Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
È legittima l'acquisizione, nel processo minorile, dei verbali di prove di altro procedimento penale, assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento cui abbia partecipato il difensore, svoltosi a carico dell'imputato medesimo per fatti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha precisato che non è ostativo all'acquisizione il cosiddetto divieto di connessione di cui all'art. 14, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 21627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21627 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
O S C U RA TA
Sentenza n.P06 UDIENZA PUBBLICA DEL 6/5/2010
2 16 27 / 1 0 R.G. N. 43578/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
CORTE
In caso di diffusione del Composta dagli Ill. mi Signori presente provvedimento
A
P
R
M
E
U
S
omettere le teneralità e gli altri dat atificativi,
-dott. Lupo Ernesto Presidente a noma
. art. 52
-dott. Cordova Agostino Consigliere d.lgs. 196/02 in quanto:
-dott. Lombardi Alfredo M. Consigliere
☐ disposto d'ufficio
-dott. Marini Luigi Consigliere
☐ a richiesta di parte
-dott. Gazzara Santi Consigliere
[imposto dalla legge*
IL FUNZIO SELLERIA ha pronunciato la seguente (dott. Fo lia Dohati)
SENTENZA
Sui ricorsi pronosti da
L.R. res.te in nato a "omissis" "omissis"
Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Napoli, sezione Minorenni, in data 2/7/09
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsá
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto
Uditi i difensori del prevenuto, avv.ti Nicola Bartone e Pasquale Riccio, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L.R.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza del 31/3/08, dichiarava colpevole perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, compiva atti di libidine nonché violenze carnali e minacce gravi nei confronti di G.G. minore degli anni dieci ( capo a, dal 31/8/95 al 7/3/96 ), e costringeva con violenze e minacce la predetta minore a compiere e subire atti sessuali, toccandola nelle parti intime e congiungendosi carnalmente con essa (capo b, dal 7/3/96, fino alla maggiore età).
Lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione. La Corte di Appello di Napoli, sezione Minorenni, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dalla difesa del prevenuto, con sentenza del 2/7/09, ha confermato il decisum di prime cure. Propongono autonomi ricorsi per cassazione i due difensori del L. con i seguenti motivi:
-con il primo atto di impugnazione = nullità delle sentenze di primo e secondo grado, perché basate sulla ordinanza del Tribunale, del 5/5/05, con cui era stata disposta la acquisizione dell'incidente probatorio, e sulla ordinanza dello stesso Tribunale, del 7/1/08, con cui era stata revocata la ammissione della testimonianza della p.o., in quanto entrambe palesemente lesive del diritto di difesa e del principio del giusto processo, essendo in evidente violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 196, co. 2, c.p.p.;
-nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata assunzione da parte dei giudici di merito di prove fondamentali decisive, quale l'esame degli insegnanti che parlarono con la madre della minore G. deceduta prima della istruttoria dibattimentale, e l'esame della stessa minore;
-nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine al rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento;
-la valutazione delle emergenze istruttorie è, di poi, errata e comunque travisata da parte del 학 giudice, di seconde cure, in particolare perché il decidente non ha ravvisato le nette dicotomie che V pervadono le dichiarazioni rese dalla p.o. sulle modalità ed i tempi in cui sarebbero stati perpetrati gli abusi sessuali ad opera del prevenuto;
-l'imputato andava assolto, quanto meno in applicazione dell'art. 530, c. 2, c.p.p., visto che la piattaforma probatoria dà agio di rilevare opposte risultanze, dibattimentali e tecniche, non sono state assunte prove decisive, e nella stessa minore non è ravvisabile alcun disturbo post-traumatico da stress;
-in ogni caso, ha errato il decidente nel non inquadrare il fatto, così come ricostruito dal Tribunale, nella fattispecie di cui agli artt. 609 bis- 609 quater c.p.;
-con il secondo ricorso inammissibilità dei testi indicati nella lista del p.m., in quanto gli stessi, parenti della parte offesa e non appartenenti alle Forze dell'Ordine, erano chiamati a testimoniare su circostanze assolutamente estranee al processo, quali le indagini espletate e le modalità dell'arresto, mai in realtà verificatosi - violazione dell'art. 468, commi 1 e 2 c.p.p.;
-nullità della sentenza per violazione degli artt. 526, 90 e 225 c.p.p., in relazione alla perizia psicodiagnostica disposta in dibattimento ed alla consulenza effettuata dai consulenti tecnici della p.o., acquisita in atti: la facoltà di nominare consulente di fiducia non spetta alla p.o., in quanto non prevista dall'art. 90 c.p.p., ed esclusa dal disposto dell'art. 225 c.p.p., che la riserva espressamente al p.m. e alle parti private ( escludendo la p.o. ). Peraltro il processo de quo è governato dai principi del rito minorile, escludenti in maniera espressa la presenza della parte civile;
-il verbale di incidente probatorio non poteva essere acquisito, perché lo stesso era stato disposto, previo accertamento sulle capacità a testimoniare della minore;
allorché la perizia sul punto, redatta O S C U R A T A C.dalla dott. venne estromessa dagli atti del processo per incompatibilità della stessa professionista, l'incidente probatorio era da considerarsi inammissibile, in quanto l'accertamento medico psicologico era prodromico alla assunzione del mezzo istruttorio. Sennonché, il Tribunale ha perseverato nell'errore, affidando l'incarico di accertare la capacità a deporre della[ G. successivamente alla assunzione dell'incidente, con la conseguenza che anche la seconda perizia, redatta dal dott.[ M. è da considerarsi illegittima;
-la sentenza è altresì nulla per violazione degli artt. 526 191 c.p.p. con riferimento alla acquisizione dei verbali del processo innanzi al Tribunale ordinario a carico dello stesso prevenuto, in relazione all'art. 14 c.p.p., all'art. 10, d.P.R. 448/88, all'art. 200 c.p.p., nonché in violazione della ordinanza resa dallo stesso Tribunale per i minorenni in data 21/4/06. In particolare il decidente non aveva ammesso la teste C. di poi, acquisendo il verbale della testimonianza della stessa, resa davanti al Tribunale ordinario viola una decisione in precedenza emessa e mai revocata, e utilizza ai fini della decisione quanto dichiarato da detta teste;
tale testimonianza inoltre è inutilizzabile ex sé, visto che in sede di controesame dei difensori la[ C. ad un certo punto, ha rifiutato di rispondere opponendo il segreto di ufficio, facoltà questa che andava esercitata fin dall'inizio dell'esame, evitando totalmente la escussione;
-la argomentazione motivazionale posta a supporto della affermazione di colpevolezza è del tutto viziata, viste le discordanze evidenti che pervadono la piattaforma istruttoria, non correttamente valutata dal giudice di merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi si palesano infondați e vanno rigettati. La difesa del L. eccepisce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, perché basate sulle ordinanze del Tribunale del 5/5/05 ( acquisizione dell'incidente probatorio ) e del 7/1/08 (revoca della ammissione della testimonianza della p.o. ), in quanto entrambe lesive del diritto di difesa e del principio del giusto processo, essendo in evidente violazione dell'art. 111 della
Costituzione e dell'art. 196, co. 2, c.p.p..
La doglianza è priva di pregio in relazione alla ordinanza del 5/5/05, in quanto il giudice di merito, accertata la nullità della perizia C. hell'esercizio del potere discrezionale ex lege attribuitogli, ben potendo disporre nel corso del processo un accertamento tecnico scientifico, al fine di acquisire valutazioni che richiedono competenze specifiche, ha conferito l'incarico ad altro professionista e questi ha svolto nuovi accertamenti e si è pronunciato seguendo un proprio percorso logico.
Infondata, del pari, risulta la eccezione sollevata in ordine alla ordinanza del 7/1/08, in quanto il giudice ritenendo che la p.o.,| di cui era stato ammesso l'esame richiesto dalla G.G. difesa, non doveva essere sentita su alcuna circostanza nuova rispetto a quanto già contenuto nell'incidente probatorio e, anche, alle ulteriori risultanze istruttorie, ha revocato l'ammissione della teste G. previa audizione delle parti, che non si sono opposte. Questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini dell'esercizio del potere di revoca, di cui all'art. 495 c.p.p., è sufficiente che il giudice chieda alle parti di interloquire sull'andamento e lo sviluppo della istruttoria dibattimentale, senza che debba specificare quale tipo di provvedimento intenda assumere (Cass.16/3/04, n. 12589 ). Peraltro, non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, co. 4, c.p.p., qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza della istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo della istruttoria dibattimentale (Cass. 19/9/08, n. 35986 ). Nella specie, come evidenziato, i difensori dell'imputato non si sono opposti alla revoca. O S C U R A T A
La difesa del prevenuto censura la acquisizione di tutte le deposizioni testimoniali esperite nel processo ordinario, con acclusione anche della deposizione della dott.ssa ], la cui consulenza era stata dichiarata nulla, nonché di tutto l'escusso istruttorio, effettuato su domande della parte civile, e delle memorie tecniche peritali, espletate da essa p.c., ciò in violazione degli t artt. 14 e 187 c.p.p. e dell'art. 10 del d.P.R. 448/88. Sul punto, a giusta ragione, la Corte territoriale ha rilevato che il c.d. divieto di connessione è un principio dettato dall'art. 14 c.p.p. con riferimento alla competenza del giudice e non consente la trasmigrazione del processo a carico di imputati minorenni dal giudice minorile a quello ordinario, investito della cognizione di un procedimento a carico di imputati maggiorenni o dello stesso imputato per fatti commessi quando questi era divenuto maggiorenne, ma non impedisce al giudice minorile di acquisire, a fini probatori, gli atti di quel processo, in applicazione del disposto degli artt. 238, co. 1, 2 e 2 bis, e 495, co. 1, c.p.p., secondo cui è ammessa la acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale, purchè si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento, allorché, come nel caso di specie, il difensore dell'imputato abbia partecipato alla assunzione della prova.
Di poi, il decidente ha puntualizzato come la presenza della parte civile limiti la inutilizzabilità di quegli atti assunti, qualora la assunzione di essi sia stata ammessa ad istanza o con la partecipazione attiva della predetta parte processuale.
Si osserva in merito alla eccepita inutilizzabilità che nel ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce detta inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificatamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass.29/9/09, n. 41662 ). La difesa dell'imputato, di contro, nel sollevare la eccezione de qua, rileva, errando per quanto prima osservato, che era compito della Corte di Appello quello di determinare le parti inutilizzabili, di valutare se esse fossero o meno scindibili dal rimanente materiale probatorio e verificare se, stralciata la parte non utilizzabile, quanto rimane potesse condurre ad una affermazione di responsabilità del L. .
Si palesa, in ogni caso, inconsistente la censura mossa alla acquisizione anche della deposizione della dott.ssa C. ]: il ricorrente contesta che il Tribunale per i minorenni aveva non ammesso la escussione della predettal in dipendenza della dichiarata nullità della perizia da costei redatta sulla persona della | G. in quanto aveva professionalmente assistito e seguito la ragazza;
sennonché la professionista non è stata ammessa a testimoniare, nel dibattimento del processo ordinario, su circostanze attinenti all'elaborato peritale ( poi dichiarato nullo ), bensì sulla conoscenza o meno delle vicende che avevano coinvolto la predetta G. delle cui confidenze cra stata destinataria.
Del pari priva di fondamento si rivela la censura attinente alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, visto che il giudice di merito argomenta il rigetto della istanza, formulata dalla difesa, in maniera logica ed esaustiva. Si rileva che la ipotesi di rinnovazione del dibattimento, di cui all'art. 606 c.p.p., è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. 13/11/03, Pacca).
Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. 19/2/04, Montanari;
Cass. 5/12/03, p.m. in c. Ligresti), come nel caso di specie, in cui il decidente ha ritenuto che le insegnanti della G. sono testi de relato, in grado di riferire solo in ordine alle prime dichiarazioni della p.o., che successivamente le ha ampliate, riferendole a soggetti già esaminati e determinando l'attuale imputazione;
che, la O S C U R A T A
escussione dei medici, che hanno avuto in cura la ragazza, risulta superflua, in quanto la sofferenza psichica presente in essa è stata già oggetto di ampia disamina.
La difesa del prevenuto si duole, altresì, del travisamento delle emergenze istruttorie, in cui sono rilevabili delle dissonanze, specificatamente indicate nell'atto di appello, non oggetto della dovuta considerazione da parte del decidente. E' bene rilevare che i giudici di merito hanno ritenuto G.G. attendibile e quanto dalla stessa minore dichiarato credibile, anche perché supportato da elementi estrinseci che si pongono a riprova della veridicità della narrazione delle violenze subite ad opera dell'imputato. Gli stessi consulenti tecnici, quello nominato di ufficio e quello della p.o. hanno ritenuto veritiero il racconto della minore, propendendo per un esame di realtà sostanzialmente integro. In particolare il perito nominato dal collegio ha risposto ai quesiti postigli: la G.G. possiede la idoneità psicofisica a rendere testimonianza;
possiede la percezione della realtà e la corrispondenza ad essa del narrato, nonché le capacità mnemoniche necessarie, né solo state rinvenute fonti di suggestionabilità e si possono escludere fonti che possono inficiarla;
le attuali condizioni psichiche della minore appaiono preoccupanti sul piano strutturale e necessitano di una terapia del profondo per lo sviluppo dell'io e delle relative difese che attualmente si rivelano regredite ed inadeguate a reggere il confronto con realtà frustranti. G.G.In riferimento a quelle che erano le condizioni di al momento dell'incidente probatorio è possibile evincere che fossero in complesso come quelle attuali e, pertanto, la testimonianza, allora come ora, è da ritenersi possibile. Peraltro il decidente rileva che la somministrazione di test appropriati, con osservazione diretta della perizianda e della personalità della stessa ha permesso di acclarare lo sviluppo del tutto normale di G.G. sotto il profilo della capacità mnemonica, la mancanza di fonti di suggestionabilità esterna, la inesistenza di motivi di rivalsa o di vendetta giustificativi della ideazione di una falsa accusa nei confronti del L. l'assenza di nuclei di psicopatologia, la capacità di percezione e la corrispondenza di essa al narrato;
inoltre non vi è contrasto tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni della p.o., richiamate puntualmente nello sviluppo del
$ discorso argomentativo.
In ordine a quanto contestato sul punto dai difensori del L. si ritiene di dovere ribadire che questa Corte non è giudice della prova, bensì della motivazione e della corretta applicazione della legge, per cui nel momento del controllo di legittimità sul discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito, il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione impugnata proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 1/10/02, Carta ed a. ). Infatti, il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico discorso giustificativo sui punti della decisione assoggettata a ricorso, perché il legislatore non ha previsto la verifica della adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, né la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Di conseguenza, il compito della Corte di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6/5/03, Curcillo;
Cass. 5/12/02, Schiavone ). Con ulteriore motivo di ricorso si eccepisce la violazione degli artt. 526, 191 e 468 c.p.p., in relazione alla ammissione dei testi indicati nella lista del p.m., in quanto gli stessi erano chiamati a rispondere su circostanze assolutamente estranee al processo. O S C U RA T A
Quanto sostenuto è palesemente contraddetto dal fatto che il p.m. ha chiesto di potere provare i fatti di cui ai capi di imputazione attraverso la escussione dei testi di lista, le dichiarazioni della P.G. madre deceduta della ragazza, la cartella clinica che è in atti e gli atti ammessi nel corso della udienza preliminare.
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L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 c.p.p., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato quando sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricompresse nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità dell'art. 468 c.p.p. di impedire la introduzione di prove a sorpresa, consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Cass. 19/10/05, Latini ).
Questa Corte ha avuto modo di affermare, inoltre, che non sussiste la violazione del citato art. 468 nella ipotesi di ammissione di testi indicati dal p.m. in liste sfornite delle circostanze sulle quali questi dovrebbero essere esaminati e contenenti solo un mero riferimento ai fatti oggetto di imputazione. (Cass. 30/11/05, Di Bosco: Cass. 21/11/05, n. 41691 ).
Non meritevole di accoglimento è da considerare la contestata autorizzazione ai consulenti di fiducia della G. di partecipare alle operazioni peritali, disposte di ufficio, e di redigere inoltrare memorie, in detta sede, in quanto nel processo minorile la inammissibilità della azione civile non è ostativa all'esercizio dei poteri della p.o., nella ipotesi in cui sia disposta perizia, di nominare un proprio consulente tecnico ( Cort. Cost. 28/12/90, n. 559; Cass. 11/1/91, Sciuto;
Cass. 17/7/91, Stracquadaini).
Né il fatto, così come ricostruito dal Tribunale per i Minori, può essere inquadrato nella fattispecie di cui agli artt. 609 bis – 609 quater, co. 4, c.p., perché come evidenziato dai giudici, nel doppio grado del giudizio, la gravità della condotta, posta in essere dal prevenuto, per un lungo periodo temporale, e la mancanza di ogni ravvedimento in costui, precludono la applicazione della attenuante di minore gravità invocata.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta it ricorso. Così deciso in Roma in data 6/5/2010.
Il consigliere estensore Il Presidente
( Ernesto Lupo ) Santi Gazzara )
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