CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20655 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Fiorina Maria Bozzarello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da IN CA avverso l'ordinanza applicativa della Penale Sent. Sez. 6 Num. 20655 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, (capo 1) e 110, 81, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 146). Secondo l'imputazione provvisoria, il CA sarebbe partecipe dell'associazione di 'ndrangheta operante nel territorio di Cosenza e dei Comuni limitrofi di Rende e Roggiano Gravina, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati, con a capo Francesco Patitucci, la cui esistenza è stata giudizialmente accertata da numerose sentenze passate in giudicato, e, in particolare, sarebbe un uomo di fiducia di ER OR, reggente dell'omonimo gruppo, partecipa a decisive riunioni di ‘ndrangheta e si mette a disposizione per ogni esigenza dell'associazione, specialmente intestandosi motoveicoli, messi nella esclusiva disponibilità di OR, al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IN CA, deducendo quattro motivi. Con i primi tre motivi deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al giudizi di gravità del quadro indiziario in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. Quanto al primo reato, lamenta che la partecipazione del CA è stata desunta dalle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, UR, ZE e AL, omettendo di valutarne l'attendibilità secondo i canoni di giudizio indicati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, di individuare adeguati riscontri esterni. Manca, in particolare, un penetrante giudizio di attendibilità del UR poste che le sue dichiarazioni sono state rese nel marzo 2019, ben oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, risalente al 21 luglio 2015; manca, in ogni caso, un riscontro esterno al racconto relativo alla partecipazione alle riunioni da parte del CA. Manca parimenti una valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori, viziate da circolarità, essendo i due legati da vincolo coniugale. Quanto al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti della fattispecie incriminatrice, avuto riguardo alla provenienza delle risorse economiche dal OR ed alla suscettibilità di detti beni di essere oggetto di misura di prevenzione. Con particolare riferimento allo scopo elusivo, si lamenta l'omessa motivazione sull'obiezione difensiva che rappresentava che, a fronte di acquisti risalenti all'anno 2018, solo nel maggio del 2 2019 il OR ER è stato tratto in arresto come mandante dell'omicidio LO e, dunque, solo allora poteva temere l'avvio di un procedimento di prevenzione Infine, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lamenta il ricorrente che la stessa è stata imputata senza considerarne la natura soggettiva, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando che manca qualunque elemento idoneo a dimostrare che lo stesso abbia inteso agevolare la compagine criminale e non il solo OR. Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale ha fondato sui soli precedenti penali e giudiziari del CA e sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pes( ; omettendo di valutare la risalenza nel tempo dei precedenti e la loro aspecificità rispetto a contestazioni di appartenenza a sodalizi criminosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e manifestamente infondati. 2. Quanto alla valutazione di gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione del CA all'associazione mafiosa, va, in primo luogo, premesso che il ricorso non contesta l'esistenza del sodalizio mafioso né il ruolo apicale del OR all'interno dell'omonimo gruppo. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha desunto l'intraneità del ricorrente considerando, da un lato, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, dall'altro, il rapporto di fiducia tra CA e OR, confermato anche dal reato fine di cui al capo 146. Le censure formulate dal ricorrente attingono solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma si risolvono in critiche di carattere generico ed aspecifico. Innanzitutto, l'obiezione difensiva relativa alla tardività delle dichiarazioni di UR in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni, è aspecifica e priva di adeguati elementi di supporto;
in ogni caso, la questione non risulta dedotta in sede di riesame. 3 In secondo luogo, il ricorrente omette di considerare la convergenza ed il contenuto individualizzante delle dichiarazioni valorizzate dal Tribunale, dalle quali emerge sia la partecipazione del ricorrente ad un summit di ‘ndrangheta tenutosi presso l'abitazione del OR che la gestione del settore economico relativo al controllo della sicurezza dei locali nell'interesse di OR e GI ZE, rispettivamente a capo dei due gruppi di ‘ndrangheta degli italiani e degli zingari, con i quali il CA ed il fratello dividevano i proventi di tale attività. Va, al riguardo, ribadito che la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164). Il Tribunale, facendo buon governo di tale principio, ha evidenziato, non solo la convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma anche la loro specificità. Risulta, in particolare, che UR ha riferito della partecipazione di CA ad una riunione tenutasi nel 2014 a casa di OR, all'epoca agli arresti domiciliari, in cui si discuteva della gestione delle estorsioni e che il ricorrente "faceva parte del gruppo". Il collaboratore di giustizia IN BR ha, invece, riferito dell'attività svolta da CA e dal fratello nell'ambito della sicurezza dei locali e del riparto dei proventi con ER OR e GI BR (fratello del collaboratore di giustizia). L'BR ha, inoltre, riferito del suo tentativo, tramite un'agenzia della moglie NN AL, anch'essa divenuta collaboratrice di giustizia, di inserirsi nella medesima attività del CA, tentativo, però, bloccato da GI BR e da un rappresentante di OR che lo avevano invitato a non intromettersi nel settore della sicurezza dei locali, gestito in via esclusiva dai fratelli CA in virtù di accordi con lo stesso BR e con OR. Tali ultime dichiarazioni hanno trovato riscontro anche in quelle rese dalla collaboratrice di giustizia AL. 3. Ad ulteriore riscontro della intraneità del CA il Tribunale ha, inoltre, considerato la solidità del quadro indiziario relativo al reato di intestazione fittizia dei beni per conto del OR, censurata dal ricorrente con argomentazioni generiche, 4 prive di adeguato confronto critico con l'ordinanza impugnata, e, comunque, manifestamente infondate. In particolare, l'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha valorizzato i seguenti elementi indiziari : -l'accertata disponibilità da parte del OR - non specificamente contestata dal ricorrente - dei mezzi, formalmente intestati al CA, disponibilità risultante dai numerosi servizi di pedinamento a partite del marzo 2018 fino al luglio 2019 (si veda l'elenco riportato alle pagine 21 e 22 dell'ordinanza); - le conversazioni intercettate, con la quali la difesa omette ogni confronto critico, da cui emerge che era OR a decidere in merito ai motocicli e alla loro vendita a terzi, percependone poi il prezzo. In particolare, anche in ordine alla generica censura di non riconducibilità al ricorrente delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei mezzi, l'ordinanza impugnata riporta il brano di una conversazione tra il ricorrente e il fratello - anch'essa non specificamente censurata dal ricorso - in cui il primo riferiva ,he OR lo aveva voluto incontrare per firmare un atto di compravendita di un veicolo a lui intestato, del quale lo stesso OR avrebbe ottenuto il pagamento. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione in merito alla finalità elusiva della condotta, avendo il Tribunale posto l'accento sulla consapevolezza da parte del ricorrente della caratura criminale del OR, "coinvolto in svariate attività criminali e per questo suscettibile di essere attinto da misure di prevenzione patrimoniali". Tale elemento, non specificamente contestato dal ricorrente, appare di per sè idoneo a giustificare la ritenuta finalità delle operazioni di intestazione fittizia dei beni, rispetto alle quali, l'elemento ulteriore dell'arresto del OR per il tentato omicidio, censurato dal ricorrente in termini aspecifici, appare meramente rafforzativo del tessuto argomentativo sopra analizzato. Il Tribunale, infatti, implicitamente disattendendo l'obiezione difensiva di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, ha posto l'accento sulle pregresse attività delittuose del OR, in ragione delle quali lo stesso poteva essere proposto per l'applicazione di misure di prevenzione, limitandosi a sottolineare che il OR, nel periodo di accertata utilizzazione dei mezzi, era stato tratto in arresto come mandante dell'omicidio LO. Va, a tal proposito, ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei 5 soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). 4. Le considerazioni sopra esposte in merito alla solidità e persuasività delle argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità del quadro indiziario consentono di reputare immune da vizi la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto alla quale il ricorrente si limita a formulare una censura generica ed aspecifica. L'ordinanza impugnata ha, infatti, reputato sussistente la contestata finalità agevolatrice della condotta senza violare il carattere soggettivo dell'aggravante in questione, considerando che la messa a disposizione dei mezzi era finalizzata ad assicurare la libertà di movimento del OR consentendogli di occuparsi delle attività funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione criminale. Va, al riguardo, ribadito che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento;
tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). 5. E', infine, aspecifico e generico l'ultimo motivo di ricorso, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla rilevanza del c.d. tempo silente e sulla aspecificità dei precedenti a suo carico. Va, innanzitutto, premesso che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). 6 A tal fine, il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti, soprattutto se, come nel caso di specie non si tratta di un arco temporale particolarmente significativo, ha una valenza neutra e, ove non accompagnato da ulteriori elementi circostanziali, è, pertanto, inidoneo a rivelare un allontanamento dal sodalizio e ad elidere la presunzione di pericolosità (si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che, in mancanza di ulteriori specifici elementi sintomatici di un definitivo allontanamento del CA dalla cosca, il solo decorso del tempo ha una valenza neutra al fine di ritenere automaticamente rescisso il vincolo associativo. Ciò anche alla luce dei precedenti penali a carico del CA che, sebbene non specifici, sono stati considerati quali indicatori del mancato abbandono di certe logiche criminali. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altro orientamento ermeneutico che, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene che il decorso del tempo deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02 relativa a fattispecie in cui, unitamente al decorso di un significativo arco temporale dai fatti, la Corte ha considerato che la difesa aveva rappresentato una serie di circostanze specifiche indicative di un possibile allontanamento dell'indagato dai contesti di criminalità organizzata in cui erano state tenute le condotte delittuose;
Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728 relativa al decorso di un tempo c.d. silente di circa dieci anni dai fatti oggetto di contestazione provvisoria). Va, tuttavia considerato che, quand'anche si volesse adottare tale linea ermeneutica, il principio di diritto affermato si riferisce ad un arco temporale significativo che non appare sussistere nella fattispecie in esame, risalendo le ultime condotte oggetto di imputazione provvisoria al settembre 2019. In ogni caso, si ribadisce che, in mancanza di ulteriori circostanze sintomatiche dell'allontanamento del CA dal sodalizio o comunque dagli ambienti criminali in cui sono maturate le 7 condotte ascritte nell'imputazione provvisoria, tale arco temporale ha una valenza meramente neutra. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Fiorina Maria Bozzarello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da IN CA avverso l'ordinanza applicativa della Penale Sent. Sez. 6 Num. 20655 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, (capo 1) e 110, 81, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 146). Secondo l'imputazione provvisoria, il CA sarebbe partecipe dell'associazione di 'ndrangheta operante nel territorio di Cosenza e dei Comuni limitrofi di Rende e Roggiano Gravina, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati, con a capo Francesco Patitucci, la cui esistenza è stata giudizialmente accertata da numerose sentenze passate in giudicato, e, in particolare, sarebbe un uomo di fiducia di ER OR, reggente dell'omonimo gruppo, partecipa a decisive riunioni di ‘ndrangheta e si mette a disposizione per ogni esigenza dell'associazione, specialmente intestandosi motoveicoli, messi nella esclusiva disponibilità di OR, al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IN CA, deducendo quattro motivi. Con i primi tre motivi deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al giudizi di gravità del quadro indiziario in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. Quanto al primo reato, lamenta che la partecipazione del CA è stata desunta dalle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, UR, ZE e AL, omettendo di valutarne l'attendibilità secondo i canoni di giudizio indicati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, di individuare adeguati riscontri esterni. Manca, in particolare, un penetrante giudizio di attendibilità del UR poste che le sue dichiarazioni sono state rese nel marzo 2019, ben oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, risalente al 21 luglio 2015; manca, in ogni caso, un riscontro esterno al racconto relativo alla partecipazione alle riunioni da parte del CA. Manca parimenti una valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori, viziate da circolarità, essendo i due legati da vincolo coniugale. Quanto al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti della fattispecie incriminatrice, avuto riguardo alla provenienza delle risorse economiche dal OR ed alla suscettibilità di detti beni di essere oggetto di misura di prevenzione. Con particolare riferimento allo scopo elusivo, si lamenta l'omessa motivazione sull'obiezione difensiva che rappresentava che, a fronte di acquisti risalenti all'anno 2018, solo nel maggio del 2 2019 il OR ER è stato tratto in arresto come mandante dell'omicidio LO e, dunque, solo allora poteva temere l'avvio di un procedimento di prevenzione Infine, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lamenta il ricorrente che la stessa è stata imputata senza considerarne la natura soggettiva, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando che manca qualunque elemento idoneo a dimostrare che lo stesso abbia inteso agevolare la compagine criminale e non il solo OR. Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale ha fondato sui soli precedenti penali e giudiziari del CA e sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pes( ; omettendo di valutare la risalenza nel tempo dei precedenti e la loro aspecificità rispetto a contestazioni di appartenenza a sodalizi criminosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e manifestamente infondati. 2. Quanto alla valutazione di gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione del CA all'associazione mafiosa, va, in primo luogo, premesso che il ricorso non contesta l'esistenza del sodalizio mafioso né il ruolo apicale del OR all'interno dell'omonimo gruppo. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha desunto l'intraneità del ricorrente considerando, da un lato, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, dall'altro, il rapporto di fiducia tra CA e OR, confermato anche dal reato fine di cui al capo 146. Le censure formulate dal ricorrente attingono solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma si risolvono in critiche di carattere generico ed aspecifico. Innanzitutto, l'obiezione difensiva relativa alla tardività delle dichiarazioni di UR in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni, è aspecifica e priva di adeguati elementi di supporto;
in ogni caso, la questione non risulta dedotta in sede di riesame. 3 In secondo luogo, il ricorrente omette di considerare la convergenza ed il contenuto individualizzante delle dichiarazioni valorizzate dal Tribunale, dalle quali emerge sia la partecipazione del ricorrente ad un summit di ‘ndrangheta tenutosi presso l'abitazione del OR che la gestione del settore economico relativo al controllo della sicurezza dei locali nell'interesse di OR e GI ZE, rispettivamente a capo dei due gruppi di ‘ndrangheta degli italiani e degli zingari, con i quali il CA ed il fratello dividevano i proventi di tale attività. Va, al riguardo, ribadito che la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164). Il Tribunale, facendo buon governo di tale principio, ha evidenziato, non solo la convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma anche la loro specificità. Risulta, in particolare, che UR ha riferito della partecipazione di CA ad una riunione tenutasi nel 2014 a casa di OR, all'epoca agli arresti domiciliari, in cui si discuteva della gestione delle estorsioni e che il ricorrente "faceva parte del gruppo". Il collaboratore di giustizia IN BR ha, invece, riferito dell'attività svolta da CA e dal fratello nell'ambito della sicurezza dei locali e del riparto dei proventi con ER OR e GI BR (fratello del collaboratore di giustizia). L'BR ha, inoltre, riferito del suo tentativo, tramite un'agenzia della moglie NN AL, anch'essa divenuta collaboratrice di giustizia, di inserirsi nella medesima attività del CA, tentativo, però, bloccato da GI BR e da un rappresentante di OR che lo avevano invitato a non intromettersi nel settore della sicurezza dei locali, gestito in via esclusiva dai fratelli CA in virtù di accordi con lo stesso BR e con OR. Tali ultime dichiarazioni hanno trovato riscontro anche in quelle rese dalla collaboratrice di giustizia AL. 3. Ad ulteriore riscontro della intraneità del CA il Tribunale ha, inoltre, considerato la solidità del quadro indiziario relativo al reato di intestazione fittizia dei beni per conto del OR, censurata dal ricorrente con argomentazioni generiche, 4 prive di adeguato confronto critico con l'ordinanza impugnata, e, comunque, manifestamente infondate. In particolare, l'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha valorizzato i seguenti elementi indiziari : -l'accertata disponibilità da parte del OR - non specificamente contestata dal ricorrente - dei mezzi, formalmente intestati al CA, disponibilità risultante dai numerosi servizi di pedinamento a partite del marzo 2018 fino al luglio 2019 (si veda l'elenco riportato alle pagine 21 e 22 dell'ordinanza); - le conversazioni intercettate, con la quali la difesa omette ogni confronto critico, da cui emerge che era OR a decidere in merito ai motocicli e alla loro vendita a terzi, percependone poi il prezzo. In particolare, anche in ordine alla generica censura di non riconducibilità al ricorrente delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei mezzi, l'ordinanza impugnata riporta il brano di una conversazione tra il ricorrente e il fratello - anch'essa non specificamente censurata dal ricorso - in cui il primo riferiva ,he OR lo aveva voluto incontrare per firmare un atto di compravendita di un veicolo a lui intestato, del quale lo stesso OR avrebbe ottenuto il pagamento. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione in merito alla finalità elusiva della condotta, avendo il Tribunale posto l'accento sulla consapevolezza da parte del ricorrente della caratura criminale del OR, "coinvolto in svariate attività criminali e per questo suscettibile di essere attinto da misure di prevenzione patrimoniali". Tale elemento, non specificamente contestato dal ricorrente, appare di per sè idoneo a giustificare la ritenuta finalità delle operazioni di intestazione fittizia dei beni, rispetto alle quali, l'elemento ulteriore dell'arresto del OR per il tentato omicidio, censurato dal ricorrente in termini aspecifici, appare meramente rafforzativo del tessuto argomentativo sopra analizzato. Il Tribunale, infatti, implicitamente disattendendo l'obiezione difensiva di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, ha posto l'accento sulle pregresse attività delittuose del OR, in ragione delle quali lo stesso poteva essere proposto per l'applicazione di misure di prevenzione, limitandosi a sottolineare che il OR, nel periodo di accertata utilizzazione dei mezzi, era stato tratto in arresto come mandante dell'omicidio LO. Va, a tal proposito, ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei 5 soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). 4. Le considerazioni sopra esposte in merito alla solidità e persuasività delle argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità del quadro indiziario consentono di reputare immune da vizi la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto alla quale il ricorrente si limita a formulare una censura generica ed aspecifica. L'ordinanza impugnata ha, infatti, reputato sussistente la contestata finalità agevolatrice della condotta senza violare il carattere soggettivo dell'aggravante in questione, considerando che la messa a disposizione dei mezzi era finalizzata ad assicurare la libertà di movimento del OR consentendogli di occuparsi delle attività funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione criminale. Va, al riguardo, ribadito che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento;
tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). 5. E', infine, aspecifico e generico l'ultimo motivo di ricorso, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla rilevanza del c.d. tempo silente e sulla aspecificità dei precedenti a suo carico. Va, innanzitutto, premesso che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). 6 A tal fine, il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti, soprattutto se, come nel caso di specie non si tratta di un arco temporale particolarmente significativo, ha una valenza neutra e, ove non accompagnato da ulteriori elementi circostanziali, è, pertanto, inidoneo a rivelare un allontanamento dal sodalizio e ad elidere la presunzione di pericolosità (si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che, in mancanza di ulteriori specifici elementi sintomatici di un definitivo allontanamento del CA dalla cosca, il solo decorso del tempo ha una valenza neutra al fine di ritenere automaticamente rescisso il vincolo associativo. Ciò anche alla luce dei precedenti penali a carico del CA che, sebbene non specifici, sono stati considerati quali indicatori del mancato abbandono di certe logiche criminali. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altro orientamento ermeneutico che, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene che il decorso del tempo deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02 relativa a fattispecie in cui, unitamente al decorso di un significativo arco temporale dai fatti, la Corte ha considerato che la difesa aveva rappresentato una serie di circostanze specifiche indicative di un possibile allontanamento dell'indagato dai contesti di criminalità organizzata in cui erano state tenute le condotte delittuose;
Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728 relativa al decorso di un tempo c.d. silente di circa dieci anni dai fatti oggetto di contestazione provvisoria). Va, tuttavia considerato che, quand'anche si volesse adottare tale linea ermeneutica, il principio di diritto affermato si riferisce ad un arco temporale significativo che non appare sussistere nella fattispecie in esame, risalendo le ultime condotte oggetto di imputazione provvisoria al settembre 2019. In ogni caso, si ribadisce che, in mancanza di ulteriori circostanze sintomatiche dell'allontanamento del CA dal sodalizio o comunque dagli ambienti criminali in cui sono maturate le 7 condotte ascritte nell'imputazione provvisoria, tale arco temporale ha una valenza meramente neutra. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 marzo 2023