Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4588
CASS
Sentenza 29 marzo 2001

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Massime1

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, sicché non acquistano rilievo i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non abbia (od abbia non adeguatamente) valutato le deduzioni difensive dell'incolpato ovvero i documenti da lui prodotti nel procedimento amministrativo, potendo la loro inadeguata valutazione da parte del giudice rilevare solo sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia.

Commentario1

  • 1Opposizione alla multa: ordinanza valida anche senza audizione dell'interessato.
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 febbraio 2010

    Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell'interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell'ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4588
Data del deposito : 29 marzo 2001

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