Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge, ma occorre che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato l'attenuante speciale sul presupposto che la sola dichiarazione resa dell'imputato, collaboratore di giustizia, in merito alla finalità "agevolativa" della rapina perpetrata non fosse sufficiente ai fini della concedibilità della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2018, n. 12330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12330 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
1 12330-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 3430/2018 -UP 05/12/2018 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 56601/2017 Relatore FABIO DI PISA SANDRA RECCHIONE ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN OL nato a [...] il [...] AP IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito i difensori degli imputati AVVOCATO Maria Karen Garrini e AVVOCATO Antonella Leopizzi in sostituzione dell' Avvocato Maffei Valeria che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza del 07/04/2017, confermava la sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 25/06/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati AP LE e IN CO in ordine ai reati di rapina e porto e detenzione di una pistola loro in concorso contestati, rideterminando la pena in misura pari, rispettivamente, ad anni due, mesi sei ed euro се ottocento di multa ed anni due e giorni venti di reclusione ed euro cinquecento di multa.
2. Tutti e due gli imputati propongono separati ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. IN CO formula due motivi: - con un primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991. Assume che erroneamente la corte di appello aveva negato tale circostanza sebbene egli aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie ed etero accusatorie in ordine alla rapina de qua, esclusivamente in ragione della mancata contestazione dell' aggravante di cui all' all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, non considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità la stessa poteva essere concessa pur in assenza di una formale contestazione della citata aggravante e che sulla base della documentazione in atti era emerso che la rapina in questione era stata commessa per finanziare l' attività del sodalizio mafioso "Clan RA di cui egli faceva parte;
con un secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva ed in punto di trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivamente severo e non giustificato alla luce dei parametri di riferimento sanciti dall'art. 133 cod. pen.
2.2. AP LE, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia ai sensi dell' art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, proponendo una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella avanzata dal coimputato con il primo motivo del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IN CO è infondato.
2. Osserva il collegio che i giudici di merito hanno negato la concessione della chiesta attenuante in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per 2 де evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014 - dep. 25/02/2015, Trimarco, Rv. 26251301; in senso conforme Cass. n. 23121 del 2009, Rv. 245180).
2.1. Tale indirizzo, in effetti, non risulta consolidato, come rilevato da parte ricorrente, avendo la Corte di Cassazione, in contrario avviso, affermato che, ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, anche se non contestati, vale a dire che il reato sia stato commesso in presenza dei presupposti della norma avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. (Sez. 1, n. 21783 del 20/10/2016 - dep. 05/05/2017, Lin e altri, Rv. 27000601).
2.2. Ritiene il collegio che, pur apparendo preferibile la interpretazione da ultimo indicata, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto privo di fondamento per le ragioni appresso specificate, dovendosi sul punto correggere ed integrare la motivazione del provvedimento impugnato.
2.3. Va, invero, rilevato che l' interpretazione del ricordato art. 8 in senso, per così dire, "restrittivo e formalistico" non appare condivisibile: è vero che la norma fa riferimento ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ma ciò non può significare che per la concessione dell'attenuante sia richiesto, imprescindibilmente, che il reato sia stato "formalmente" contestato come commesso avvalendosi delle condizioni anzidette o per agevolare le attività ricordate. Non è richiesto, dunque, che l'attenuante sia condizionata alla formale contestazione dell'aggravante prevista dal citato D.L., art. 7, ciò che deve rilevare al contrario, è che il reato sia stato "di fatto" commesso in presenza delle condizioni indicate anche se non contestate ed in questo senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 11 marzo 1997 n. 5372, Santise, rv. 207818 nonchè Sez. 4, n. 30062 del 20/06/2006 - dep. 12/09/2006, Cariolo ed altro, Rv. 23517901). Occorre, tuttavia, che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in concreto" commesso dall' imputato avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416 bis cod. pen. ovvero per agevolare le attività ricordate.
2.4. Nella specie l' imputato si è limitato ad osservare nell' odierno ricorso che il dato secondo cui la rapina contestata era stata commessa al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata "Clan RA emergeva "inconfutabilmente dagli atti" ed, in particolare dalla Nota del Reparto Operativo -Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei 3 де Carabinieri di Bari nonché dalla dichiarazioni rese dallo stesso IN in data 19/07/2010 nonché "da quanto accertato in via giudiziale". Invero la ratio dell'elemento circostanziale in parola che, essendo finalizzato ad introdurre nel sistema un ulteriore strumento per la repressione del fenomeno mafioso segnatamente incentivando quelle condotte che possano scardinare il vincolo associativo e/o assicurare un concreto e significativo contributo alle indagini sull'organizzazione criminale -, si giustifica e, dunque, non può che presupporre che di criminalità mafiosa (anche se soltanto in senso lato, cioè con riguardo al modus operandi o alle finalità agevolatrici della consorteria) effettivamente si tratti. L' attenuante in oggetto nel presupporre, quindi, un positivo accertamento giurisdizionale che si tratta effettivamente di un delitto stricto o lato sensu "di mafia" non può presuppostinon postulare che integranti l'elemento circostanziale di cui al citato art. 7 - - emergano chiaramente ed univocamente sotto il profilo fattuale dagli atti del processo. Nella specie tenuto conto delle generiche allegazioni da parte del ricorrente non risultando in alcun modo comprovato, apparendo sul punto il ricorso privo del requisito di autosufficienza, che i menzionati presupposti risultano "accertati in via giudiziale" non può valutarsi la astratta concedibilità della menzionata attenuante, apparendo chiaro che la semplice dichiarazione resa dall' imputato, collaboratore di giustizia, quanto alle finalità "agevolativa" della rapina, non può, in sé, essere ritenuta decisiva ai fini che occupano.
3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio formulate dal RUBINI con il secondo motivo sono manifestamente infondate. Premesso che in tema di concorso di circostanze il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 - dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) va osservato che la corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti idonei a giustificare un giudizio di "prevalenza" delle attenuanti generiche, specie in considerazione della pluralità delle contestate aggravanti. Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve invero motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dell' imputato, non sussistendo, pertanto, la lamentata censura. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 4 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro), apparendo la sentenza non censurabile quanto alla determinazione della pena stabilita in considerazione della gravità dei reati e della personalità dell' imputato.
4. Il ricorso avanzato da AP LE va rigettato.
4.1. Nel richiamare le argomentazioni formulate al § 2. in punto di diniego della chiesta attenuante va rilevato che anche il predetto ricorrente ha formulato generiche allegazioni in proposito non risultando in alcun modo comprovato che si sia trattato effettivamente di un delitto stricto o lato sensu di mafia.
5. Deve, infine, precisarsi che la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata al CHIAPPARNO e la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata al RUBINI incidono in primo luogo sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157 comma 2 cod. pen. quali circostanze aggravante ad effetto speciale ed ancora sull'entità della proroga di detto tempo in presenza di atti interruttivi ex art. 161 comma 2 cod. pen.: ne discende che, che tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione e delle previste proroghe alla data odierna non risulta maturato il termine prescrizionale per nessuna delle imputazioni e per entrambi gli imputati.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 Dicembre 2018 II consigliere estensore II presidente Mirela Cervadoro Fabio Di Risa DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 20 MAR. 2019 IL CANCELLIERE E R Claudia Pianelli P S U TE S R th V O O C N