Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può determinare la pena in applicazione della disciplina del reato continuato in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 12894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12894 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 715
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 029180/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ST N. IL 30/07/1974;
avverso ORDINANZA del 23/04/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli per la inammissibilità. La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che - accogliendo parzialmente l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da DI IA - ha rideterminato la conseguente pena complessiva in misura pari al cumulo materiale delle pene inflitte per i singoli episodi;
visto il ricorso con cui il difensore deduce violazione di legge, sull'assunto della necessaria rideterminazione della pena in termini più favorevoli rispetto al cumulo materiale, ed, in subordine, vizio di motivazione per inadeguatezza della giustificazione adottata dal giudice dell'esecuzione a sostegno della propria decisione, con esclusivo riferimento "al singolo disvalore dei reati satelliti già sanzionati in concreto con pena singolarmente tenue";
ritenuta l'infondatezza del ricorso, atteso che, in difformità da quanto ritenuto dalla citata sentenza di questa stessa sezione 11.5.1995, Ced Cass., rv. 201.748, la determinazione della pena in misura pari alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione è espressamente prevista e consentita dall'art. 671 c.p.p., comma 2, e rilevato che il giudice dell'esecuzione ha congruamente motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale con riferimento, oltre che al disvalore dei singoli reati-satellite (serie di furti aggravati commessi da soggetto recidivo), alla particolare tenuità delle pene per ciascuno di essi inflitte in sede di cognizione, così conformandosi a quanto statuito da Cass., sez. 1^, 10 12 1996 Marra, pure citata dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008