Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
L'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (purché sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito) in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT GI, quale erede di CI MI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti,
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n.16862/97 proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge.
- ricorrente -
nonché contro
IE GI, quale erede di CI MI elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, N. 33 presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n.723/97 del Tribunale di ANCONA, depositata il 17/7/97, R.G.N. 1609/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
Udito l'Avvocato Paolo BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 1991 ER TA e IO ET, il secondo in qualità di erede di MI CI, adivano il Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: che erano titolari di pensione diretta e di reversibilità; che avevano chiesto all'INPS sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, la riliquidazione della pensione di reversibilità già calcolata sulla base della contribuzione versata anziché sull'importo del trattamento minimo dovuto;
che l'INPS aveva rigettato la domanda sostenendo che la citata sentenza della Corte Costituzionale non era applicabile ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali;
che inutili erano risultati i successivi ricorsi amministrativi;
tanto premesso, gli attori chiedevano che si dichiarasse l'INPS tenuto e per l'effetto condannato al pagamento delle differenze relative al minimo di trattamento della pensione di reversibilità per un ammontare pari al periodo di dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 314 del 1985 o in subordine dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione.
L'Istituto convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziale per decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, quale novellato con effetto retroattivo dall'art. 6 del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge n. 166 del 1991, in quanto il ricorso giurisdizionale era stato proposto oltre il decennio dalla comunicazione del provvedimento ricognitivo del diritto a pensione ma negativo della sua integrazione al trattamento minimo.
Il Pretore, con sentenza del 14 dicembre 1995, accoglieva la domanda.
Proposto appello da parte dell'INPS, al quale avevano resistito gli appellati, il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 17 luglio 1997, rigettava l'impugnazione. Per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, il Giudice d'appello osservava che: con riferimento all'appellato IO ET, quale erede di MI CI, in base al combinato disposto degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. era inammissibile perché nuova l'eccezione di carenza d'interesse sollevata per la prima volta nel giudizio di appello dall'INPS, secondo cui la pensione della de cuius era superiore al trattamento minimo fin dalla sua decorrenza originaria, trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo.
Resiste con controricorso il ET, il quale ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, nonché degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., deduce che:
nel secondo grado del giudizio era stata eccepita la carenza di interesse relativamente alla domanda d'integrazione al trattamento minimo proposta dall'erede della CI, in quanto l'importo della pensione di reversibilità di cui costei era titolare, era stato superiore al trattamento minimo fin dalla decorrenza originaria, come risultava da apposito documento che si produceva;
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il difetto d'interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
In via pregiudiziale si rileva l'improcedibilità del ricorso per cassazione n. 15417 del 1997, fatto notificare dall'INPS alla controparte in data 23 ottobre 1997 e non successivamente depositato, come riconosce lo stesso Istituto.
Si rigetta inoltre l'eccezione d'inammissibilità del ricorso n. 16862 del 1997 sollevata dal resistente nel controricorso, secondo cui lo stesso ricorso è privo del requisito dell'"autosufficienza" (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto l'argomentazione giuridica si riduce alla seguente affermazione: "Analoghe considerazioni possono valere per la fattispecie considerata" senza alcuna specifica indicazione dei motivi di diritto. L'eccezione è manifestamente infondata, atteso che il ricorrente spiega, in circa tre pagine del ricorso che il Tribunale era caduto in errore, atteso che aveva rigettato l'eccezione di carenza d'interesse dell'erede di MI CI, alla domanda diretta ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo - difesa chiaramente formulata dall'INPS nel secondo grado -, osservando che essa costituiva un' "eccezione di merito non rilevabile d'ufficio";
aggiunge lo stesso ricorrente: che tale decisione era in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, e cita, in particolare, la sentenza n. 9888 del 23 novembre 1994 (pag. 5 del ricorso); che trattavasi, inoltre, di eccezione in senso lato (art.437, comma secondo, cod. proc. civ.) come tale rilevabile anche d'ufficio.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purché sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito (nel caso in esame non sorge neppure il problema del giudicato, in quanto l'eccezione in esame era stata proposta nel secondo grado del giudizio). Ciò perché tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Per tali ragioni il ricorso va accolto;
per l'effetto dev'essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa per nuovo esame del merito, limitatamente all'eccezione proposta dall'INPS di carenza d'interesse alla domanda d'integrazione al trattamento minimo, formulata dall'erede di MI CI, ad altro giudice d'appello che si designa nel Tribunale di Pesaro - Sez. Lavoro, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso n.15417 del 1997;
accoglie il ricorso n. 16862 del 1997; cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame del merito, nel senso di cui alla motivazione che precede, al Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 1998.