Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
Non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora l'avviso di conclusione delle indagini sia notificato, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, qualora la notifica al domicilio eletto abbia dato esito negativo; né, a tal fine, rileva la circostanza che sia sopravvenuta la custodia cautelare in carcere in seguito ad altro procedimento, qualora ciò non risulti dagli atti e l'imputato abbia omesso di comunicarlo all'autorità procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 122
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011545/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IG, N. IL 02/03/1942;
avverso SENTENZA del 13/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Gianluca Mariani.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 13-1-2003, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14-6-2001, riduceva la provvisionale concessa dal primo giudice ad euro 2500 per ciascuna parte, confermando la condanna di AS IG alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di minaccia grave, brandendo una accetta in danno di AS AB, di ingiurie minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti di ST RA.
Ha proposto ricorso il AS ribadendo le eccezioni proposte in appello di nullità del decreto di citazione al giudizio di primo grado perché l'avviso di conclusione delle indagini gli era stato notificato ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., mediante consegna al difensore non essendo stato ritrovato al domicilio eletto. Aggiungeva l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagine e di nullità del decreto di citazione per l'omissione dell'interrogatorio richiesto dal difensore ex articolo 415 bis c.p.p.. Le censure proposte sono manifestamente infondate e già rigettate in appello con corretta e congrua motivazione.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha costantemente ' affermato che la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, della sentenza contumaciale e di ogni altro atto del giudizio va effettuata nel domicilio dichiarato dall'imputato, ed in caso di esito negativo va eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.. Cio' anche se l'imputato sia detenuto per altra causa, qualora ciò non risulti dagli atti e non sia stato comunicato dall'interessato.
L'avviso della conclusione delle indagini, è stato quindi correttamente notificato con le modalità previste dall'articolo 161 c.p.p.. È palesemente infondata anche l'eccezione relativa alla violazione di legge per omessa effettuazione dell'interrogatorio richiesto dal difensore a norma dell'articolo 415 bis, c.p.p.. Il P.M., con provvedimento del 8-2-2001, ha invitato l'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio richiesto. Non essendo stato possibile notificare l'avviso ne' al domicilio dichiarato ne' in quello dichiarato in altro procedimento, si è provveduto alla notifica a norma dell'articolo 161 c.p.p., mediante consegna al difensore. Il mancato interrogatorio è quindi dipeso soltanto dal fatto che la persona indagata non aveva provveduto, come era suo dovere a segnalare le modifiche anche temporanee del domicilio. Va ribadito che anche la sopravvenuta custodia cautelare in carcere, o il divieto di dimora nella località ove era stata prescelto il domicilio per le notificazioni, se insorti in un altro procedimento, andavano comunicati all'autorità procedente da parte del soggetto inquisito.
Non essendosi verificata, quindi, alcuna delle nullità previste, ed avendo il ricorrente ribadito le stesse eccezioni già rigettate in appello, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del AS al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005