Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
ee 74968 1 0450/0 REPUBBLICA I EL P POLO M I I R A E R B T T A T I U R A A SUPREMA DI CASSAZIONE LA I S X S N E E I E E S D L N T . E D D P R . . 2 4 6 A R / E / 6 9 1 G 8 I R T Oggetto S A I Ž O E N 1 1 T A . 3 B SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jefres agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . B N ° 5 . Vanni Presidente e gelatore PAOLINI R.G.N. 4147/01 Cron.27723 Giulio Consigliere GRAZIADEI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rep. RAGONESI - Consigliere - Ud. 22/02/02 Dott. Vittorio MELONCELLI · Consigliere C.C. Dott. Achille CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 74968 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 1008,
contro
-1- EL IO;
intimato. avverso la sentenza n. 495/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ہو ں -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.V.1984 n.159, convertito nella L. 24.VII.1984 n.363: prospetta, per suffragare il essere la pronuncia impugnata inficiata dagravame, 1 "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3, comma 2/bis; legge 27.12.1997 n.449, art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.)", sostenendo, in definitiva, non competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n.8659 del 25.VI.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn.4945 del 18.IV.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.XII.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.II.1986 n.46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.V.1984 n.159, come convertito nella L. 24.VII.1984 n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia 1 centromeridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.V.1999 n.133, posto in relazione all'art. 11 L. 18. II. 1999 n.28, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in 4 conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mossele con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. A T I R E A M Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. . T 5 B . A 3 - . A 1 L 1 B N L . N I S I N S E D D E . A . P / 2 L . 6 1 R 4 8 / 9 6 E S E T N E A D R E S I G T R A Z N I O E Non va provveduto sulle spese della parte A R I B A R T U I T intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione tributaria della Corte Cirtamni Porlin, cassazione, il 22 febbraio 2002. и встали IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 12 LUG. 2082Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5