Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
La legge n. 281 del 1991 delinea, agli artt. 2, 3 e 4 la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione e gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani, statuendo l'incombere sui servizi sanitari della U.S.L. dei soli compiti di profilassi e polizia veterinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo in persona del D.G. in carica, elettivamente domiciliata in Roma, C.so V.E. II^ 284, presso lo studio Russo Valentini e rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria Russo Valentini di Bologna e Adolfo Calandrelli di Viterbo
- ricorrente -
contro
E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali - sez. Viterbo elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata 320, presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci, che lo rappresenta e difende ai fini delle difese orali per procura notarile in atti
- intimato -
e contro
Regione Lazio in persona del Pres.te G.R. in carica
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3244 del 3.11.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Barbara Pirocchi, per delega, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Udito l'avv. Mazza Ricci che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del 2^ motivo e per l'inammissibilità del 1^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ENPA, sezione di Viterbo, conveniva innanzi al Tribunale di quel circondario la Regione Lazio e la Azienda USL - di Viterbo onde ottenerne la solidale condanna al pagamento di lire 818.123.195 per avere fornito, nel corso degli anni 93-94-95 il convenuto servizio di cattura-ricovero mantenimento dei cani randagi o, comunque, al fine di ottenere l'indennità per l'arricchimento da tali servizi scaturito, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Si costituivano la Regione e la AUSL - ed il Tribunale adito, con sentenza 15.7.97 condannava la Regione Lazio - quale successore della USL - VT3 - in favore dell'ENPA a pagare il dovuto per debiti maturati sino al 31.12.94 e l'Azienda USL - VT3 a pagare lire 385.145.515, sempre in favore dell'ENPA, per debiti maturati dall'1.1.95 ed ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La pronunzia era impugnata dalla AUSL - e, in via incidentale, dalla Regione e nel procedimento interveniva il commissario liquidatore della USL - VT3 e si costituiva l'ENPA. L'adita Corte di Roma, con sentenza 3.11.98, accoglieva l'impugnazione della Regione Lazio - revocandone la condanna adottata dal Tribunale perché emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. - e rigettava l'appello dell'Azienda USL VT che condannava alla refusione delle spese del grado in favore dell'ENPA. Nella motivazione della pronunzia, e per quel che rileva ancora, la Corte di Roma affermava:
1. Il Tribunale aveva rilevato che con delibera 37/92 la USL VT3 aveva affidato all'ENPA il servizio di accalappiamento-custodia dei cani randagi ma che, per il periodo successivo al 1992, non esistevano convenzioni o atti deliberativi.
2. I primi Giudici, però, avevano nondimeno applicato l'art. 2041 c.c. a carico della ASL - per debiti maturati dopo il 31.12.1994 e la
ASL, con il primo motivo d'appello, di ciò si doleva affermando non rientrare tra i compiti della USL - il mantenimento ad vitam dei cani alla luce delle limitate incombenze affidate alla USL - servizio veterinario dalla L.R. Lazio 63/88 e da ciò desumendosi l'inesistenza del presupposto oggettivo (l'utilitas) dell'art. 2041 c.c.. 3. Con il secondo motivo d'appello la ASL censurava il fatto che era stato attribuito valore ricognitorio al telegramma 16.6.94 (con il quale la ASL sollecitava la Regione a rimettere fondi per le prestazioni degli anni 92/3/4) o al mandato 01939/95, che importava il mero trasferimento all'ENPA dei contributi regionali.
4. Quanto al primo motivo era evidente l'utilitas che la ASL aveva ritratto dal servizio ENPA posto che essa era per legge obbligata alla gestione del canile sanitario, come affermato dalla esatta circolare 7.8.89 della Regione Lazio e come si poteva evincere dalla impossibilità legale di sopprimere i cani catturati (e non applicandosi comunque la sopravvenuta legge 34/97).
5. Quanto al secondo mezzo i documenti invocati comprovavano che la ASL - era conscia della erogazione della prestazione e, d'altro canto, mai aveva contestato il regolare invio delle fatture ENPA. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la AUSL - VT con atto notificato il 26.11.99 ed il 2.12.99 alla Regione Lazio ed all'ENPA.
Si è costituito l'ENPA ai fini delle difese orali. La Regione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la Azienda denunzia violazione degli artt. 1 e 12 preleggi e della legge Regione Lazio 63/88 per avere la Corte territoriale, argomentando erroneamente dalla apodittica circolare 7.8.89 dell'assessore regionale alla sanità, ricavato dalle norme regionali - neanche sottoposte a lettura attenta e complessiva - l'obbligazione USL - di mantenere ad vitam i cani randagi ed in palese violazione delle norme della predetta legge regionale, che in nessun modo consentivano di ritenere compreso detto mantenimento tra i fini istituzionali del servizio sanitario anche ai soli fini di ravvisare l'utilitas di cui all'art. 2041 c.c.. Con il secondo motivo, poi, si denunzia violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per avere i Giudici d'appello ritenuto di fondare il necessario riconoscimento implicito di tale utilitas in documenti di totale irrilevanza.
Esaminando il primo motivo - attingente l'affermazione dei Giudici del merito relativa alla inerenza alla ASL - (dall'1.1.95) del servizio pubblico di mantenimento nei canili sanitari (ex municipali), o nelle altre strutture convenzionate, dei randagi catturati - giova rilevare come, contrariamente alla opinione espressa dal P.G. nella sua requisitoria orale, la odierna ricorrente abbia impugnato entrambi gli argomenti nei quali si articola l'unica ratio decidendi della pronunzia di merito (quella per la quale la applicabile L.R. Lazio 9.9.88 n. 63 per come esattamente interpretata dalla circolare e per quanto sintomaticamente emergente dall'art. 11 comma 6 - delineerebbe una attribuzione istituzionale alla USL - del servizio di mantenimento ad vitam dei randagi). La ASL - di Viterbo, infatti, ha tanto contestato la rilevanza di una mera circolare quanto ha contraddetto la fondatezza dello scarno argomento contenuto in essa e fatto proprio dalla sentenza, quanto, ancora, ha negato alcun fondamento all'argomento che la pronunzia ha inteso trarre dall'art. 11 comma 6 sulla ineluttabilità della attribuzione alla USL - del mantenimento in discorso stante la prevista impossibilità di sopprimere i cani se non gravemente malati ed una volta assodato essere di sua competenza la cattura dei randagi stessi. In realtà, sottoponendo ad organica ed attenta disamina il testo di legge, come non fatto in alcun modo (e come esattamente denunziato) dalla Corte territoriale (che ha limitato la sua argomentazione alla mera deduzione dall'onere di cattura dell'onere di mantenimento ad vitam), ed inserendo le norme regionali del 1988 nel quadro della legislazione nazionale, emerge che siffatto mantenimento è attività inerente alla gestione del canile sanitario o dell'asilo-ricovero, gestione incombente sul comune così come inteso dalla legge quadro 281/91 e definitivamente esplicitato nell'art. 2 lett. B L. Regione Lazio 34/97. Ed infatti, la legge statale 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) agli artt. 2 comma 2, 3 comma 2 e 4 commi 1-2 delinea con estrema chiarezza la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani ed all'art. 2 commi 1-3-6-8-10 statuisce l'incombere sui servizi sanitari della USL - in modo assai ampio e dettagliato rispetto a quanto già previsto alla lettera p) dell'art. 14 L. 833/78 - dei (soli) compiti di profilassi e polizia veterinaria.
La Regione Lazio, dal canto suo, con la legge 9.9.88 n. 63 aveva posto norme in rapporto di assoluta coerenza con le linee della legislazione statale precedente e sopravvenuta.
Da un canto all'art. 2 (servizio veterinario uso vengono indicate le attribuzioni della USL in ipotesi, articolate nelle lettere da a) a g), tra le quali manca ogni riferimento a compiti gestori, o di provvista per la gestione, dei canili ed anzi, sintomaticamente, giustapponenti alle tradizionali attribuzioni di profilassi e polizia veterinaria quelle (nuove) attinenti la formazione di una cultura di rispetto degli animali di affezione, di un controllo di massa degli animali per i profili sanitari e di limitazione delle nascite, della gestione della anagrafe canina.
Dall'altro canto all'art. 4 (canile sanitario) si statuiscono nuove attribuzioni a carico dei canili municipali in aggiunta a quelle previste dal DPR 8.2.1954 n. 320: e tale provvedimento - espressamente richiamato dall'art. 4 in disamina - prevede all'art. 84 che spetta ai comuni "... tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti". Ed in coerenza con il permanere in capo al Comune dei tradizionali compiti di costruzione-gestione del canile municipale (ribattezzato "sanitario" in virtù delle nuove competenze involventi una presenza diretta del servizio sanitario della AUSL), la legge del 1988 ha sintomaticamente consentito ai comuni di concedere spazi per asili- ricoveri (art. 6) ed ha coinvolto i comuni nei progetti regionali di costruzione - riqualificazione di nuovi canili (art. 10 comma 3). E su queste premesse normative - come dianzi detto non innovate affatto dalla sopravvenuta L.R. Lazio 21.10.97 n. 34 - appare di tutta evidenza l'erroneità della sommaria lettura data dalla pronunzia impugnata alle richiamate norme regionali e la piena fondatezza del primo motivo del ricorso che denunzia con pertinenza di rilievi l'error in judicando commesso nell'avere affermato che la AUSL - si sarebbe "giovata" (nei sensi di cui all'art. 2041 c.c.) del mantenimento ad vitam dei randagi presso il canile gestito dall'ENPA di Viterbo.
Cassata, per tal ragione, la sentenza impugnata, ed in tal pronunzia restando assorbita la cognizione del secondo motivo del ricorso, devesi rilevare che la formulazione di una domanda restitutoria da parte della AUSL Viterbo impedisce a questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Sarà quindi compito del Giudice del rinvio - designato in altra sezione della Corte di Roma - provvedere sull'appello della Azienda facendo applicazione dei principi di diritto dianzi formulati, e procedendo, infine, a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità - ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001