Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIM033 8 6 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 16877/99 Hoop Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 1117 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. RI ADAMO Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio + dal Sig. IL SOLE 24 ORF S EN T ENZA per diritti L. 30 sul ricorso proposto da: 1 9 MEANCELLERE LL TO, LL MA, LL IR 1500 AN, LL EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. MORONI 16, presso l'avvocato DANIELA ALLOCCA, rappresentati e difesi dagli avvocati CESARE 0239861 SOPRANO e RAFFAELE SOPRANO, giusta procura in calce al 0239836 ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 5, presso l'avvocato CARUSO G., rappresentato e difeso 2000 dagli avvocati PAOLO NAPPI e GIUSEPPE MANZO, giusta 2276 -1- procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 187/99 del Tribunale di NOLA, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11.11.1991 i fratelli SA, RI, TO e FE NG convenivano in giudizio avanti al Pretore di Nola il Comune di Nola, chiedendo la restituzione di una parte del loro fondo distinto Partita 9374 e Particella 193, al Foglio 1, realizzazione di una strada di occupato per la collegamento con altre altre strade cittadine a seguito di decreto del Sindaco, da ritenersi в illegittimo per la mancata approvazione del progetto esecutivo e per la omessa indicazione dei termini di cui all'art. 13 della Legge n.2359 del 1865. In subordime chiedevano il risarcimento del danno. Si costituiva il Comune, eccependo la improcedibilità e l'inammissibilità della domanda in quanto non rientra nei poteri dell'A.G.O. la valutazione in ordine alla legittimità dell'atto amministrativo, peraltro "sub iudice" avanti al TAR della Campania e, nel merito, la sua infondatezza in quanto l'opera pubblica era stata eseguita. Con sentenza del 25.10.1994 il Pretore rigettava la domanda principale di rilascio del fondo in quanto si era verificata l'accessione 3 invertita a seguito della realizzazione dell'opera pubblica ed accoglieva la subordinata relativa al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per essere il decreto privo dell'indicazione dei termini. Proponevano appello sia i fratelli NG, i quali chiedevano che fosse accolta la domanda di rilascio del fondo in quanto, non essendo l'opera funzionale agli interessi pubblici, non si era verificata l'accessione invertita e sia il Comune di Nola che chiedeva il rigetto della richiesta di risarcimento del danno. All'esito del giudizio il Tribunale di Nola rigettava entrambi gli appelli, compensando totalmente le spese. Relativamente all'appello del Comune, Osservava che il provvedimento del Sindaco era effettivamente privo dell'indicazione dei termini previsti dall'art. 13 della Legge n.2359 del 1865 e che la loro indicazione nell'atto di approvazione del piano di viabilità generale, avvenuto con delibera del Commissario prefettizio del 14.9.1989, non era idonea a sanarne la nullità, come non la era la realizzazione dell'opera eseguita nel periodo triennale di occupazione legittima. 4 Per quanto riguarda l'appello dei NG, realizzazione dell'opera,rilevava che l'avvenuta sia pure in base ad un procedimento amministrativo viziato, precludeva la restituzione del fondo in quanto ormai asservito al pubblico interesse, sulla cui valutazione, peraltro, non è consentita alcun sindacato da parte dell'A.G.O.. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i fratelli NG, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso il Comune di Nola. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i. fratelli NG denunciano violazione dell'art.1 della Legge 3.1.1978 n.1 e dell'art. 9 della Legge n.2359 del 1865 nonché omessa motivazione, sostenendo che, pur essendo stato approvato il piano generale di viabilità e deliberato l'acquisizione del fondo mediante procedura di esproprio, il decreto di occupazione del Sindaco, che fa riferimento alla Legge 3.1.1978 n.1, deve considerarsi privo dei necessari presupposti in quanto non preceduto dall'approvazione del progetto esecutivo che tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità e di 5 urgenza ed indifferibilità dell'opera. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1 della Legge n.1 del 3.1.1978 e degli artt. 9 e 15 della Legge n.2359 del 1865 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C., lamentando che il Tribunale non abbia considerato che, avendo ritenuto viziato e quindi nullo il procedimento, nessun effetto poteva conseguire, compreso quello di occupare e di espropriare e che, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, non era configurabile l'ipotesi di accessione invertita e non poteva quindi essere negata la restituzione del bene. T due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondati. In linea di principio, la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire attribuisce all'occupazione da parte della Pubblica Amministrazione di un bene privato i connotati di un'attività lesiva del diritto dominicale ed integra un illecito permanente, impedendo la realizzazione del fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa. In tal caso, in alternativa alla richiesta di risarcimento del 6 danno da liquidarsi integralmente, il privato può optare per la "restitutio in integrum" nonostante l'avvenuta esecuzione dell'opera (giurisprudenza consolidata: Cass. 3298/00; Cass. 1814/00; Cass. 6515/97; Cass. 12841/95). Va però osservato che l'omessa considerazione della mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità imputata alla Corte d'Appello con i due motivi di ricorso in esame risulta giustificata dagli stessi motivi di appello, quali si desumono dalla sentenza impugnata in mancanza di una specifica censura di ordine processuale per omessa pronuncia. Risulta dalla sentenza del Tribunale infatti che in quella sede gli attuali ricorrenti, nel lamentare il rigetto della domanda di restituzione del bene, hanno dedotto a sostegno del denunciato vizio di motivazione che il Pretore non aveva tenuto conto che l'opera realizzata non fosse funzionale ad interessi pubblici ma solo al servizio di determinati cittadini. Si tratta, come è agevole rilevare, di un aspetto ben diverso da quello dedotto con i motivi di ricorso in esame, lamentandosi con tali motivi la mancanza della formale dichiarazione di pubblica 7 utilità richiesta dal procedimento espropriativo ed essendo stato chiesto invece con l'appello, ai fini della restituzione del terreno, una valutazione sulla finalità pubblica dell'opera realizzata. In tale contesto nessuna motivazione in ordine alla mancanza della dichiarazione di pubblica utilità ed alle relative conseguenze giuridiche poteva essere data quindi dalla Corte d'Appello, alla quale il problema non era stato posto. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 360 nn.3, 4 e 5 in relazione ad un errore di ordine processuale, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha considerato come allarichiesta di valutazione di opportunità realizzazione dell'opera pubblica ciò che in realtà era una domanda in ordine alla valutazione sulla effettiva sussi✓ Jenza di un'opera pubblica e che altrettanto erroneamente ha declinato al riguardo la propria giurisdizione. La censura è inammissibile in quanto non consentito a questa Corte sostituirsi al giudice di merito nell'interpretazione del contenuto della domanda о dell'atto d'appello, costituendo tale interpretazione un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità allorchè, come 8 nel caso in esame, non si deduca un effettivo vizio di ordine processuale. E 1 pur vero infatti che il motivo di ricorso contiene un formale riferimento ad un vizio del 60000 ma al di là di tale generico richiamo, la genere, ☐ 310000 censura è basata sostanzialmente sulla diversa lettura data dai ricorrenti all'atto di appello rispetto a quella fornita dal Tribunale. Né 1'impugnata sentenza ha declinato, come invece si sostiene, la propria giurisdizione in quanto, avendo affermato che si è verificato "l'asservimento del fondo al pubblico interesse", ha fornito un'esauriente risposta alla richiesta intesa ad accertare se la strada realizzata costituisse un'opera pubblica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano UFFICIO DELLE ENTRATE COMA 2 Registrato 27 OTT. 2001 come in dispositivo. 47034 al n.
P.Q.M.
trecento (lire LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P. (Doussa Responsal Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 3.000.000 £930.200oltre alle spese liquidate in £. Roma, 4.12.2000 іянам вашите Il Presidente Il Consigliere est. Mgo R SUPREM ONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti W ire Cam 0 8 MAR. 2001 IL E