia sia superiore al limite massimo previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente (Cass. Sez. 6^, 15 febbraio 2007 n. 20428, ric. Gaze). Ne discende, afortiori, che il lamentato mancato computo del residuo di pena da scontare all'estero non può considerarsi un vizio della sentenza, tale da comportarne l'annullamento, tenendo conto che il computo, conformemente alle norme della Convenzione Europea di Estradizione, dovrà essere eseguito in sede di esecuzione della sentenza per cui si è chiesta l'estradizione.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue al l'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008