Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 9 98 5 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 13342/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.22538 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/05/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RA IM, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORE MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2518 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1559/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/06/98 R.G.N. 91/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce del 5/6/92 AP MO l'accertamentu conveniva in giudizio l'INPS per riconoscimento in suo favore diritto all di dell'assegno invalidità, oltre accessori. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza del Rapanà, con sentenza del 28/4 1/6/98, rigettava l'appello, precisando che il consulente nominato in secondo grado, sulla base dell'ampia documentazione sanitaria esibita e di accurata visita personale, aveva accertato a carico dell'assicurato “ulcera bulbare duodenale e sovrappeso corporeo con poliartrosi", concludendo per l'insussistenza di uno stato di invalidità giuridicamente rilevante. Le conclusioni del CTU, coincidenti con quelle del primo consulente, erano condivisibili, anche perché non contrastate validamente dalla difesa, che chiedeva nuove indagini e maggiori approfondimenti a carico di apparati, già ampiamente esaminati dal consulente, con esito negativo, non comportando le affezioni riscontrate "rilevanti alterazioni in atto sia di natura organica che funzionale" e "caratteristiche nosologiche di evolutività" e grave impegno funzionale degli organi interessati. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Lamentando, col primo motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 149 D. A. L. n. 533 del 11/8/73, nonché insufficiente motivazione, deduce il ricorrente che lo stesso Tribunale aveva ravvisato un consistente aggravamento delle patologie invalidanti, tanto che aveva disposto il rinnovo della consulenza;
peraltro già dal 1991una dettagliata relazione medico - legale aveva evidenziato la diagnosi invalidante, confermata poi dal cartellino di un ricovero ospedaliero dello stesso anno e da una visita specialistica del 1994. Il giudice di appello ed il suo consulente non potevano considerare di scarsa incidenza invalidante le patologie, già zitemuite riconosciute gravi con la ordinanza ammissiva di nuova consulenza. Lamentando, col secondo motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 RDL n. 636 del 14/4/39, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché motivazione apparente, deduce il ricorrente che palese era la insufficienza e contraddittorietà della motivazione stante il divario fra la riduttiva e generica valutazione medico legale espressa dal CTU e le gravi ed irreversibili patologie invalidanti da cui era affetto l'istante. A fronte dalla obiettività della patologia il CTU di appello ed il giudice proponevano una improbabile e contraddittoria valutazione di non invalidità, in contrasto con i reperti clinico obiettivi. Mancava peraltro una valutazione globale delle malattie e la considerazione del possibile esito usurante in caso di impiego delle residue energie lavorative. Il ricorso è infondato. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo 2 strettamente connessi. Costituisce principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, le conclusioni del CTU, cui il giudice di merito abbia aderito, possono essere censurate solo ove vengano denunciati vizi di motivazione o del procedimento logico formale seguito, essendo irrilevante il mero dissenso della parte ricorrente. In particolare questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (Cass. n. 530 del 21/1/98). Nessuna valutazione preventiva poteva fare il Tribunale in ordine al preteso consistente aggravamento delle patologie invalidanti, in una materia così specificatamente tecnica da richiedere l'ausilio del consulente;
in presenza di appello e della contestazione che c'era stato l'aggravamento, il giudice necessariamente doveva accettarne l'esistenza e quindi ha disposto il rinnovo della consulenza, che ha confermato invece il giudizio espresso dal consulente di primo grado. 3 A prescindere dalla considerazione che la ordinanza ammissiva della consulenza non poteva in ogni caso pregiudicare la decisione della controversia, non sussiste alcuna contraddizione fra detta ordinanza, che tende a controllare la sussistenza o meno del lamentato aggravamento, e la pronuncia di rigetto della domanda, dopo l'accertamento che non sussisteva "uno stato di invalidità giuridicamente rilevante". Il ricorso quindi deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi l'INPS costituito in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 28 maggio 2001 EST.CONSIGLIER IL PRESIDENTE Лагогано Силийси, редкий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 2/3 LUG. 2OUT D , 0 O 3 1 L 3 A . L N IL CANCELLIERE 5 S T O S R . O T B A A ' I T N D , L L A 3 A E S 7 T I - D S P 8 I - S 0 S 1 7 T N 4 E 2 S I A 1 D 4