Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 663
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Sentenza 17 gennaio 2003

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Le concessioni amministrative aventi ad oggetto la costruzione di opere pubbliche hanno effetto traslativo di pubbliche funzioni indipendentemente da apposita previsione nei medesimi atti amministrativi o in quelli negoziali accessori, con il solo limite della inerenza di tali poteri all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica. Ne consegue la piena applicabilità alla società concessionaria per la realizzazione di opere pubbliche del divieto di cessione dei crediti, in mancanza di espresso riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, sino a quando il rapporto contrattuale non si sia concluso con l'approvazione del collaudo delle opere da parte della pubblica amministrazione, come desumibile dal generale disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha tra l'altro innovato al precedente sistema previsto dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all. F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 663
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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