Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ÉSENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TABSA (Art.19 REPUBBLICA ITALIANA 0 3352 /03 N NOME EL POOLO HALI marzo 1987 7 LA COR SUMBE SEZIONE PRIMA CIVILE PERS MALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13379/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidenze Dott. Jgo VITRONE Consigliere Cron.Kel. Consigliero 7673 Lot:. Francesco FELICET Rep. - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud.04/10/2002 Consigliere Do Carlo DE CHIARA - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: PO AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 10. pressc 1'avvocato FABRIZIO CASTELLANO, Iappresentato e aiteso dall'avvocato VITTORIO ROCCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
TR RI TE, elettivamente domiciliata in ROMA 1.00 LUCIO APULEIO 11/0, presso l'avvocato CESARE DELLA ROCCA, rappresentato e difeso dagli avvocati ENNTO PIETROPACLO, SILVIO GIOVAGNORIO, g usta mandato d 2002 margine del controricorso;
1772 - controricorrente avverso la sentenza n. 106/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/01/C0; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito i. 1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo PO Ageo, con ricorso 7 gennaio 1994, chiese al Tribunale di Napoli d pronunciare la separazione personale dalla moglie IL MA ES, con ad- debito alla moglie. Nol contraddittorio fra le parti il Tribunale pro- nunciò la separazione dei coniugi senza addebito, affi- dando alla IL la figlia minore e ponendo a cari- co del PO un assegno di mantenimento della figlia e della moglie. La sentenza fl notificata il 5 maggio 1999. Avverso di essa il PO propose appello con ci- tazione notificata il 3 giugno 1999, iscritta a ruolo i successivo 12 giugno. La IL si costituil eccependo la tardività dei gravame. La Corte di appello di Napoli, con sentenza noti- ficata 1 7 aprile 2030 dichiarò inammissibile l'appello per essere stato l'atto introduttivo del gra- vame depositato citre i trenta giorni dalla not. fica- zione della sentenza impugnata. Avverso detta decisione il PO ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla Silve- stri in data 5 giugno 2000. Resiste dinanzi સ questa Corte la IL, con controricorsc notificato il 12 Luglio 2000, nel quale chiede a condanna del ricorren- te alle spese e per responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Motivi della decisione 1 con i ricorso si denuncia la crronea e falsa ap- plicazione coll'art. 23 della legge n. 74 del 1987 € dell'art. 15 delle preleggi. Si deduce al riguardo che i'art, 23 su detto spe- cificava che 'applicazione del rito previsto per le cause di scioglimento del matrimonio all'appello rela- civo alle cause di separazione era limitata al periodo arteriore alla entrata in vigore del [ cvo codice di procedura civile. Poiché cor l'entrata in vigore della Legge n. 353 del 1990 nulla é stato innovato circa la forma dell'appello, esattamente esso ега stato intro- dotto con cilazione, ed erroneamente la Corte di appel- lo lo avrebbe ritenuto tardivo, per essere stata la ci- 3 Lazione depositata oltre i trenta giorni dalla notifi- cazione della sentenza impugnata. Inoltre, essendo sta- to il processso di primo grado iniziato il 7 gennaio 1994, ai sensi deli'art. 90 della legge n. 534 del 1995, la trattazione della causa doveva ritenersi affi- data al consigliere istruttore, con rimessione a Col- logic per la decisione. Il ricorso è infor.dato. Questa Corte, con sentenza delle SS.UU. in data 3 maggio 1991, n. 4876, ha statuito che l'appello av- m verso ie sentenze di divorzio rese dai Tribunale, ai sensi dell'a 4, comma 12, della legge 0, 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del س ت 1997, é soggetto al rito camerale non soltanto quanto ا alia fase decisoria, ma all'intero procedimento, 0 quindi anche con riferimento all'atto introduttivo, il quale deve avere la forma del ricorso ed essere deposi- cato in cancelleria entro trenta giorni dalla pronuncia impugrta 0, indipendentemente dalla notificazione, en- tro un anno daila sua pubblicazione, con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anzicché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applica- zione del principio di conservazione degli atti giuri- dici viziati, solo se i relativo atto risulti deposi- tato nel rispetto di tali termini. Tale giurisprudenza si é consolidata (Cass. 26 febbraio 2000, n. 2185, 21 agosto 1998, n. 8287; 25 1- glic 1997, n. 6951; 12 agosto 1995, n. 8867), ed é sta- ta riaffermata anche in materia di separazione persona le, in relazione alla quale l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui all'art. 8 della legge I. 74 de! 1987, Ѐ applicabile સ norma dell'art. 23 delia stessa legge (Cass. 1 ottobre 1999, n. 11386; 30 Lu- 7158; 14 maggio glic 1998, n. 7495; 1 agosto 1997, г. 1997, n. 42971. il principio, affermato nella sentenza impugnata secondo il quale l'appello andava proposto con ricor- 50, da depositarsi in cancelleria nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e se proposic con citazio- ne questa andava depositata entro gli stessi termini va pertanto condiviso e confermato, in quanto nel pro- cedirento camera e la proposizione dell'appello si per- feziona solo con il deposito del relativo atto in can- celleria. Esso, pertanto deve essere compiuto nel *er- rine stabilito per il gravame, poiché la notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza Co- stituisce un momento esterno alla proposizione del gra- vame, inidoneo, SENZA il deposito, ove l'atto di impu- gnazione sia stato irritualmente formulato con citazio- ne, a por c in essere in conformità della fattispecie $ procedurale configurata calla relativa norma processua- le. Infondata é la deduzione del ricorrente, secondo la quale l'art. 23 della legge n. 74 del 1987 поп 53- robbo più applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, prevedendo l'art. 23 la sua applicabilità "fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile". Tale nuovo codice, infat- ti, non é stato emanato in base alla legge n. 353 del 1990 [recante "provvedimenti urgenti per il processo civi'e" B ΠΟΠ 1:1 ruovo codice di procedura civile), la quale inoltre non prevede alcuna norma specifica irnc- vatrice della disciplina stabilica del su detto art. 23 in materia di separazione personale. Quanto alla domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., ia medesima va rigettata, non risultan- do il ricorso proposto con malafede o colpa grave, 28- sendo stato formulato sotto un profilo che 1 anccrchè é diverso da quelli finora esaminati in re- infondato - lezione alla tematica in questione. Stante lo soccombenza, il ricorrente PO Ange- 10 VE comunque condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in favore della resistente IL MA ES, quanto agli onerari nella misu- ra d_ euro millequecento ed aile spese vive in euro centocinquanta, oltre alle spese generali, spettanti per legge nella misura del dieci per conto degli onora- ri iquidati.
P. Q. M.
La corte di cassazione Rigetta il ricorso. Rigetla la domanda della resi- stente ex art. 96, c.p.c. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si ] iquidano quanto agli onorari nella misura di euro milieduecento e allo spese vive nella misura di euro centocinquanta, oltre alle spesc generali spettanti per legge nella mi- sura del dieci per cento degli onorari liquidati. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2002, nella ca- mers di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco FelicettiFelicetti Giovanni Losavio bromurluxur CORTE SUPHELL IONS Prima Co ve Civio **Depositate Cancelleria IL CANCELLIERE Binetti * 。 MAR. 2003 0 e IL CANCELLIERE L