Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Non è impugnabile, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il G.i.p., richiesto di pronunciare decreto di archiviazione, disponga il compimento di ulteriori indagini ad opera del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 17196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17196 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 519
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30224/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Maurici Francesco, difensore di fiducia di Campari Irene, n. a Filighera il 26.1.1957, e di ON OL, n. a Como il 2.9.1943;
avverso l'ordinanza in data 11.2.2009 del G.I.P. del Tribunale di Pavia, con la quale sono state disposte ulteriori indagini investigative;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Pavia ha disposto, all'esito dell'udienza camerale, ulteriori indagini investigative nel procedimento relativo ad una richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
In detto provvedimento il G.I.P. ha osservato che, indipendentemente dalla opposizione proposta dai denunciatiti, sulla cui posizione ha affermato di condividere le argomentazioni della persona sottoposta alle indagini circa la irricevibilità dell'atto di opposizione, occorre procedere ad ulteriori attività investigative, dettagliatamente indicate nel prosieguo dell'ordinanza, per valutare la fondatezza della richiesta di archiviazione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli opponenti alla richiesta di archiviazione, che la denunciano per violazione di legge.
Con un unico mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., lett. c), D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 1, artt. 24 e 111 Cost.. Con il motivo di gravame, in estrema sintesi, viene censurato, alla luce delle disposizioni citate, il rilievo contenuto nella parte motiva dell'ordinanza, con il quale il G.I.P. ha affermato di condividere le deduzioni dell'indagato circa la irricevibilità dell'opposizione.
Con memoria difensiva i ricorrenti hanno, poi, sostenuto la loro legittimazione alla costituzione di parte civile e la fondatezza delle loro iniziative avverso la condotta dell'indagato. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
L'art. 409 c.p.p., comma 6, infatti, consente di impugnare, nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, esclusivamente il provvedimento conclusivo, emesso dal G.I.P. all'esito dell'udienza camerale, con il quale sia stata disposta l'archiviazione. Pertanto, per il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1, l'ordinanza con la quale il G.I.P. abbia disposto ulteriori indagini non è ricorribile. Inoltre tale provvedimento, non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe l'impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di un'ordinanza espressamente prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 4, sicché la stessa non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento, ne' determina una stasi del procedimento, condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi come abnorme (cfr. sez. un.26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, RV 243590).
Peraltro, va anche rilevato che la parte dispositiva dell'ordinanza non contiene alcuna statuizione in ordine alla ammissibilità dell'opposizione, sicché deve anche ritenersi carente l'interesse degli opponenti ad impugnare tale provvedimento per carenza di attualità del requisito citato, che costituisce anche esso presupposto della legittimità dell'impugnazione ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. a).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010