Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 21783
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Sentenza 20 ottobre 2016

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Ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, anche se non contestati, vale a dire che il reato sia stato commesso in presenza dei presupposti della norma avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 21783
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21783
    Data del deposito : 20 ottobre 2016

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