Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU REM CASSAZIONE0452/01° Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Rosario DE MUSIS Presidente- Lavoro Dott. Vincenzo MILEO -Consigliere- Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- R.G.N. 11082/99 Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- Cron. 9934 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere- Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 25/01/01 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: COSED COSTRUZIONI EDILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLARO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MILITELLO VITO, D'AMBROGIO PIETRO, RINA ANTONIO, BADEA MASOUD SHRAF, MILITELLO ANTONINO, MILITELLO CARMELO, COLONNA GIOVANNI, CENTONZE MICHELE, COLONNA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2001 ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 32 ZANELLO, che li rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato NICOLA GAETA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IMP EDILE EURO COSTRUZIONI DI TAINA ANDREA;
intimato avverso la sentenza n. 3435/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/99 R.G.N. 791/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la esinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- ORDINANZA Premesso che la società Cosed Costruzioni Edili srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva resa in data 31 marzo 1999 dal Tribunale di Milano nella causa d'appello promossa da EL TO, D'AM ET, IN IO, EA UD AF, EL TO, EL EL, OL NN, NZ CH e OL IA contro la stessa Cosed e l'Impresa Edile Euro Costruzioni di Taina Andrea, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la predetta società ai sensi dell'art.1 legge n.1369/60 e la condanna delle intimate al pagamento di differenze retributive e di t.f.r.; rilevato che, dopo la notifica del ricorso, al quale gli asseriti dipendenti hanno resistito con controricorso ( mentre l'Impresa edile Euro Costruzioni, già contumace nel giudizio di appello, non si è costituita), la società ricorrente ha depositato in data 18 luglio 2000 presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, al quale hanno aderito i resistenti tramite il proprio difensore, a ciò abilitato dalla procura speciale rilasciata a margine del controricorso;
considerato che
, ricorrendo tutti i presupposti della fattispecie legale di cui all'art.390 c.p.c., il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con compensazione tra le parti costituite delle relative spese;
lette le conclusioni, favorevoli alla pronuncia di estinzione, formulate dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e compensa tra le parti costituite le relative spese. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 IL PRESIDENTE ./ Shillie 1. CANO 7