CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22295 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22295 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui, il 14 ottobre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 da NI ER — condannato alla pena di trenta anni di reclusione per associazione mafiosa e per due omicidi aggravati — sulla base: dell'epoca risalente dei commessi reati;
della portata meramente agevolativa del suo concorso;
della lunga durata, superiore a quindici anni, della restrizione già ininterrottamente patita;
dell'età avanzata;
delle precarie condizioni di salute. Ha, in proposito, rilevato che ER ha dato prova della regolarità della condotta da lui serbata in costanza di detenzione, ma non anche di una effettiva rivisitazione critica del proprio vissuto deviante, sicché non ricorrono le condizioni per l'ammissione al beneficio richiesto, teoricamente ammissibile, a dispetto della natura ostativa dei reati cui si riferisce la pena in esecuzione, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 2. NI ER propone, con l'assistenza dell'avv. Alfonso Baldascino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato le positive indicazioni che si traggono: dalla regolarità della condotta carceraria;
dalla peculiarità del contributo offerto in occasione degli omicidi per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità; dal costante riconoscimento della liberazione anticipata, segno di fattiva partecipazione all'opera di rieducazione;
dal positivo contegno serbato quando, nel 2020, egli è stato ammesso, per alcuni mesi, alla detenzione domiciliare così come al momento dell'irrevocabilità della condanna;
dall'età avanzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito 2 il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 (da applicarsi ratione temporis, anche perché più favorevole, per il condannato, rispetto al testo dell'art.
4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da 3 escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non 4 irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Napoli si sia scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, spiegando, come sopra già indicato, che ER non ha allegato elementi sintomatici del suo definitivo allontanamento dagli ambienti delinquenziali che hanno costituito fertile humus per la consumazione dei reati ascrittigli, né, in altro modo, comprovato di avere sottoposto a fruttuosa rielaborazione retrospettiva i propri gravissimi trascorsi criminali, onde ineccepibile appare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale, l'inammissibilità della richiesta di permesso premio, già sancita dal Magistrato di sorveglianza in considerazione della perdurante pericolosità sociale del condannato. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, imperniata su circostanze di natura obiettiva che, secondo la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, non valgono in alcun modo a superare la presunzione, relativa, di pericolosità sociale che, nel caso in esame, è pienamente operativa in quanto non contraddetta da pregnanti elementi di segno contrario. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NI ER al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22295 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui, il 14 ottobre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 da NI ER — condannato alla pena di trenta anni di reclusione per associazione mafiosa e per due omicidi aggravati — sulla base: dell'epoca risalente dei commessi reati;
della portata meramente agevolativa del suo concorso;
della lunga durata, superiore a quindici anni, della restrizione già ininterrottamente patita;
dell'età avanzata;
delle precarie condizioni di salute. Ha, in proposito, rilevato che ER ha dato prova della regolarità della condotta da lui serbata in costanza di detenzione, ma non anche di una effettiva rivisitazione critica del proprio vissuto deviante, sicché non ricorrono le condizioni per l'ammissione al beneficio richiesto, teoricamente ammissibile, a dispetto della natura ostativa dei reati cui si riferisce la pena in esecuzione, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 2. NI ER propone, con l'assistenza dell'avv. Alfonso Baldascino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato le positive indicazioni che si traggono: dalla regolarità della condotta carceraria;
dalla peculiarità del contributo offerto in occasione degli omicidi per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità; dal costante riconoscimento della liberazione anticipata, segno di fattiva partecipazione all'opera di rieducazione;
dal positivo contegno serbato quando, nel 2020, egli è stato ammesso, per alcuni mesi, alla detenzione domiciliare così come al momento dell'irrevocabilità della condanna;
dall'età avanzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito 2 il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 (da applicarsi ratione temporis, anche perché più favorevole, per il condannato, rispetto al testo dell'art.
4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da 3 escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non 4 irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Napoli si sia scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, spiegando, come sopra già indicato, che ER non ha allegato elementi sintomatici del suo definitivo allontanamento dagli ambienti delinquenziali che hanno costituito fertile humus per la consumazione dei reati ascrittigli, né, in altro modo, comprovato di avere sottoposto a fruttuosa rielaborazione retrospettiva i propri gravissimi trascorsi criminali, onde ineccepibile appare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale, l'inammissibilità della richiesta di permesso premio, già sancita dal Magistrato di sorveglianza in considerazione della perdurante pericolosità sociale del condannato. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, imperniata su circostanze di natura obiettiva che, secondo la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, non valgono in alcun modo a superare la presunzione, relativa, di pericolosità sociale che, nel caso in esame, è pienamente operativa in quanto non contraddetta da pregnanti elementi di segno contrario. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NI ER al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2023.