Sentenza 4 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d'incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento, a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte. La partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ.. Nè sono riferibili al processo civile le considerazioni relative alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 cod. proc. pen., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.
Commentario • 1
- 1. Relatorehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1520 del 6 aprile 2000 «Non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 70 del 4 gennaio 2001 «In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d'incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2381 del 3 marzo 2000 «Il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI FR, LO IA ET, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO 43, presso l'avvocato GIULIO DONZELLI, che le rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO OLIVIERI SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO GALLETTO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di GENOVA, emesso il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Donzelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pafundi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via principale: per l'improcedibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IT CA e GA IA NI proposero reclamo avverso la ordinanza 11.6.1999 del giudice delegato del fallimento della società IV s.p.a., dichiarato il 2.10.1997, che aveva disposto la vendita del comprensorio Cala Rossa di proprietà della società Cala Rossa s.r.l., poi incorporata nella IV, del quale le predette avevano acquistato quote di multiproprietà relative a quattro unità immobiliari. Dedussero le reclamanti la illegittimità del provvedimento, a fronte della esistenza dei loro diritti su alcuni cespiti e rilevarono la necessità che non si procedesse alla liquidazione sino a quando non si fosse definito il contenzioso con terzi, che vantavano pretese sull'intero comprensorio, la cui garanzia costituiva un deterrente per la liquidazione, tanto da svilire il complesso.
Il tribunale dichiarò i reclami inammissibili con decreto 15.7.1999, rilevando che erano stati depositati il 10 e il 12 luglio 1979 e cioè tardivamente rispetto alla data di pubblicazione nel Fal della ordinanza di vendita, avvenuta il 25.6.1999.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione IT CA e GA IA NI con due motivi, resistiti dal fallimento della società IV, che ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il controricorso il curatore del fallimento IV ha invocato la cessazione della materia del contendere ed eccepito la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti, assumendo che con decreto 13.10.1999 il giudice delegato aveva trasferito il complesso immobiliare già aggiudicato alla società Valtur s.p.a.. E ciò per il fatto che tale provvedimento aveva reso immodificabile ed irrevocabile quello di aggiudicazione, oggetto di reclamo ex art. 26 L.F. - e poi di ricorso per cassazione - del quale le ricorrenti avevano chiesto la revoca, non più conseguibile, una volta che i supposti vizi di quell'atto si erano trasferiti su quello successivo, verso il quale le censure avrebbero dovuto essere esercitate. La richiesta non può essere accolta, sia perché non è dato conoscere la sorte del decreto di trasferimento, se sia stato o meno impugnato e quale sia stata la statuizione eventuale del giudice della impugnazione, sia perché non è questa la sede in cui possa discutersi della sua validità ed efficacia e delle sue connessioni con l'atto di aggiudicazione e con i precedenti atti della procedura di liquidazione, in quanto estraneo al thema decidendum. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano il vizio di costituzione del giudice;
la violazione dell'art.669 terdecies c.p.c, dell'art.51 n.4 c.p.c., degli artt. 7 e 10 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e degli artt. 3, 10, 24 e 25 Cost.. Lamentano che a far parte del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato sia stato il giudice delegato, autore dell'ordinanza di vendita, in contrasto con quanto dispone l'art. 669 terdecies c.p.c. e allo stesso art. 25 n.1 L.F., che, pur prevedendo che tale giudice riferisca al tribunale "su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio", non implica che egli giudichi, potendo la relazione essere svolta da esterno all'organo giudicante. Diversamente interpretato, l'art. 25 n.1 L.F. risulterebbe costituzionalmente illegittimo, violando l'art. 3, per disparità di trattamento tra utenti della giustizia, l'art. 24, per il difetto di terzietà del giudice, tale da compromettere la efficacia della difesa, l'art. 25, per conflitto di interessi del giudice - tanto più a cagione della normativa sulla responsabilità dei magistrati ai sensi della legge 117/1988 - il quale, avendo conosciuto del processo, deve rispondere in sede di reclamo delle proprie scelte decisorie.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., per illogicità del provvedimento impugnato, e degli artt. 490 c.p.c. e 108 L.F., per avere il giudice di merito omesso di indicare la data della affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario procedente e di specificare se il Fal, sul quale era stato pubblicato, fosse quello di Genova - dove la vendita avrebbe dovuto eseguirsi - o di Sassari, sede degli immobili. La mancata indicazione della data dell'affissione costituirebbe vizio in procedendo ed essendo il procedimento di pubblicità a formazione complessa, nel senso che non può ritenersi attuato sino a quando non sono stati compiuti tutti gli atti che lo compongono, il dies a quo per il reclamo non sarebbe mai sorto, a causa della ignota data della affissione, che avrebbe impedito la legale conoscenza dell'atto. La censura è infondata sotto tutti i profili considerati. Quanto al primo motivo, va rilevato che la imparzialità ed indipendenza del giudice sono dati acquisiti nel vigente ordinamento italiano tra i principi costituzionali attraverso gli artt. 25 e 101 cpv. Cost. - prima ancora che in quelli del sistema processuale
(artt. 51 ss. c.p.c.), sicché, in riferimento ad esse, la normativa invocata per la salvaguardia dei diritti dell'uomo costituisce la affermazione di valori per nulla estranei all'ordinamento interno. Con riguardo alla fattispecie del giudice che abbia partecipato al procedimento, la normativa processuale, all'interno del generale sistema dei richiamati artt. 51 ss. c.p.c. - allargato alla ipotesi considerata dall'art. 669 terdecies cpv. c.p.c., relativa alla reclamabilità del collegio dei provvedimenti resi in materia cautelare - volto a tutelare la predetta imparzialità, riconosce quale unico impedimento, attesa la tassatività delle situazioni che realizzano l'obbligo della astensione, quella di aver "conosciuto quale magistrato in altro grado del processo"; e in tal caso, nello stabilire quell'obbligo, attribuisce, quale rimedio esclusivo alla sua inosservanza, la facoltà a ciascuna delle parti della ricusazione (artt. 52, 53, 54 c.p.c.). Pertanto, al di fuori delle ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, da porlo nella condizione sostanziale di parte, tale da determinare la nullità della sentenza per la violazione del principio "nemo iudex in causa propria", la inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di assicurare la imparzialità, ma secondo i livelli apprezzati discrezionalmente dal legislatore con l'art.51, non produce altro effetto che la possibilità della ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento (Cass. 5734/1999; 6143/1996).
Nè sono riferibili al processo civile situazioni del processo penale, sulle quali il giudice delle leggi è intervenuto ripetutamente (Corte Cost. 432/1995; 115/1996; 131/1996; 326/1997), giacché le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile non consentono di trasporre sic et simpliciter in quest'ultimo le considerazioni relative al primo e in particolare alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p.; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva (Corte Cost. 363/1998; 304/1998; 234/1998; 351/1997; 148/1996), con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità; per cui la partecipazione del giudice delegato, quale relatore al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro provvedimenti del medesimo giudice, ancorché di natura giurisdizionale, trova la sua ragione nel predetto principio di concentrazione processuale e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura e pertanto non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 n.4 c.p.c. (Cass. 1209/1992). Nè può prospettarsi l'interesse del giudice alla causa, sotto il profilo che egli, in sede di reclamo avverso suoi provvedimenti, risponde delle sue scelte decisorie ed è impegnato a difenderle, in relazione alla normativa sulla responsabilità dei giudici, ai sensi della L.117/1988, non derivando siffatta responsabilità dalla semplice riforma del provvedimento reclamato, mentre la partecipazione al giudizio di reclamo è persino considerata utile dalla legge (art. 25 n.1 L.F.), per la più sopra considerata peculiarità della disciplina fallimentare, che ha indotto in più occasioni il giudice delle leggi a disattendere le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 51 n.4 c.p.c., 23, 25 n.1 e 26 L.F., in relazione alla composizione dei collegi in sede di reclamo, nonché dell'art. 99 L.F., nella parte in cui consente al giudice delegato di svolgere le funzioni di giudice istruttore della causa di opposizione a stato passivo (Corte Cost. 304/1998; 94/1975;
158/1970); per cui la situazione di incompatibilità che avrebbe potuto legittimare la ricusazione non è profilabile nemmeno in astratto.
Ancor meno è condivisibile la tesi secondo cui l'art. 25 n.1 L.F., prevedendo il potere dovere del giudice di riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio, non implica la sua partecipazione al momento della decisione, essendo la sua relazione svolta da esterno all'organo giudicante. Tale interpretazione, chiaramente proposta per la supposta esigenza di reductio ad legitimatem, è contraria non solo al tenore della norma predetta ma all'intero sistema processuale ordinario, che non conosce la ipotesi del giudice che riferisca, senza potere decisorio, ad un organo collegiale di cui faccia parte. Ma infondato è anche il secondo motivo, che per quanto attiene alla denunzia del vizio motivazionale è persino inammissibile, essendo stato il mezzo di gravame proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., ne' ricorrendo la ipotesi della motivazione del tutto omessa o apparente.
Quanto alle violazioni degli artt. 490 c.p.c. e 108 L.F., la doglianza non ha pregio alcuno, giacché è del tutto irrilevante, ai fini della inammissibilità del reclamo, come dichiarata dal tribunale con il decreto impugnato, la mancata indicazione in tale provvedimento della data di affissione dell'ordinanza di vendita nell'albo dell'ufficio giudiziario, ivi risultando quella della pubblicazione nel Fal, alla prima successiva, tanto da consentire di valutare la effettiva decorrenza del termine per il reclamo avverso la ordinanza predetta, posto che esso è stato fatto decorrere da quella pubblicazione o non dalla affissione;
mentre la mancata indicazione della provincia - Genova a Sassari - del Fal si appalesa obiettivamente insignificante sul piano giuridico, non essendosi controverso della erroneità della pubblicazione, che avrebbe potuto costituire vizio in procedendo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L. 3.330.000= di cui L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in L. 330.000= di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2001