Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 8 66 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.15342/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 4282 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Ud.
5.11.02 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CO, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza S. Croce in Gerusalemme,4 presso l'avv. Alberto Pucciarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, domiciliato in Roma alla Piazza della Croce Rossa, 1 presso l'avv. 4407 ++ 1 Maria Alessandra De Simone, che la rappresenta e difende giusta procura amargine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15936 del 1.9.1999, reg. gen.n.72933 del 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.4.2000 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di MA IT, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva negando il diritto del IT all'indennità di trasferta per il periodo 19.6.86- 26.6.87, durante il quale era stato distaccato dalla sede di Chiusi al Centro Elettronico Unificato di Roma per perfezionare le sue conoscenze informatiche. Osservava in motivazione che requisito dell'indennità è la temporaneità dell'incarico e lo svolgimento in sede diversa delle proprie mansioni. Nella specie, invece, si trattava di un incarico non rientrante nella normale attività, ma finalizzato all'acquisizione di una diversa professionalità. Non vi era poi certezza del rientro del lavoratore alla sede di provenienza essendo questo evento condizionato al superamento del tirocinio. Osservava, infine, che il successivo mancato provvedimento di trasferimento doveva ritenersi la formalizzazione a fini -2- amministrativi del trasferimento già attuato con il primo provvedimento impropriamente indicato come distacco. Accoglieva, pertanto la domanda restitutoria della indennità. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il IT, resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il IT, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegate alla legge n.34 del 1970 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che carattere necessario della trasferta la temporaneità, non previsto dalla norma, ed inoltre critica l'accertamento della definitività del trasferimento, che sarebbe stato disposto con il primo provvedimento, quando il mutamento definitivo della sede di lavoro dipendeva dal superamento del tirocinio" Con il secondo motivo ripete la censura di illogicità all'accertamento di definitività del primo provvedimento quando secondo il foglio disposizioni n. 189 il trasferimento al CEU era condizionato dal superamento del corso di formazione. Le censure sono fondate. L'art.1 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegato alla legge n.34 del 1970 recita:" l'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in servizio fuori residenza per incarichi di servizio ricevuti dai superiori". Presupposto della indennità di trasferta dei ferrovieri è che l'incarico si svolga in luogo diverso dalla residenza, consegue che presupposto di essa è la non definitività del mutamento -3- di sede, cioè che esso non costituisca un trasferimento, perché verrebbe meno in questa ipotesi il presupposto del lavoro prestato fuori residenza. Per contro dalla lettera della norma non è dato evincere il requisito della temporaneità della trasferta, potendo essa anche protrarsi indefinitamente, cfr. Cass. n.9870 del 1998 e n. 7872 del 1997. L'interpretazione dei provvedimenti di distacco e di trasferimento appare contraddittoria, illogica e viziata giuridicamente. Il Tribunale attribuisce al primo carattere di definitività, pur accertando contraddittoriamente che il mutamento di sede era condizionato al superamento del tirocinio, conseguentemente si è attribuito illogicamente al secondo una funzione meramente amministrativa, mentre esso, sopravvenendo dopo la valutazione positiva del superamento del "tirocinio", poteva essere interpretato come il provvedimento che dava definitività al mutamento di sede. Questi vizi della motivazione incidono su punti decisivi di essa e comportano la cassazione della sentenza a sensi del n.5 dell'art.360 c.p.c. ed il rinvio della causa al giudice designato nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 5.11.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Gaylielu I cult Flu andoxy HANCELLIERE Cepositato in Care Peria oggifor Key 2003 IL CANCELLIERE