Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, sicché non acquistano rilievo i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non abbia (od abbia non adeguatamente) valutato le deduzioni difensive dell'incolpato ovvero i documenti da lui prodotti nel procedimento amministrativo, potendo la loro inadeguata valutazione da parte del giudice rilevare solo sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia.
Commentario • 1
- 1. Opposizione alla multa: ordinanza valida anche senza audizione dell'interessato.Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 febbraio 2010
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell'interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell'ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L A T I I 9 L 8 04588/0 F A R 6 O C B I OGGETTO: Sanzioni amministrative . 1 Aula L E pposizione a ordinanza-ingiunzio- B E B 1 N U 8 O I 9 a Z 1 ň - A e 1 R p 1 T - S IN N a I CASSAZIONE I 4 G m 2 ORTE SUPREMA E e t . R s i A s l D 3 SEZIONE PRIMA CIVILE a E . T e composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T h N E c R i S f i A E d Presidente R.G.N.13710/98. o m ROCCHI 13712/98. Dott.Alfredo VITRONE Cons. Relatore LUCCIOLI Consigliere 9846 Dott. Ugo Cron. Dott. Maria Gabriella Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Ud. 19.12.00. Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE ASSICURAZIO- MUNGARI VINCENZO - ASSITALIA NI D'ITALIA S.p.A., in persona dell'amministrato- re delegato e legale rappresentante dott. Giancarlo - Giannini, elettivamente domiciliati Via dei Sanso- vino, n. 6, in Roma, presso l'avv. Mario Ettore ve CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE a e difende per procura Richiesta copia studio rino, che li rappresenta 4 margine dei rispettivi ricorsi;
dal Sig. perdiritti L. ricorrenti il IL CANCELLIERE
contro
UFFICIO PROVINCIALE LLINDUSTRIA, DEL COMMER U.P.I.C.A. DI ROMA, elet CIO LLAR tivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 2454 n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2024, pubblicata il 10 dicembre 1997; svolta nella causa udita la relazione della pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Mario Ettore VERINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha conclu- so per il rigetto di entrambi i ricorsi con corre- zione della motivazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi entrambi depositati il 5 maggio 1995 EN NG, direttore generale - Le Assicurazione d'Italia - S.p.A. e la predetta società convenivano in giudizio di- dell'Assitalia nanzi al Giudice di Pace di Firenze l'Ufficio Pro- vinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Arti- gianato U.P.I.C.A. di Roma proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale era sta - to loro ingiunto il pagamento, in solido, della som ma di £.
2.940.000 a titolo di sanzione amministra- 2 tiva per non aver osservato o fatto osservare com- pletamente e puntualmente le disposizioni contenute nel D. P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e nel relativo regolamento, con riferimento alla mancata indica- zione, in ordine a quarantadue sinistri, di dati i- donei alla verifica dell'osservanza del termine di quindici giorni dalla accettazione del danneggiato, prescritto dall'art. 3 co. 4°, del D.L. 23 dicembre legge 26 febbraio 1976, n. 857, convertito nella 1977, n. 39, per il pagamento della somma offerta dall'impresa di assicurazioni. Osservavano gli op- ponenti che il direttore generale non poteva essere ritenuto responsabile dei fatti contestati perché non rientrava nelle la gestione dei sinistri sue competenze, ma in quella di appositi ispettorati do tati di piena autonomia;
che la contestazione della violazione era avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla legge;
che l'ordinanza-in giunzione non era adeguatamente motivata;
che era stata violata la riserva di legge in materia di san zioni amministrative, non essendo l'illecito conte- disposizione di legge;
stato previsto da alcuna non era stata fornita motivazione in che, infine, ordine all'ammontare della sanzione irrogata in re- lazione alla gravità della violazione contestata. 3 Il giudice di pace adito provvedeva alla riu- nione delle due opposizioni di identico contenuto proposte contro la medesima ordinanza-ingiunzione e sospendeva il giudizio in attesa della risoluzione della questione di legittimità costituzionale del- 449 del 1959 relativa al- l'art. 115 del D.P.R. n. l'omessa previsione della punibilità del funziona- a quella rio responsabile dell'infrazione accanto degli amministratori e rappresentanti legali delle imprese assicuratrici. Dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, gli atti venivano restituiti al giudice remittente il quale, con sentenza del 14 novembre 10 dicembre 1997, rigettava le opposizioni. Osservava il giudice di pace che, pur nell'au- tonomia di gestione dei singoli ispettorati, la so- cietà, e per essa l'organo amministrativo, era re- sponsabile dell'osservanza delle norme in questio- ne, come del resto risultava dalla documentazione in atti la quale attestava che era stata proprio la direzione generale a fissare le regole per il fun- zionamento e le competenze degli ispettorati ai si- nistri, che erano stati espressamente richiamati al rispetto delle procedure e dei termini previsti dal 39 del 1977 su sollecita- l'art. 3 della legge n. zione dell'I.S.V.A.P. Ribadita la tempestività del- la contestazione dell'addebito in base alla consi- derazione che la procedura di accertamento doveva rihtenersi ultimata alla data del 31 maggio 1991, quando l'Assitalia aveva fornito gli ultimi chiari- menti necessari a delineare definitivamente il qua- dro delle infrazioni contestate, affermava che nel- soddisfatto l'obbligo la specie doveva ritenersi della motivazione del provvedimento sanzionatorio, sia con riferimento alle accertate violazioni, sia con riferimento all'entità della sanzione irrogata, ed escludeva ogni violazione della riserva di legge in tema di sanzioni amministrative osservando che l'obbligo di pagare al danneggiato la somma offerta ed accettata entro quindici giorni dalla data di ri cezione della sua accettazione comportava necessa- riamente l'obbligo della società assicuratrice di annotare la data di ricezione dell'accettazione del danneggiato. Contro la sentenza hanno proposto due separati ricorsi del medesimo contenuto articolati in sei motivi sia EN NG, sia l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. Resiste con separati controricorsi l'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Ar - U.P.I.C.A. di Roma. tigianato L'Assitalia ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei contro la medesima ricorsi proposti autonomamente Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la sentenza. cod. proc. civ., come modi- vio lazione dell'art. fi cato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, converti- to nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, in base alla considerazione che il giudice di pace, compe- tente in materia ai sensi dell'art. 17 della legge 374, all'epoca della proposi- 21 novemrbe 1991, n. zione del ricorso, avvenuta 5 maggio 1995, non era più competente alla data della decisione poiché col D. L. n. 432 del 1995 la competenza è stata di nuo- vo attribuita al pretore con decorrenza dal 21 giu- gno 1995. La censura è destituita di fondamento ai sensi civ., nel testo novellato dell'art. 5 cod. proc. dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353 applicabile nella specie ai sensi dell'art. 90 del- la legge suddetta, nel testo sostituito dall'art. 2 della del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e restano irrilevanti i successivi mutamenti di es- sa (Cass. 7 aprile 1998, n. 3579). Con il secondo motivo si denuncia la violazio- ne degli arrt. 6, co. 3°, 13 e 18, co. 2°, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si contesta l'as- serita responsabilità del direttore generale per le infrazioni connesse dai dipendenti dell'impresa poi ché tale responsabilità si configurerebbe come re- non potrebbe considerarsi sponsabilità oggettiva e neppure come responsabilità per omesso controllo su gli atti compiuti da un ufficio periferico, qual'è l'ispettorato sinistri, in quanto il dovere di im- partire a tutti gli uffici disposizioni per il ri- spetto della normativa che regola l'esercizio delle e di istituire organi di controllo assicurazioni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti, non comporta anche quello di verificare le singole pratiche di liquidazione dei sinistri. La censura, da ritenersi ovviamente proposta solo nell'interesse del NG, non ha fondamento in quanto la sentenza impugnata, dopo aver operato tra la responsabilità del . una netta distinzione singolo funzionario addetto alla liquidazione dei sinistri e quella del direttore generale della so- all'esito della valutazione cietà assicuratrice, delle risultanze istruttorie insindacabile in sede di legittimità, è pervenuto alla conclusione - che non forma oggetto di specifiche contestazioni se- condo cui la violazione nella specie sanzionata non attiene alla inosservanza delle singole regole del- l'organizzazione aziendale, bensì all'inosservanza dell'obbligo generale, posto dalla legge (art. 115 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) a carico degli amministratori delle società di assicurazione, di osservare e far osservare completamente e puntual- relative alla liquidazione mente le disposizioni dei sinistri, com'è del resto confermato dal rilie vo che la violazione contestata attiene ad una plu- ralità di sinistri ed è stata accertata all'esito di accertamenti ispettivi compiuti da funzionari dell'I.S.V.A.P. sulla struttura dell'ispettorato si nistri della società e sulle procedure seguite nel- la trattazione dei sinistri con particolare riferi- mento a quelli relativi al ramo responsabilità ci- vile da circolazione di veicoli, come riferito nel- lo stesso ricorso per cassazione. La natura della violazione sanzionata, così co me accertata dalla sentenza impugnata, priva perciò di ogni rilevanza il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 8143 del 1993) secondo cui la responsabilità del direttore generale verrebbe meno in presenza della prova di una specifica suddivisione di compiti all'interno dell'impresa sociale, idonea ad esonerare l'ammini stratore dagli obblighi derivanti dalle sue incom- benze, essendo stata sanzionata la violazione di ob blighi propri del direttore generale e, come tali, non delegabili a singoli funzionari. Con il terzo motivo viene dedotta la violazio CO. 2°, della legge 24 novembre dell'art. 14, 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, ne cod. proc. civ., e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso la tardività del la contestazione, la quale avrebbe dovuto aver luo- go entro novanta giorni dal compimento dell'ispezio zione, terminata nel novembre del 1980, essendo ir- rilevante la richiesta di chiarimenti rivolta alla società al fine della contestazione della mancata apposizione da parte della società assicuratrice del timbro di ricezione dell'accettazione dell'of- ferta di liquidazione da parte del danneggiato. La censura non può trovare accoglimento poiché i ricorrenti, sotto il pretesto della denuncia di u na violazione di legge, prospettano in realtà una diversa ricostruzione dei fatti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio attraverso la ri- chiesta di un inammissibile riesame delle risultan- ze istruttorie da parte del giudice di legittimità al fine di escludere ogni rilevanza all'invio da parte della società in data 31 maggio 1995 dei chia rimenti richiesti dall'I.S.V.A.P. agli effetti del l'inizio del decorso del termine di legge per la contestazione della violazione accertata. Con il quarto motivo viene denunciata la vio- lazione e la falsa applicazione dell'art. 18 della 689, in relazione al- legge 24 novembre 1981, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assolto l'ob l'art. 360, nn. bligo della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione considerando sufficiente il riferimento alla memo- ria difensiva presentata dall'interessato, nonostan te la mancata risposta alle questioni con essa sol- La censura non ha fondamento poiché il contenu levate. to dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa va indivi scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'intimato la duato in funzione dello 10 tutela dei suoi diritti: pertanto detto obbligo de- ve ritenersi soddisfatto quando dall'ingiunzione ri sulti la violazione addebitata, in modo che l'in- timato possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è con la conseguente piena ammissibilità della motivazione per relationem mediante il ri- demandato, chiamo ad altri atti individuati con precisione, che siano nella sfera di conoscibilità dell'inte- ressato (Cass. 21 settembre 1988, n. 9433; 30 di- cembre 1998, n. 12881). Va altresì rilevato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministra- tiva pecuniaria il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impu- gnato, attraverso un autonomo esame della ricorren- za dei presupposti di fatto e di diritto dell'infra zione contestata, sicché non acquistano rilievo i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non ab- bia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato o i documenti da lui pro- dotti nel procedimento amministrativo, poiché la lo ro inadeguata valutazione da parte del giudice può rilevare solo sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia, che nella specie 11 non risulta dedotto. Con il quinto motivo viene denunciata la vio- lazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 115 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del relativo regolamento, dell'art. 3, co. 4°, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conver- tito nella legge 27 febbraio 1977, n. 39, e del- l'art. 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295, in re lazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dedotto dall'obbligo di effettuare il paga- mento della somma offerta a titolo di risarcimento nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accettazione da parte del danneggiato anche data di ricezione l'obbligo di annotazione della dell'accettazione, che non è previsto da alcuna di- come illecito amministrativo sposizione di legge autonomamente sanzionabile;
né tale illecito potreb be scaturire da una circolare diramata dalla socie- tà che invitava i propri dipendenti alla più scrupo losa, precisa e tempestiva osservanza delle procedu re previste dall'art. 3 della legge n. 39 del 1977. Aggiungono i ricorrenti che non potrebbe assumersi con valore assoluto l'affermazione, posta a fonda- mento della sentenza impugnata, secondo cui la man- 12 cata apposizione del timbro di ricezione sull'accet tazione del danneggiato comporti l'impossibilità di accertare la tempestività del pagamento poiché dai verbali dell'ispezione svolta risulterebbe che gli assegni relativi al risarcimento del danno erano stati consegnati ai danneggiati all'atto della rice zione della quietanza (rectius: proposta si transa- zione). Inoltre la norma la cui violazione risulta contestata non sarebbe applicabile nella specie in quanto i quarantadue casi presi in considerazione si riferivano a transazioni in corso di perfeziona- mento tra il difensore dell'assicurato e l'Assita- La censura non può trovare accoglimento poiché lia. i ricorrenti, al fine di contestare l'affermazione - discutibile nella sua perentorietà secondo cui assicuratrice di pagare la l'obbligo della società somma offerta a titolo di risarcimento entro quindi ci giorni dalla data di ricezione della sua accetta zione da parte del danneggia comporta ineludibilmen te l'obbligo per la società di annotare la data di ricezione di tale accettazione, sollecitano un inam missibile riesame della documentazione in atti sol- levando questioni nuove, mai sottoposte all'esame del giudice di merito, e come tali inammissibili in 13 sede di legittimità, tenuto conto dei limiti che connotano il giudizio di cassazione il quale è di- retto unicamente al controllo della correttezza giu ridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata senza alcuna possibilità di ampliare l'ambito delle contestazioni già formu- late nel giudizio di merito conclusosi con la sen- tenza impugnata. Con il sesto ed ultimo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impu gnata non avrebbe fornito adeguata motivazione nel rigettare la censura con la quale era stato dedotta l'assenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla determinazione della sanzione irro- gata, stabilita in misura pari al doppio del minimo edittale, senza addurre alcuna motivazione al ri- guardo, non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo alle circostanze nelle quali l'infrazione e ai criteri fissati nel- sarebbe stata commessa l'art. 11 della legge n. 689 del 1981. Anche l'ultimo motivo di ricorso dev'essere di satteso in quanto nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione 14 dell'ordinanza-ingiunzione circa la concreta deter- minazione della sanzione non assume autonomo rilie- vo,risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità intimante per perve- nire alla liquidazione della somma pretesa. Ne con- segue che l'opponente non ha alcun concreto interes se alla mera correttezza e congruità della motiva- ma può immediatamente zione addotta al riguardo, contestare l'importo della sanzione irrogata poiché il giudice investito della questione non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'in- giunzione su tale punto, ma può determinare la san- i criteri previsti zione applicando direttamente dall'art. 11 della legge citata (Cass. 2 febbraio 1996, n. 911). In conclusione perciò, i ricorsi non possono trovare accoglimento in nessuna delle loro concor- renti articolazioni e debbono essere rigettati. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
e li rigetta con La Corte riunisce i ricorsi condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali che liquida nella medesima misura di £. ' oltre £.
3.000.000 per onorario a cari- 24.250 15 co di ciascuno di essi. Così deciso in Roma, il IL CONSIGLIERE EST. Me Viviou CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 29 MHR. 2001 IL CANCELLIERE # вкой Ганим ать 19 dicembre 2000. PRESIDENT IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Miza Camech. I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , N a 1 n O I 8 e Z 9 p A 1 - R a 1 T m S 1 I e - t G s 4 i E 2 s R . l A L a D e 3 E h 2 T c i . f N i T E d S R o E A m 16