Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 46024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46024 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni D'Urso - Presidente -
Dott. Francesco Marzano - Consigliere -
Dott. Carlo Giuseppe Brusco - Consigliere -
Dott. Alfonso Chiliberti - Consigliere -
Dott. Sergio Visconti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TE LA N. IL 24/12/1959;
avverso SENTENZA del 28/05/2001 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GALASSO;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Enrico FALCOLINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 28.5.2001 la Corte di Appello di Messina confermò la sentenza emessa in data 27.4.2000 dal Tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto - sezione distaccata di Milazzo - con la quale Di NO AC era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L. 4000.000 di multa, oltre benefici di legge e statuizioni accessorie, in ordine al delitto di concorso in furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.) della somma di L. 10.000.000, lasciata incustodita da tale SI NO in un'autovettura, fatto commesso in Milazzo il 24.11.1994. Il Di NO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 431 e 526 c.p.p.. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, per non avere motivato "in diritto" sul motivo di appello attinente alla illegittima allegazione del verbale di sommarie informazioni rese dalla parte offesa alla P.G. in data 24.12.1994, del verbale di individuazione fotografica eseguito informalmente dal SI dinanzi alla P.G. in data 16.9.1996, e copia del Giornale di Sicilia del 7.3.1995. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che l'individuazione fotografica non è atto irripetibile, e che nel dibattimento ben poteva essere espletata la ricognizione formale ex art. 213 c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 213 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il rigetto dell'istanza di ricognizione di persona, ritenuta "irrilevante", ha violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell'imputato.
3) Violazione degli artt. 624, 625, 640 c.p. e 337 c.p.p., in quanto il fatto addebitato al Di NO andava qualificato giuridicamente come truffa, e non come furto, trattandosi di condotta fraudolenta. Non essendo stata ratificata la querela, il reato - secondo il ricorrente - deve essere dichiarato estinto per mancanza di una condizione di procedibilità.
4) Mancanza di motivazione sui primi due motivi dell'atto di appello, riguardanti la già citata allegazione al fascicolo di causa degli atti di cui al punto 1) del ricorso.
5) Violazione dell'art. 530 c.p.p. in quanto l'imputato è stato condannato in mancanza di una prova certa e rigorosa di essere l'autore della truffa.
6) Violazione degli artt. 625 c.p. e 336 c.p.p., in quanto, non sussistendo l'aggravante contestata, il furto semplice è punibile a querela di parte, non presentata, e quindi va dichiarato estinto per mancanza di querela.
7) Applicazione di eventuali cause di estinzione o di prescrizione. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo di ricorso attiene ad una presunta violazione di legge per essere stati inseriti alcuni atti nel fascicolo di ufficio ex art. 431 c.p.p.. La censura è palesemente incentrata sull'acquisizione del verbale di individuazione fotografica eseguita dalla parte offesa SI dinanzi alla P.G. in data 16.9.1996, in quanto il verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso SI è superato dall'esame testimoniale avvenuto nel dibattimento e l'acquisizione della copia del giornale è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Il ricorrente sostiene che l'individuazione fotografica non costituisce atto irripetibile, e, pertanto, il relativo verbale non doveva essere allegato al fascicolo ex art. 431 c.p.p., essendo peraltro previsto uno specifico mezzo di prova per l'individuazione del colpevole, che è la ricognizione di persona, disciplinata dall'art. 213 dello stesso codice.
La Corte di Cassazione ha costantemente ed ineccepibilmente ritenuto che "il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di p.g. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice" (Cass.
1.2.1996 n. 3494; conformi Cass. 24.11.1994 n. 1326; Cass. 22.4.1993 n. 1680; Cass.
6.4.1999 n. 12027). Nella specie, tanto la sentenza di primo grado che quella di appello hanno fondato il giudizio di credibilità della parte offesa sulle precise e circostanziate dichiarazioni rese a dibattimento, non solo per ciò che concerne l'oggettività dei fatti, ma anche per l'attendibilità dell'individuazione fotografica, che si evince anche dalle concordanti dichiarazioni del testimone LA NG, agente di p.g..
È, pertanto, infondato anche il quarto motivo di gravame, nella parte in cui sostiene una carenza motivazionale della sentenza impugnata sul punto appena esaminato.
Come è stato, poi, ineccepibilmente ritenuto, "la testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest'ultima invero costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l'identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva" (Cass. 12.3.1998 n. 5265; conforme Cass.
6.4.1999 n. 12027). Nessuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile nel modus procedendi, ne' nella valutazione degli elementi idonei a fondare il giudizio di convincimento del giudice a norma dell'art. 192 c.p.p.. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Di NO ha sostenuto la violazione di legge per essere stata ritenuta irrilevante la richiesta ricognizione di persona, chiesta dalla difesa. In entrambe le sentenze di merito, emesse nei due precedenti gradi di giudizio, è indicato in modo analitico, congruo e logico, che l'individuazione fotografica, seguita dalle dichiarazioni dibattimentali della parte offesa e del LA, ha carattere di certezza probatoria, per cui inutile era l'assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Come è stato ritenuto già in precedenza dalla Suprema Corte, "il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, primo comma, c.p.p., implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici" (Cass.18.2.1994 n. 6422). Nella specie, pertanto, in presenza di una motivazione adeguata e logica nessun sindacato spetta alla Corte di Cassazione. Pertanto, anche il quarto motivo, con cui si sostiene l'omessa motivazione sul punto, è infondato.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il fatto ascrittogli andava qualificato giuridicamente come truffa (art. 640 c.p.), e non come furto (art. 624 c.p.), essendo la somma stata consegnata dalla parte offesa, e non sottratta dal Di NO e dal suo complice. Soprattutto la sentenza di primo grado (ma, in maniera pur meno analitica, anche quella di appello) è molto precisa nel descrivere il c.d. trucco all'americana, nel modo che segue: "Uno sconosciuto, che comunque si presenta di aspetto rassicurante ed elegante, con il pretesto di ricercare una via ed una persona, ferma un passante per chiedergli l'indicazione sino a convincerlo a farsi accompagnare in quel posto, dove spunta un compare, presente il quale si continua nell'esporre la consueta e sfruttata storiella dell'eredità da devolvere a persona che poi si scopre non essere più in vita. Da qui l'idea di ugualmente consentire al passante, come soggetto individuato dal destino, di beneficiare della favorevolissima occasione. Unica necessità è di eseguire dei preventivi versamenti, di causale non ben chiara, ma che dovevano comunque precedere l'elargizione in favore del malcapitato, il quale diveniva tale perché si convinceva a mettere a disposizione il contante (nella specie, dieci milioni), perfino prelevandolo presso il proprio istituto di credito. Quindi la somma anche nella circostanza veniva portata dalla vittima sull'auto, in previsione della visita presso un notaio, dove eseguire il versamento. Questo risulta essere un aspetto decisivo per la qualificazione giuridica del fatto come furto e non come truffa. Anche oggi il SI ha chiarito che il suo contante non avrebbe dovuto essere consegnato allo sconosciuto, ed a quest'ultimo egli non lo aveva per nulla consegnato dato. Ecco, perché, allorché con l'altro pretesto di acquistare le solite cambiali o marche da bollo presso un tabacchino l'anziana vittima venne fatta scendere dall'auto, la fuga con il denaro ha costituito sottrazione della cosa contro la volontà del possessore, il quale non aveva inteso dare o consegnare il denaro allo conosciuto.
Si configura, pertanto, il furto, in tutta evidenza aggravato dal descritto ed articolato mezzo fraudolento".
L'interpretazione in diritto è sicuramente ineccepibile, in quanto la consumazione del reato è avvenuta tramite un impossessamento per sottrazione del danaro, portando via la somma, ancora nella disponibilità del SI, che era stato fatto scendere dall'autovettura con un trucco. Non risulta, quindi, dalle sentenze di merito alcuna consegna volontaria del danaro al Di NO ed al suo complice.
D'altronde, "il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ed il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente" (Cass. 6.4.1999, Montaruli;
conforme Cass. 5.2.1998, Gullà). In ordine, infine, alla diversa prospettazione dei fatti formulata dal ricorrente, si premette, in primo luogo, che la tesi della "consegna" del danaro è espressa in modo assolutamente generico, e che, in ogni caso, "esula dai poteri della Corte di Cassazione, quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sez. un. 30.4.1997, Dessimone;
conformi Cass. sez. un. 24.11.1999, Spina;
Cass. sez. un.13.12.1995, Clarke).
Il quarto motivo di gravame è stato già valutato unitamente al primo ed al secondo.
Il quinto motivo è palesemente infondato, avendo i giudici di merito - come già - espresso - fornito ampia motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato ed alla individuazione certa del ricorrente come responsabile del delitto di furto. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al sesto motivo, con il quale il ricorrente - in contrasto con quanto espresso nei precedenti motivi di gravame - ha assunto l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. ("se il colpevole si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento").
La giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che mezzo fraudolento è qualunque attività che sorprenda e soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia delle cose proprie e creando così una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato (Cass. 27.9.1990, Morena;
Cass.9.10.1961, Cicconi). Nella specie, peraltro, è stato un susseguirsi di insidie tese al SI (esistenza dell'eredità; necessità di procurarsi il danaro;
farlo scendere dall'autovettura per l'acquisto di una marca da bollo, in modo da sottrarre il danaro durante la sua assenza dall'autovettura), per cui legittimamente è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 c.p.. In ordine al settimo ed ultimo motivo, si osserva che il reato è perseguibile di ufficio, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 624 c.p., o dall'art. 626 c.p., nè è decorso il termine prescrizionale di dieci anni (senza calcolare gli atti interruttivi), versando nell'ipotesi di cui all'art. 157 n. 3 c.p., essendo il reato contestato al ricorrente punibile da uno a sei anni di reclusione, e non essendo stata concessa alcuna attenuante.
AI rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 novembre 2003.