Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
In materia di criminalità mafiosa, rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ex art. 321 cod. proc. pen., considerato che egli è competente a adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, nonché il sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 38589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38589 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 3174
Dott. CANZIO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 005416/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) FO OV N. IL 24/08/1959;
avverso ORDINANZA del 28/01/2005 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO OV;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PATRONE Ignazio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con ordinanza pronunciata il 28/1/2005 quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del P.G. di sequestro preventivo finalizzato ex artt. 321.2 c.p.p. e 12-sexies d.l. m. 306/92 alla confisca dei beni di cui risultava titolare ND NA, moglie di FO IO, condannato con sentenza definitiva della stessa Corte, disponendo peraltro la prosecuzione del procedimento col rito camerale quanto alla richiesta di confisca dei medesimi beni, sul rilievo della inapplicabilità della misura cautelare dopo la conclusione del giudizio di cognizione con sentenza irrevocabile di condanna.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. denunziando l'erronea interpretazione delle richiamate disposizioni normative, alla stregua delle quali sarebbe invece consentito anche al giudice dell'esecuzione il potere di applicare il sequestro preventivo dei beni, al fine di assicurare effettività all'eventuale confisca obbligatoria che non sia stata disposta de plano.
2. - Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso indicate. Premesso che la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306/92 conv. in l. n. 356/92, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, de plano o all'esito di procedura camerale partecipata, salvo che sulla medesima questione non abbia già statuito il giudice della cognizione (Cass., Sez. Un., 30/5/2001, Derouach, Cass. pen., 2001, 3389), osserva il Collegio che, secondo la più recente e largamente prevalente giurisprudenza di legittimità, formatasi a seguito della netta presa di posizione delle Sezioni Unite, non può essere altresì negato a quel giudice l'ulteriore potere di disporre il sequestro preventivo che sia funzionale alla confisca dei medesimi beni (Cass., Sez. 4^, 18/3/2003, Guzzardo, rv. 225664; Sez. 2^, 3/12/2003, Ballarino, rv. 227362; ma, già prima, Sez. 2^, 21/6/1995, Limonetti, rv 202469 e Sez. 5^, 18/9/1997, Cavallari, rv 209042). La fonte normativa, che legittima l'esercizio della potestà cautelare in executivis, strumentale e inscindibilmente collegata alla confisca obbligatoria, onde assicurare l'esigenza logico- funzionale di effettività del risultato ablatorio a fronte del pericolo di dispersione dei beni nelle more della procedura partecipativa, ben può essere rinvenuta, infatti, come ha puntualmente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, nello stesso testo del comma 4 dell'art. 12-sexies cit., che rinvia esplicitamente al comma 2 dell'art. 321. Soluzione ermeneutica, questa, cui sembra lecito pervenire, ad avviso del Collegio, alla luce della lettura sistematica della disciplina dell'istituto, di natura speciale e differenziata, che è stata offerta dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Derouach, quanto alla identificazione sia del "procedimento" che della "autorità giudiziaria" competente. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame in ordine al suindicate profilo di violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005