Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, anche se non contestati, vale a dire che il reato sia stato commesso in presenza dei presupposti della norma avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 21783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21783 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
21783 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 20.10.2016 Registro generale n. 52425/2015 Sentenza N° 1119/2016- Composta dai Consiglieri: N° Ruolo: 8 Mariastefania Di Tomassi Presidente Antonella Patrizia Mazzei Luigi Fabrizio Mancuso Gaetano Di Giuro Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) IN HA, nato il [...]; 2) SU HA, nato il [...]; 3) YA NG, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 5/2014 emessa in data 14.05.2015 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Antonino Denaro, Avv. Leopizzi Antonella in sostituzione dell'Avv. Sergio Luceri e Avv. Consiglia Fabbrocini, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle ragioni di ricorso;
RILEVATO IN FATTO § 1. Con sentenza in data 07.03.2013 il GUP del Tribunale di Prato, in esito a rito abbreviato, condannava LI HA e AI AI alla pena di anni sedici di reclusione e YA DO alla pena di anni diciassette di reclusione e Su UY alla pena di anni dodici di reclusione per l'omicidio di Wu ZH. Si legge in sentenza che la particolarità della vicenda era data dal fatto che la morte della vittima si era verificata a tre anni di distanza dalla condotta lesiva: l'aggressione era stata perpetrata il 15.08.2004 ed a causa di essa il Wu riportava gravi lesioni personali (ematoma acuto subdurale temporale sinistro, frattura temporale sinistra) e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per poi essere collocato in una clinica a lunga degenza dove il 27.10.2007 decedeva per insufficienza acuta cardiorespiratoria. Nel frattempo gli imputati erano stati condannati per tentato omicidio dello stesso: acquisita la notizia della morte del Wu, il P.M. disponeva consulenza autoptica, che accertava che l'emorragia intracranica che aveva determinato la causa della morte era in nesso causale ininterrotto con l'aggressione di tre anni prima;
così si esercitava l'azione penale per omicidio consumato ed il GUP riteneva preliminarmente che la contestazione di un evento diverso superava la preclusione del ne bis in idem. Nel merito, la sentenza evidenziava che nella sera del dì 08.08.2004 in Prato si verificava un'aggressione ai danni di LI e di AI i quali restavano feriti seriamente e dovevano essere operati di urgenza;
il AI narrava che gli aggressori avevano chiesto loro del danaro e, al rifiuto, li avevano colpiti con coltelli: uno degli aggressori lo aveva rapinato anche la sera precedente. Dopo pochi giorni, appunto il 15.08.2004, avveniva l'aggressione ad altri due cinesi, uno dei quali era il Wu: l'aggressione era stata particolarmente violenta, terminando con colpi di pietra al capo delle vittime. In seguito, indagini volte ad altri scopi intercettavano conversazioni telefoniche da cui emergeva un collegamento tra le due diverse aggressioni: il Wu veniva intercettato il 09.08.2004 mentre narrava di essere stato autore di un accoltellamento;
poi il 20.08.2004 un cittadino cinese veniva intercettato mentre spiegava alla madre del Wu che la vittima era stata appunto autrice di una aggressione ed aveva ferito due individui: così era stato invitato a risarcire il danno secondo gli usi della loro cultura, ma non aveva inteso risolvere la questione;
allora gli aggrediti avevano incaricato un gruppo di persone di aggredirlo poiché, nella loro consuetudine sociale, una lite andava ricomposta con un risarcimento, in mancanza del quale poteva esservi una vendetta con offesa pari o maggiore rispetto a quella iniziale. Conferme a questi dati pervenivano poi dalle intercettazioni effettuate proprio nei confronti del LI, che più volte accennava alla ritorsione contro l'aggressore ed alle persone che avevano materialmente picchiato il Wu. Analoghe notizie emergevano dalle intercettazioni disposte nei confronti del AI. Peraltro i due indagati, una volta che la notizia delle 2 indagini era emersa sulla stampa, concordavano versioni da offrire agli inquirenti;
una volta arrestati, le loro conversazioni in cella venivano intercettate ed essi offrivano versioni concordate ed indicavano anche la responsabilità di tale HE GH, esecutore materiale del pestaggio: costui gravitava nella zona di Napoli e così si otteneva l'apporto della DDA di Napoli che aveva proceduto ad intercettazioni di vari soggetti nel corso del 2004; era allora emerso che proprio il HE si era recato a Prato il 12.08.2004 perché c'era un debito da riscuotere, che era andato a fare visita a LI HA in ospedale e che il 15.08.2004, all'orario dell'aggressione al Wu, il suo telefono cellulare agganciava proprio la zona del luogo dell'aggressione; qualche tempo dopo altre telefonate parlano del HE e della necessità di avvisarlo che il Wu era uscito dal coma e forse sarebbe riuscito a riconoscere in fotografia i suoi aggressori. Parimenti coinvolto era YA NG, sodale del HE ed autore di significativi contatti telefonici con il LI proprio nel periodo del ferimento del Wu. Il giudice concludeva che il HE era capo di una sodalizio volto a varie attività delinquenziali, tra le quali quella di vendicare i torti subiti se non si addiveniva al risarcimento. Un teste aveva riferito che il Wu gli aveva parlato dell'aggressione al LI: infine vi erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Su UY, il quale aveva ammesso di avere partecipato all'aggressione ai danni del Wu, narrando appunto del coinvolgimento del HE e dello YA NG, nonché della brutalità dell'azione: il HE aveva loro riferito cosa dovevano fare, aveva procurato i coltelli e preparato l'azione. Il AI ammetteva che a picchiare il Wu erano stati i soggetti ora indicati;
lo YA ammetteva di essere stato presente al pestaggio ma di esserne rimasto estraneo;
analoghe dichiarazioni rendeva il HE. Osservava il giudice che le dichiarazioni dei vari protagonisti erano riscontrate da conversazioni intercettate, da tabulati telefonici, da controlli della polizia giudiziaria sulle frequentazioni. Si escludeva la preterintenzionalità del delitto: vi era stato un agguato contro la vittima, schiacciata dalla superiorità numerica degli aggressori, i quali avevano colpito più volte con un sasso sulla testa del Wu dopo averlo buttato in terra e colpito con calci;
i colpi reiterati su una vittima indifesa non potevano escludere la previsione dell'evento mortale, anche perché la condotta delittuosa era stata interrotta soltanto dall'intervento dei residenti del quartiere;
dunque vi era dolo alternativo e ciò escludeva il concorso anomalo per i due mandanti LI e AI. Si riteneva sussistere la premeditazione poiché era stata organizzata una spedizione punitiva: si escludeva, invece, la circostanza aggravante dei motivi abietti, si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla premeditazione e prevalenti per il Su. La pena veniva determinata ritenuto il concorso formale con le precedenti condanne per tentato omicidio. § 2. Interponevano appello gli imputati. Con sentenza in data 14.05.2015 la Corte di Assise di Appello di Firenze riduceva la pena a LI e AI in anni quattordici di reclusione ed a Su in anni dieci e mesi otto di 3 reclusione, confermando nel resto la condanna. Il giudice concordava sulla insussistenza di una preclusione da precedente giudicato per la diversità incontestabile dell'evento del reato e respingeva la prospettazione che tra tentato omicidio ed omicidio vi fosse solo una differenza di grado, termine appropriatamente usato per l'atteggiarsi dell'elemento soggettivo: nel primo processo giudici non avevano avuto cognizione della morte della vittima nè poteva affermarsi che un giudicato copra il dedotto e il deducibile. La Corte territoriale condivideva le conclusioni del primo grado e la ricostruzione dei fatti: la genesi dell'omicidio era nell'aggressione subita da LI e AI e la spedizione punitiva era stata da costoro voluta fortemente condividendone logiche e metodi criminali mentre gli esecutori materiali non avevano alcuna ragione personale di risentimento e quindi agivano su mandato;
le telefonate intercettate avevano disvelato il disegno complessivo ed i rapporti tra gli imputati, i tentativi di concordare versioni depistanti, le rivendicazioni del pestaggio. La Corte territoriale ripercorreva i contenuti delle conversazioni intercettate e concludeva per la natura dolosa dell'omicidio: la brutalità dell'aggressione non lasciava dubbi e ciò non era ostacolato dal fatto che gli aggressori avessero usato oggetti contundenti trovati sul posto;
la sede corporea attinta nonchè la violenza dei colpi contro una vittima ormai inerme rendevano incontestabile il dolo alternativo, riscontrabile anche nei mandanti: costoro seguivano il costume tradizionale di vendicarsi con una offesa più grave di quella subita ed avevano così chiesto l'intervento di un vero e proprio gruppo criminale cui aderivano e i termini violenti usati in alcune conversazioni intercettate rendevano ampiamente prevedibile il trasmodare dell'aggressione in un esito ferale. Non poteva riconoscersi al Su la circostanza attenuante di cui all'art 8 del d.l. n° 152 del 1991 poiché non era stato contestato l'art 7 del medesimo d.l. Si respingeva la prospettazione di un dubbio sul nesso di causalità tra aggressione e morte della vittima;
si accoglieva invece il motivo relativo al concorso formale tra omicidio e tentato omicidio: la diversità era nelle conseguenze della condotta per cui si dichiarava l'assorbimento del tentato omicidio già giudicato. L'intensità del dolo, il compiacimento per gli esiti del pestaggio, le modalità violente e la pericolosità del gruppo facevano confermare l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la premeditazione. § 3. Avverso detta sentenza propone ricorso Su UY a mezzo del difensore, deducendo illogicità manifesta della motivazione ed erronea applicazione di legge: si sostiene che le modalità del delitto ed il contesto del medesimo sono riconducibili alla criminalità organizzata e ciò doveva far concedere la circostanza attenuante di cui all'art 8 del d.l. n° 152 del1991; in tal senso andava valutata adeguatamente la decisività delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la dissociazione dal clan di appartenenza. § 4. Propone ricorso anche LI HA a mezzo del difensore, deducendo con motivo unico la manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che il giudice era arrivato 4 alla conclusione della responsabilità del LI sulla sola base dell'esistenza di un movente di vendetta e che la sentenza non era affatto chiara sul punto del mandato omicidiario, escludendo da un lato che il LI potesse dare ordini al suo gruppo ma ammettendo che poteva chiedere allo stesso di intervenire;
inoltre si sostiene che il giudice ha errato nella valutazione di attendibilità di un testimone che non poteva essere ben informato poiché estraneo al clan e che nella valutazione di una intercettazione ritenuta decisiva aveva confuso l'aggressione subita ad opera del Wu il dì 08.08.2004 con quella della quale il Wu era rimasto vittima;
si censura l'utilizzo di mere opinioni relativamente al significato delle conversazioni intercettate in carcere. § 5. Propone ricorso anche YA NG a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge: si sostiene che l'imputato era stato già giudicato per tentato omicidio e che nel corso del relativo giudizio di appello era già avvenuto il decesso della vittima ma il giudice non ne aveva preso atto;
poi era intervenuto il nuovo processo per omicidio consumato, ma era stato violato l'art. 649 cod. proc.pen. poiché il nuovo reato rappresentava soltanto un grado ulteriore dell'evento già giudicato, per cui la condotta contestata era la medesima e solo l'esito finale differenziava le due ipotesi: così nel primo processo il giudice avrebbe dovuto disporre subito perizia per accertare il nesso di causalità. § 6. In udienza il P.G. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Gli avvocati Leopizzi Antonella (in sostituzione di Sergio Luceri) e Consiglia Fabbrocini si sono riportati ai motivi in atti;
l'avvocato Antonino Denaro, per LI HA, ha richiamato l'intento di evidenziare i vizi della motivazione relativi alla utilizzazione di elementi di incerta valenza probatoria, alla mancata chiarezza sul momento di conferimento di un mandato omicidiario, alla incertezza sulle traduzioni di alcune conversazioni intercettate, alla mancanza di verifiche di attendibilità delle persone intercettate nonché di chiarezza sulle dichiarazioni ritenute come concordate tra gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO § 1. La sentenza impugnata deve essere annullata esclusivamente nei confronti del ricorrente Su UY e nei limiti di seguito indicati;
per gli altri ricorrenti le doglianze devono invece essere rigettate. L'intera vicenda processuale è già stata sintetizzata nella parte che precede: appare pertanto opportuno procedere subito all'esame delle singole ragioni di doglianza. § 2. Il ricorso dell'imputato Su UY incentra ogni doglianza sul tema della configurabilità in astratto della circostanza attenuante di cui all'art 8 del d.l. n° 152 5 del 1991 pur quando non sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art 7 del medesimo decreto legge. Si tratta di un ricorso fondato. Il menzionato ricorrente, con i motivi di appello, aveva chiesto la concessione dell'attenuante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito nella Legge 12 luglio 1991, n. 203, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante richiesta, rilevando che, nel processo in esame, non era stato contestato l'art 7 del medesimo decreto legge. non èReputa il Collegio che questa interpretazione del ricordato art. 8 condivisibile: è vero che la norma fa riferimento ai delitti di cui all'art. 416 bis cod.pen., e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
ma ciò non significa che per la concessione della menzionata circostanza attenuante sia richiesto che il reato sia stato formalmente contestato come commesso avvalendosi delle condizioni anzidette o per agevolare le attività ricordate. Non è richiesto insomma che l'attenuante sia, in buona sostanza, condizionata alla contestazione dell'aggravante prevista dal citato D.L., art.
7. Ciò che rileva, al contrario, è che il reato sia stato di fatto commesso in presenza delle condizioni indicate anche se non contestate. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 11.03.1997 n. 5372, Santise, Rv. 207818; Sez. 4, n° 30062 del 20.06.2006, Rv 235179). Non ignora questa Corte la sussistenza di qualche precedente in senso contrario (Sez. 3, n° 8383 del 23.09.2014, Rv 262513), ma reputa di condividere il differente orientamento: sebbene faccia uso di una locuzione che ricorda pienamente il citato contenuto della circostanza aggravante di cui all'art. 7, non è privo di rilievo il fatto che il menzionato art. 8 non si limiti ad operare un richiamo alla citata circostanza aggravante (come è stato fatto, ad esempio, nel caso della legge concessiva di indulto n. 241 del 2006, che espressamente fa riferimento all'esclusione del beneficio "ai reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7..", onde l'erroneità di porre tale dato come criterio regolatore di fattispecie diverse), ma preferisca utilizzare una espressione verbale più ampia, richiamando il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
questa tecnica normativa sta evidentemente ad intendere che il Legislatore demanda al giudice una peculiare verifica dei reati posti in essere e del contesto nel quale essi sono stati posti in essere. Tutto ciò si pone in antitesi alla sussistenza di 6 una ostatività per mera mancanza di una formale contestazione della citata aggravante: del resto, la circostanza attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n° 152 del 1991, che prevede la diminuzione di pena per l'utile collaborazione, si applica per i reati di mafia anche se punibili con l'ergastolo (per i quali non opera il precedente art. 7, che non sempre viene contestato), e ciò è la controprova del differente piano applicativo. La Corte di merito doveva quindi valutare se il reato contestato al ricorrente era stato commesso in presenza delle condizioni indicate non limitandosi alla verifica della mancanza di espressa contestazione. Al contrario, in ordine alla posizione del ricorrente Su, il giudice di appello ha arrestato la sua disamina al solo dato formale prima indicato, non prendendo atto che egli aveva posto in essere una condotta collaborativa dichiarativa. Questa verifica, previo annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Su UY, dovrà quindi essere compiuta dal giudice del rinvio, e cioè altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze, con quanto ne conseguirà in termini di eventuale riconoscimento della circostanza attenuante invocata. § 3. Il ricorso dell'imputato LI HA sostiene che il giudice era arrivato alla conclusione della responsabilità del LI sulla sola base dell'esistenza di un movente di vendetta e che la sentenza non era affatto chiara sul punto del mandato omicidiario, escludendo da un lato che il LI potesse dare ordini al suo gruppo ma ammettendo che poteva chiedere allo stesso di intervenire;
inoltre si sostiene che il giudice ha errato nella valutazione di attendibilità di un testimone che non poteva essere ben informato poiché estraneo al clan e che nella valutazione di una intercettazione ritenuta decisiva aveva confuso l'aggressione subita ad opera del Wu il dì 08.08.2004 con quella della quale il Wu era rimasto vittima;
si censura l'utilizzo di mere opinioni relativamente al significato delle conversazioni intercettate in carcere. Il citato ricorso lambisce l'inammissibilità, poiché in più punti sembra addentrarsi nel merito. In ogni caso, ogni doglianza mossa va rigettata. § 3.1. Non risponde al vero l'affermazione secondo la quale la responsabilità del ricorrente LI HA sarebbe stata tratta in via deduttiva e logica dalla sola sussistenza di movente di vendetta: in realtà, la Corte territoriale ha utilizzato il movente di vendetta come un punto di partenza, ma, accanto ad esso, ha riscontrato la sussistenza di vari elementi che sono confluiti nella vicenda. Infatti, scrive il giudice che l'aggressione subita da LI HA era stata l'antecedente logico di tutti gli avvenimenti successivi: il collegamento tra i fatti era reso evidente dai contatti subito dopo la patita aggressione presi da LI HA con gli esponenti del gruppo criminale di cittadini cinesi insediatisi a Napoli, di cui egli faceva parte;
la sentenza impugnata riporta l'usanza della comunità cinese che richiedeva il pagamento di un risarcimento 7 che facesse da ristoro economico ai torti subiti, ma non ignora che, a questo elemento, si erano unite le logiche criminali ed i metodi delinquenziali propri del menzionato gruppo: era la stessa esistenza del gruppo a determinare la volontà di vendicare l'aggressione subita da suoi aderenti, e questo tipo di azione richiedeva efferatezza e piena adesione a metodi violenti;
la Corte territoriale riporta la telefonata intercettata in data 10.11.2004, nel corso della quale si ipotizzava l'attuazione di una ritorsione crudele (quale, ad esempio, il taglio di una gamba, atto a creare una lesione non più riparabile) a fronte di un danno permanente riportato da loro sodale (una mano rimasta paralizzata). Quindi il giudice conclude che il movente di vendetta del LI HA si saldava con la necessità di punizione del responsabile imposta dalle regole del clan: in quest'ultimo elemento si raccoglieva il desiderio di una affermazione di tipo criminale e non anche l'appagamento di un istinto personale di risentimento. Gli elementi oggettivi di questa ricostruzione vengono indicati nelle prove dei contatti numerosi e stretti intercorsi tra LI HA ed il capo del clan, sin nel momento immediatamente successivo all'aggressione ad opera del Wu;
la serie di contatti telefonici riportati confermavano l'origine della spedizione punitiva: e, al contempo, l'assenza di risentimenti personali in capo agli aggressori del Wu rendeva evidente l'agire su mandato, che non poteva non essere stato conferito dalle persone direttamente coinvolte e cioè sia gli aggrediti che il capo del clan, per una sinergia poderosa che aveva unito un odio personale alla necessità di ristabilire le regole criminali, da un lato, e difendere il prestigio del gruppo, dall'altro lato: il capo U Zi si era recato a fare visita a LI HA subito dopo l'aggressione subita e nel colloquio intercettato il 20.08.2004 tra LI EN e la madre del Wu si fa esplicito riferimento alla prima aggressione che aveva messo in moto una deriva violenta di ritorsione. Parimenti la Corte territoriale valorizza le conversazioni intercettate in carcere tra LI HA e AI AI: in molti colloqui emergono espressi riferimenti al mandato per far aggredire il Wu, al coinvolgimento di U Zi, alla necessità di concordare narrazioni giustificative coordinate e coerenti. La motivazione sul punto è priva di balzi logici o di vuoti e resiste alla censura mossa dal ricorrente: la congerie di elementi che sorreggono la condanna del LI HA non si limitano alla sola enucleazione di un movente di vendetta ma fanno di questo l'architrave di una ricostruzione nella quale convergono diversi elementi estranei ad esso. La correttezza di questo ragionamento si inserisce nell'orientamento di questa Corte che ritiene correttamente valorizzato il movente come elemento catalizzatore capace di armonizzare e rafforzare l'efficacia probatoria degli indizi acquisiti nei confronti dell'imputato, concorrendo a offrirne una chiave di lettura confermativa della loro univoca significazione accusatoria (Sez. 1 n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 8 252889): la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Sullo specifico tema della prova del mandato a commettere omicidio, la Corte territoriale ha utilizzato la causale quale elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima poiché essa convergeva, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, superando il margine di ambiguità: il movente, così, ha potuto fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente medesimo, si presentavano chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. § 3.2. Quanto sopra scritto consente di respingere conseguentemente l'ulteriore censura, secondo la quale vi sarebbe una contraddittorietà nella motivazione laddove si escludeva che il LI potesse dare ordini al suo gruppo criminale, ma si ammetteva che egli potesse chiedere allo stesso di intervenire. Infatti, per come già detto, la vicenda criminosa de qua non ha trovato la sua unica scaturigine in un desiderio personale di vendetta: i contatti tra LI HA ed il gruppo e, parimenti, le conversazioni intercettate dimostravano che il gruppo delinquenziale di connazionali cinesi insediatisi nel napoletano era solito utilizzare sistemi violenti per riparare i torti subiti, che non avevano trovato un ristoro economico o che non potevano essere ristorati da un mero versamento pecuniario. La Corte territoriale, seguendo in via logica quanto emerso, esclude che il gruppo criminale possa avere agito per un ordine del LI HA: tuttavia era evidente dal - numero di contatti intercorsi che il predetto aveva chiesto al capo U Zi di - intervenire;
e, data l'usanza sopra indicata, questa richiesta di intervento poteva essere insita nel fatto stesso di narrare quanto accaduto, informando dell'affronto e dell'aggressione patiti. Anche in ciò vi era consapevolezza di avviare una macchina punitiva, a motivo della logica, delle dinamiche del gruppo e dei vincoli di solidarietà criminale tra quanti appartenevano al clan: il giudice sottolinea come fosse emerso che il LI HA sapeva che U Zi era noto per infliggere severe ed eclatanti punizioni a quanti facevano torti alle persone a lui legate (pag. 19 della sentenza impugnata). § 3.3. L'ulteriore doglianza concerne l'attendibilità asseritamente ingiustificata che sarebbe stata conferita dal giudice a LI EN, intercettato nella sua conversazione 9 in data 20.08.2004 con la madre del Wu: secondo il ricorrente la Corte territoriale sarebbe stata autorefenziale nel definire il predetto come persona bene informata, atteso che i dati relativi all'aggressione erano stati diffusi sui mezzi di informazione. L'argomentazione non è esatta: la sentenza impugnata riporta molti dettagli della conversazione cui fa cenno il ricorrente;
di essa non si contesta il significato dei vocaboli ma il grado di conoscenza effettiva dei fatti, atteso che il LI EN sarebbe soggetto estraneo al clan. Ma la Corte territoriale ricava la connotazione di persona bene informata del LI EN proprio dai particolari che egli è in grado di riferire sui fatti: così, egli informava la madre del Wu che il figlio era stato colui che aveva per primo aggredito, dando inizio ad una sequela di eventi dall'esito drammatico;
parimenti precisava che la persona aggredita era uno dell'altra parte>>, facendo così riferimento ad un insieme coeso di persone cui esso apparteneva, e specificando che era stato proprio quegli a chiamare altri individui per l'aggressione al Wu ed ad un altro soggetto;
ma il LI EN aveva precisato che anche al Wu era stato chiesto invano di recarsi in ospedale a fare visita alla persona da lui aggredita, così dimostrando di essere a conoscenza di determinate dinamiche e degli usi "risarcitori" invalsi in quel particolare ambito. Anche in questo caso, il ragionamento deduttivo non si presenta né errato né illogico e resiste alla censura. § 3.4. Si duole il ricorrente del significato che sarebbe stato attribuito dal giudice alla frase intercettata al AI AI laddove, nel riferirsi a sé ed al LI HA, parla di quella scimmia...quella che abbiamo picchiato>> e si sostiene che la motivazione impugnata sarebbe autoreferenziale. Il ricorrente sostiene che la frase andava intesa in senso passivo o riflessivo, per cui essa alludeva all'episodio del dì 08.08.2004 ed alla aggressione subita da parte del Wu;
ma il giudice esclude questa possibilità sulla scorta delle spiegazioni fornite dall'interprete cinese, che aveva spiegato che anche nella lingua cinese esiste la differenza tra la forma verbale attiva e quella passiva riflessiva;
pertanto la frase aveva un significato inequivocabilmente attivo e faceva riferimento al coinvolgimento nella spedizione punitiva e non anche alla lotta sostenuta quando erano stati aggrediti;
al contempo, quella frase così evidente era una prova ulteriore del mandato conferito, della partecipazione alla seconda aggressione e quindi al delitto omicidiario, per come il giudice traeva conferma dalle conversazioni intercettate in carcere tra LI HA e AI AI, nel corso delle quali i due si accordavano sul racconto da fornire agli inquirenti e sull'alibi da offrire. Non si scorge alcuna illogicità in questo dipanarsi della motivazione: peraltro, quale ultimo argomento, la spiegazione fornita dalla Corte territoriale si fonda rigorosamente sui chiarimenti forniti da un interprete cinese: ed il ricorso non 10 sostiene che questi abbia errato, ma si addentra nel significato di frasi correttamente tradotte, asserendo che il significato di esse sia differente da quello inteso. Premesso che questa Corte ha ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715), va detto che la valutazione della Corte territoriale ha connotazione logica: essa distingue tra la forma verbale attiva e quella riflessiva, si fonda sul significato delle parole adoperate nella lingua straniera, spiega l'inverosimiglianza delle versioni alternative offerte e salda il significato dato con i tentativi di accordo registrati nei colloqui fra gli imputati. Dunque il ricorso di LI HA deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. § 4. Il ricorso dell'imputato YA NG sostiene che l'imputato era stato già giudicato per tentato omicidio e che nel corso del relativo giudizio di appello era già avvenuto il decesso della vittima e che il giudice avrebbe dovuto subito disporre perizia per accertare il nesso di causalità tra condotta ed evento;
invece, non aveva tenuto conto della nuova circostanza e poi era intervenuto il nuovo processo per omicidio consumato, ma era stato violato l'art. 649 cod. proc.pen. poiché il nuovo reato rappresentava soltanto un grado ulteriore dell'evento già giudicato, per cui la condotta contestata era la medesima e solo l'esito finale differenziava le due ipotesi. Si tratta di doglianze che non possono trovare accoglimento. La Corte territoriale ha escluso che, nella fattispecie, potesse applicarsi il disposto di cui all'art. 649 cod.proc.pen.: l'evento del reato del nuovo processo era ontologicamente differente dal tentato omicidio ed escludeva si versasse in un caso di identità del fatto. Questa conclusione correttamente esprime un consolidato orientamento di questa Corte: in merito alla locuzione "medesimo fatto" contenuta nell'art. 649 cod. proc.pen., il divieto agisce allorché vi sia una coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi: condotta, evento, nesso causale (C, Sez. 2, 18.1.2005, Rv 230791; C, Sez. 3, n. 11603 del 11.11.1993, Rv 196068). Specificamente, è stato rilevato che la locuzione "medesimo fatto" va intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, onde tale espressione fa riferimento alla "identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona" (C, S.U., 28.6.2005, Rv, 231799; C, Sez. 5, 1.7.2010, Rv 247895; C, Sez. 2, n. 26251 del 27.5.2010; C, Sez. 5, 11.12.2008, Rv 243330). Tale giurisprudenza è pienamente condivisa dal Collegio, dal momento che il principio del ne bis in idem, consacrato nel 11 menzionato art. 649 svolge la duplice funzione di assicurare la certezza del diritto, conferendo stabilità alle pronunce penali definitive, e proteggere l'individuo dal rischio di essere indefinitamente perseguito per lo "stesso fatto". Esso ha la funzione, pertanto, di non esporre l'individuo ad iniziative di punizione oltre i limiti strettamente necessari al ristabilimento del diritto obbiettivo. Ne consegue che non può essergli attribuita l'ulteriore funzione di sollevare l'individuo dalle conseguenze delle sue azioni, quando si manifestino nel tempo e siano più gravi di quelle accertate in una precedente pronuncia di condanna, sicché vanno evitate impostazioni che condurrebbero ad affermazioni paradossali e chiaramente contrastanti con la finalità della previsione normativa e col sentimento di giustizia. Non è discutibile, invero che anche le "conseguenze" della condotta rientrano nel "fatto" umano da sottoporre a giudizio, sicché, ove quelle conseguenze (nel linguaggio del codice, "evento") non abbiano concorso nel giudizio pregresso alla identificazione della fattispecie - normativa - perché non ancora verificatesi o non conosciute dal giudice -, non contrasta con la ratio della disposizione la loro separata valutazione In altri termini, il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. "Fatto", in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico: ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto. Contrariamente all'assunto difensivo, poi, questa interpretazione non collide con la formulazione letterale dell'art. 649 secondo cui l'identità sussiste anche nell'ipotesi in cui il fatto di reato venga "diversamente considerato ... per il grado" - giacché la locuzione si riferisce al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, facendo rimando al grado della colpevolezza e non alle conseguenze dell'illecito (Sez. 5, n° 52215 del 30.10.2014). 12 In merito, infine, alla doglianza circa quello che il giudice di primo grado avrebbe dovuto subito compiere, va rilevato che la Corte territoriale ha precisato che l'evento morte si era verificato quando erano già divenute definitive le condanne a carico di LI HA e AI AI, mentre il processo a carico del ricorrente YA NG aveva visto terminare la fase dell'appello: nel corso di detto processo era pervenuta la notizia, ma quell'evento era fuori dal tema devoluto ai giudici di appello ed è principio consolidato che non è consentito in appello procedere a contestazioni suppletive. In definitiva, quindi, anche il ricorso di YA NG deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Su UY limitatamente al diniego dell'attenuante dell'art. 8 d.l. n° 152/1991 e rinvia ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi di LI HA e YA NG che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (Antonio Minchella)C hinchillo (Mariastefania Di Tomassi) Emman DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 13