Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Le concessioni amministrative aventi ad oggetto la costruzione di opere pubbliche hanno effetto traslativo di pubbliche funzioni indipendentemente da apposita previsione nei medesimi atti amministrativi o in quelli negoziali accessori, con il solo limite della inerenza di tali poteri all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica. Ne consegue la piena applicabilità alla società concessionaria per la realizzazione di opere pubbliche del divieto di cessione dei crediti, in mancanza di espresso riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, sino a quando il rapporto contrattuale non si sia concluso con l'approvazione del collaudo delle opere da parte della pubblica amministrazione, come desumibile dal generale disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha tra l'altro innovato al precedente sistema previsto dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all. F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo del Teatro Valle 6, presso l'avv. Francesco Torre, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Faccendi, per procura speciale per atti notaio Privitera di Roma del 25 gennaio 2000,
- ricorrente -
contro
SERVIZI TECNICI s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Verbano 26, presso l'avv. Giuliano Giovagnoli, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 8 settembre 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 18 marzo 2002;
sentito l'avv. Giovagnoli;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 aprile 1998 il tribunale di Grosseto ha rigettato la domanda con la quale, la Banca Nazionale del Lavoro ha chiesto la condanna della Servizi Tecnici s.p.a. (già DI Pro s.p.a.), concessionaria per la costruzione di opere per conto dell'Ente Poste, al pagamento della somma di L. 795.600.000, corrispondenti a crediti vantati dall'impresa NA NZ nei confronti della convenuta, in relazione a un contratto d'appalto stipulato nell'ambito di una concessione di costruzione di opera pubblica. La corte d'appello di Firenze ha confermato tale pronuncia osservando che, anche se non poteva condividersi l'affermazione del primo giudice secondo la quale la BN era a conoscenza dei patti contrattuali intervenuti tra la DI Po e l'impresa NA NZ, con i quali, mediante il richiamo espresso dell'art. 339 della legge n. 2248 del 1865 all. F., le parti avevano previsto un divieto negoziale di cessione dei crediti, senza il consenso dell'amministrazione pubblica, tuttavia era decisivo il rilievo che le cessioni erano intervenute dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 che, modificando il citato art. 339 della legge n. 2248 del 1865 all. F., ha vietato tali cessioni, in mancanza di espresso riconoscimento da parte della pubblica .amministrazione, indipendentemente dal fatto che i contratti di appalto dai quali i crediti ceduti derivano siano in corso di realizzazione o siano già esauriti.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze la BN ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la Servizi Tecnici s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e dei principi in materia di concessioni traslative, sostenendo che nelle concessioni di sola costruzione, quale è quella di cui si tratta, l'effetto traslativo delle potestà pubbliche dall'amministrazione concedente al concessionario si verifica solo se e nei limiti in cui sia espressamente previsto.
Poiché ne' nelle convenzioni accessorie alla concessione, ne' nel contratto di appalto c'è esplicito riferimento al potere di "riconoscere" le cessioni dei crediti, di cui all'art. 339 della n. 2249 del 1865, non potrebbe operare il divieto di cui si discute. Il motivo non è fondato.
Le concessioni amministrative aventi ad oggetto la sola costruzione di opere pubbliche, come riconosce la stessa ricorrente, hanno effetto traslativo di pubbliche funzioni. Nessuna norma esplicita o principio generale consentono, tuttavia, di limitare tale effetto alle funzioni e ai poteri espressamente menzionati negli atti amministrativi o in quelli negoziali accessivi a detti atti, dovendo anzi ammettersi che il trasferimento delle pubbliche funzioni trovi il solo limite della inerenza di tali poteri all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica (cfr. Cass. n. 8647/1996, n. 12966/1991). Tra l'altro l'indagine sul tenore degli atti negoziali che la ricorrente richiede alla Corte non è ammissibile, sia perché tipica indagine di fatto, sia perché investe una questione di fatto diversa e nuova rispetto a quella dibattuta nel giudizio di merito, che era limitata all'accertamento se la banca cessionaria fosse o non a conoscenza dei limiti alla credibilità dei crediti dell'appaltore previsti dalla disciplina dei lavori pubblici.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 339 della legge n. 2248 del 1865, all. F, degli articoli 26 della legge n. 109 /94 e 18 della legge n. 55/1990, nonché vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene che nel sistema della legge sui lavori pubblici del 1865 i limiti alla cessione dei crediti dell'appaltatore riguardava solo i contratti in corso di esecuzione, perché esaurita l'opera appaltata non sussisteva più il pericolo di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che quei limiti erano diretti a scongiurare. Tale disciplina sarebbe rimasta sostanzialmente immutata anche a seguito dell'intervento della legislazione antimafia, in particolare dell'art. 22 del d.l. n. 152 del l991, convertito con modificazioni con la legge n. 203 del 1991. Conferma della tesi sostenuta si troverebbe nell'art. 26 della legge n. 109 del 1994 che ha esteso le disposizioni della legge n. 1521 del 1991 relative alla cessioni dei crediti ai crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni derivanti dai contratti di appalto.
Anche questo motivo non è fondato.
La questione decisiva, secondo la stessa prospettazione della banca ricorrente, non è quella di accertare se la disciplina della cessione dei crediti dell'appaltatore di opere pubbliche, dettata dall'art. 22, secondo comma del d.l. n. 152 del 1991, come risulta dalle modifiche introdotte in sede di conversione con la legge n. 203 del 1991, sia innovativa rispetto a quella di cui all'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, alle F, nel senso che dalla norma più
recente sia o non modificato il limite di applicazione del requisito del "riconoscimento" ai soli contratti in corso, con esclusione di quelli esauriti.
Si tratta, piuttosto, di accertare quale sia la precisa nozione di "contratto in corso" di cui all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. F. A tal fine questa Corte (sentenza n. 13261/2000), in conformità con quanto da tempo ha rilevato autorevole dottrina, ha avuto modo di recente di affermare, proprio in relazione alla questione dell'inefficacia delle cessioni di crediti di appaltatore di opere pubbliche, che soltanto l'approvazione del collaudo da parte della p.a. pone fine all'appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l'amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accettare l'opera, liquidando il credito dell'appaltatore, atteso che proprio per effetto dell'accettazione senza riserve sorge il vincolo a carico della p.a., per quanto concerne la liquidazione del corrispettivo, di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell'atto di collaudo, così esaurendosi ogni profilo del rapporto intercorso tra le parti. Solo in tale momento viene meno il divieto di cessione, che tende a garantire l'interesse pubblico connesso alla regolare e tempestiva esecuzione dell'opera, mentre l'ultimazione dell'opera, se può attenuare, non elimina la ragione di tale divieto.
E poiché solo con la memoria in questo giudizio la BN ha sostenuto che il collaudo nella specie è avvenuto, ma tale circostanza di fatto è contrastata dalla controricorrente e non risulta accertata nel giudizio di merito, il principio di cui alla recente decisione di questa Corte deve trovare nella specie applicazione, impedendo, quindi, di considerare efficace la cessione di crediti di cui è causa per il mancato riconoscimento della società concessionaria. Corretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini risultanti da quanto ora osservato, la decisione deve essere quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 72,30 oltre a euro 6.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003