Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Il principio in forza del quale, allorché concorrono più pene, alcune delle quali ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante al condannato deve applicarsi nella misura consentita soltanto alle pene suscettibili di immediata esecuzione non estende la sua portata fino a travolgere l'efficacia di pronunce applicative di provvedimenti di clemenza adottate dal giudice italiano prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria straniera, le cui decisioni non possono avere, in tale ambito, alcuna valenza nell'ordinamento giuridico nazionale, ne', a maggior ragione, determinare una sorta di fungibilità degli indulti non prevista da alcuna norma di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 5/5/1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3417
3. " Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Vancheri " N. 25687/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI OR AR WI, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del tribunale di Pescara in data 28.4.1998, nonché dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza emessa dallo stesso giudice il 3.3.1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Rossi;
Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione Dott. Oscar Cedrangolo, che chiede l'accoglimento del ricorso del P.M. e il rigetto di quello proposto dall'interessato, con le statuizioni consequenziali, il Collegio premesso in fatto che:
- con provvedimento del 7.5.1997 l'Autorità giudiziaria spagnola ha concesso l'estradizione in Italia del Di TO AN solo per l'esecuzione della pena (6 anni, 6 mesi di reclusione e 1.400.000 di multa) a lui inflitto con sentenza del tribunale di Pescare in data 27.3.1984;
- con istanza del 5.12.1997 il Di TO, sul presupposto che, in forza del principio accolto dall'art. 721 cpp, le altre pene di cui al decreto di cumulo in data 13.6.1992 non fossero più eseguibili, ha chiesto la declaratori di estinzione di quella residua in applicazione degli indulti concessi con i dpr n.865/86 e n. 394/90;
- con ordinanza del 27.1.1998 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinge la domanda relativamente all'indulto del 1986, del quale il condannato ha già usufruito (art. dell'8.2.1993), dichiarando condonata la pena nella misura di due anni di reclusione e unmilionequattrocentomila lire di multa in applicazione del decreto di clemenza n. 394/90;
- con atto di ricorso del 28.1.1998 (non trasmessa a questa Corte) il P.M. eccepisce che il Di TO ha già goduto anche dell'indulto del '90 applicato con ordinanza del 14.1.1991 in relazione alla pena inflittagli con sentenza del tribunale di Chieti in data 24.7.1986;
- avverso la medesima ordinanza del 27.1.1998 propone opposizione il Di TO, lamentando che la pena, cui, secondo il tribunale, era stato applicato l'indulto dell'89, erano da considerarsi prescritte a mente dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione ratificata con legge del 30.1.1963 n. 300;
- con ordinanza del 3.3.1998 il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'opposizione, ritiene l'indulto dell'86 riferibile alla sola pena ancora da eseguire (quella per cui l'estradizione fu concessa: sent. del 27.3.1984) e provvede in conseguenza;
- avverso tale decisione ricorre nuovamente per cassazione il P.M., il quale si duole, però, solo del fatto che il giudice di merito non ha operato alcuna distinzione tra i resti accertati con la pronuncia anzidetta, alcuni dei quali oggettivamente esclusi dall'indulto. Lo stesso giorno della presentazione del ricorso (28.3.1998) il P.M. chiede al tribunale di trattare il primo ricorso (28.1.1998) come opposizione e la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 3.3.1998, che avrebbe comportato la liberazione del condannato;
- il tribunale, accolta la richiesta, fissa l'udienza per la trattazione dell'opposizione spiegata dal P.M. avverso l'ordinanza del 27.1.1998, che revoca con la nuova pronuncia del 28.4.1998, riconoscendo che il Di TO AN ha già fruito anche dell'indulto del '90, come prospettato dall'opponente;
- con il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte, unitamente a quello proposto dal P.M. contro l'ordinanza del Tribunale di Pescara in data 3.3.1998 (anche essa pronunciata nel procedimento di opposizione sollecitato dal Di TO), il condannato ribadisce le argomentazioni gia' svolte in precedenza sull'estinzione delle pene non eseguibili per mancata concessione dell'estradizione, contestando, altresì, l'esattezza dell'affermazione dei giudici di merito, secondo cui avrebbe già goduto dell'indulto del 1990, in relazione a diversa condanna. Tanto premesso in fatto, rileva la Corte in diritto:
Che il Di TO AN abbia già fruito dell'indulto concesso con D.P.R. 22.12.1990, n. 394 risulta inequivocabilmente dall'annotazione opposta in calce alla sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il 24.7.1996 e confermata dalla Corte d'appello dell'Aquila il 21.11.98 (ordinanza del Tribunale di Chieti in data 15.2.1991), sentenza della quale questa Corte ha acquisito copia autentica.
D'altro canto, il principio cui fa riferimento il ricorrente, da tempo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando concorrono più pene, alcune delle quali ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante al condannato deve applicarsi nella misura consentita soltanto alle pene suscettibili di immediata esecuzione (cfr. sez. V, 14.2.1976, n. 816 Bellotti), non estende la sua portata fino a travolgere l'efficacia di pronunce applicative di provvedimenti di clemenza adottate dal giudice italiano prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria straniera, le cui decisioni non possono avere, in tale ambito, alcuna valenza nell'ordinamento giuridico nazionale e tanto meno determinare una sorta di fungibilità degli indulti non prevista da alcuna norma di legge.
Il ricorso del Di TO AN va, dunque, respinto. Meritevole di accoglimento e, per contro, l'impugnazione del pubblico ministero, giacché tra i reati per i quali il Di TO AN ha subito condanna con sentenza del 27.3.1984, ve ne sono alcuni esclusi dall'indulto dell'86, sicché il giudice dell'esecuzione, pur sul contesto di una decisione comunque errata, ma attaccata solo "in parte qua" dal ricorrente, che non obietta la pregressa applicazione ad altra condanna del medesimo decreto di clemenza (art. dell'8.2.1993), dovrà comunque provvedere alla determinazione della pena espiabile.
Per questi motivi
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara in data 3.3.1998, annulla detto provvedimento e rinvia per nuovo esame allo stesso Tribunale di Pescara (artt. 606, 611, 623 cpp). Rigetta il ricorso proposto da Di TO AN avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara in data 28.4.1998 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (artt. 606, 611, 616 cpp). Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999