Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, in applicazione della disciplina del reato continuato, può determinare la pena in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reatoLucia Fuccio Sanzà · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico[1], il giudice dell'esecuzione ben poteva quantificare la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 1321
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 46745/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA CE N. IL 23/01/1961;
avverso l'ordinanza n. 20/2012 TRIBUNALE di CHIAVARI, del 16/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele: rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, EL AR EN, avverso la ordinanza in data 16 maggio 2012, con la quale il Tribunale di Chiavari, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva disposto l'applicazione dell'istituto della continuazione tra una serie di condanne irrevocabili.
Il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della continuazione con riferimento a 12 sentenze di condanna per numerosissime rapine ed altro, commesse fra il 2004 e il 2007.
Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione e, assunto come reato più grave per la pena base, quello giudicato con sentenza del 13 marzo 2008, del Gup di Lucca, aveva proceduto a calcolare su tale pena, già ridotta per il rito abbreviato, gli aumenti in relazione a tutti gli altri reati giudicati, anch'essi calcolati in misura ridotta per il rito abbreviato.
La pena complessiva veniva fissata in anni 28, mesi 1 e giorni 20 di reclusione, oltre alla multa di Euro 10.986.
Questa Corte di Cassazione aveva ritenuto, in primo luogo, infondata la doglianza del ricorrente che aveva sostenuto come, ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, dovesse applicarsi il criterio, previsto invece per la fase di cognizione, secondo cui la riduzione per il rito abbreviato deve seguire e non precedere il calcolo della pena dipendente dagli aumenti per i reati unificati nel vincolo della continuazione.
È vero invece, ha sostenuto la Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, che bene aveva fatto il giudice dell'esecuzione a individuare la pena per il reato base e gli aumenti per continuazione, tutti già singolarmente ridotti del terzo dovuto al rito abbreviato.
La Cassazione aveva anche ritenuto infondato l'ulteriore motivo di ricorso con il quale la difesa aveva sostenuto che l'aumento di pena per la continuazione non avrebbe potuto essere superiore ad un terzo della pena individuata per il reato base, sia pure riconsiderata nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato. Nella sentenza della prima Sezione di questa Corte si è, infatti, posto in evidenza la chiarezza del dato normativo ricavabile dall'art. 81 c.p., comma 4 secondo cui, per i recidivi reiterati, l'aumento di pena per la continuazione "non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". Si è, cioè, posto in evidenza che il giudice dell'esecuzione, per il quale pure opera il precetto in questione, nel fissare l'aumento per i reati in continuazione nei confronti di un recidivo reiterato, non può aumentare in misura inferiore a un terzo della pena per il reato base: ciò che significa che è tenuto ad aumentare in misura uguale o superiore a quella di un terzo della pena fissata per il reato base: con il limite complessivo previsto dai commi uno e tre dell'art. 81, secondo cui l'aumento in questione non può comunque produrre un effetto peggiore del cumulo materiale delle pene e non può superare la soglia del triplo della pena prevista per il reato base.
Infine la Cassazione aveva ritenuto fondato - e in tali limiti operato l'annullamento con rinvio - il motivo di ricorso con il quale era stata lamentata la violazione del principio del necessario scioglimento - ad opera del giudice dell'esecuzione che si trovi a valutare la continuazione fra più condanne, tra le quali ve ne sia una o più che comprenda, al proprio interno, il riconoscimento della continuazione - della continuazione già riconosciuta in occasione della emissione delle singole sentenze di condanna. Inoltre il giudice di legittimità aveva censurato la mancata indicazione dei criteri seguiti dal giudice nella determinazione degli aumenti in continuazione.
Il giudice dell'esecuzione procedeva dunque, in sede di rinvio, ad individuare la pena per il reato base, già diminuita per il rito abbreviato, nonché l'aumento per ciascun reato satellite, anch'esso già diminuito per il rito abbreviato, e perveniva alla individuazione della pena complessiva, col criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., di anni 30 di reclusione ed Euro 5620 di multa. Deduce il ricorrente la illegittimità del computo eseguito dal giudice dell'esecuzione che, dando attuazione dei principi della sentenza di annullamento della Cassazione, era pervenuto ad un risultato più sfavorevole rispetto al primo giudice investito. Inoltre, denuncia la violazione degli artt. 442 e 671 c.p.p. in ragione del fatto che il riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di un cumulo giuridico di pene ad opera del pubblico ministero, non avrebbe dovuto portare ad un risultato uguale o, addirittura, più sfavorevole.(Cass. n. 2884 del 1995, rv 201748). In terzo luogo lamenta la violazione dell'art. 81 c.p., comma 4, norma che, secondo il ricorrente, dovrebbe comportare un limite nella determinazione dell'aumento per continuazione pari a un terzo della pena per il reato base (sent. Cass. n. 9313 del 2011). Inoltre il difensore ricorda la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 2007 del 2010) secondo cui la diminuzione per il rito abbreviato deve seguire e non precedere il calcolo della pena per il reato continuato.
In conclusione, il ragionamento del difensore avrebbe portato ad individuare la pena complessiva nella misura massima di anni 14 e giorni 28 di reclusione oltre la multa.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato deve essere rigettato.
A norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso.
Nel caso di specie, come sopra posto in evidenza, la prima Sezione di questa Corte, con la sentenza del 20 ottobre 2011, di annullamento con rinvio, ha fissato il principio - mutuato dalla sentenza n. 42316 del 2010 alla quale ha operato un richiamo - secondo cui, in sede di esecuzione, sotto ogni profilo - sia relativamente al delitto base, che ai reati satellite - la riduzione dell'art. 442 c.p.p., comma 2, precede (e non segue) la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare per il reato continuato e, pertanto, a fortiori, necessariamente, pure, precede la eventuale applicazione del criterio moderatore nel caso che la succitata somma ecceda il limite del cumulo giuridico.
Inoltre, nella stessa sentenza, è stato affermato il principio in base al quale l'art. 81 c.p., comma 4 fissa il limite "minimo" (un terzo della pena per il reato più grave) e non il limite "massimo" per l'aumento di pena che il giudice dell'esecuzione deve stabilire, nell'applicare la continuazione al recidivo reiterato. Due sono, dunque, i principi di diritto enunciati dalla Cassazione a fondamento della statuizione di rigetto dei correlati motivi di ricorso, e in relazione di essi, avendo, oltretutto, il giudice del rinvio realizzato un perfetto allineamento, non è più ammessa una nuova doglianza, da parte del difensore dell'impugnante, che valga a riaprire la discussione sul tema.
In altri termini vanno dichiarate inammissibili le censure con le quali il ricorrente nuovamente ripropone la già dibattute questioni sul momento in cui debba essere calcolata la diminuzione dovuta al rito abbreviato, da parte del giudice dell'esecuzione, e quella sulla interpretazione dell'art. 81 c.p., comma 4. Restano da esaminare le doglianze a proposito del fatto che il calcolo del giudice dell'esecuzione avrebbe comportato un risultato più sfavorevole rispetto alla decisione del primo giudice dell'esecuzione investito e comunque non più favorevole rispetto al cumulo giuridico operato dal pubblico ministero.
Sotto il primo profilo deve osservarsi che la doglianza risulta del tutto generica, non richiamando alcuna violazione di legge specifica. D'altra parte è evidente che il risultato conseguito dinanzi al primo giudice dell'esecuzione non si è mai consolidato ed anzi, proprio in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, quel provvedimento è stato annullato e non può costituire termine di comparazione per rivendicare un risultato non modificabile in peggio in sede di impugnazione.
In ordine alla seconda questione deve osservarsi, come già posto in evidenza nella sentenza di annullamento con rinvio, che il limite massimo nella determinazione degli aumenti per continuazione, oltre a quello stabilito nell'art. 81 c.p., comma 1 (il triplo della pena fissata per il reato base) è dato dal cumulo materiale delle pene, essendosi in tal senso espressamente pronunciato il legislatore con l'art. 81 c.p., comma 3. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione può determinare la pena in applicazione della disciplina del reato continuato in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione, con le singole sentenze prese in considerazione (Sez. 1, Sentenza n. 12894 del 07/03/2008 Cc. (dep. 26/03/2008) Rv. 239655). Nel caso di specie, il cumulo delle pene derivanti dalle condanne, come effettuato dal pubblico ministero nel provvedimento citato a pagina quattro della sentenza di annullamento della Cassazione, pari ad anni 30 di reclusione, non risulta ovviamente superato in peggio ma solo uguagliato dal cumulo giuridico operato in sede di continuazione.
Tale conclusione appare in linea con la giurisprudenza sopraccitata, alla quale si presta piena adesione, ritenendosi non condivisibile - perché non in linea col dettato normativo e neppure imposto da considerazioni di ordine sistematico - il diverso principio, evocato dal ricorrente, secondo cui il cumulo giuridico delle pene derivante dalla continuazione dovrebbe risultare sempre inferiore al cumulo delle pene derivante dalla applicazione degli artt. 73 e 78 c.p.. Si tratta di una affermazione isolata nella giurisprudenza che, al contrario, con costanza osserva che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione criminosa, è tenuto, per il computo degli aumenti di pena, a non applicare una pena che "superi" la somma delle singole condanne (Sez. 1, Sentenza n. 48833 del 09/12/2009 Cc. (dep. 21/12/2009) Rv. 245889; Conformi, sotto tale specifico profilo, N. 31429 del 2006 Rv. 234887, N. 12704 del 2008 Rv. 239376; Rv. 239376, Rv. 234887).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014