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Sentenza 25 ottobre 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 43284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43284 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI AW nato il [...]:uv\ 00 1‘1°J (1-"f2-Dc2) avverso la sentenza del 12/01/2023 della C:ORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DO EN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 12/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data 21/12/2020, che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato AW NE alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa comunicazione della anticipazione dell'orario della udienza. Evidenzia che il giudice di prime cure all'udienza del 21/12/2020 anticipava la trattazione del procedimento alle ore 11.50, benché all'udienza del 9/10/2020 fosse stato disposto il rinvio alle ore 12.30; che solo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43284 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 per una fortuita coincidenza partecipava all'udienza il sostituto processuale. Ritiene che la pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Fermo delle cause trattate il 21/12/2020 con i relativi orari non può sostituire la comunicazione all'imputato; che lo stesso difensore, peraltro di diverso foro, una volta stabilito il rinvio in udienza, non è tenuto a controllare eventuali cambiamenti di orario in cancelleria;
che la presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia in udienza non sana la nullità assoluta determinatasi, posto che l'indebita anticipazione dell'orario di trattazione del processo ha impedito all'imputato di parteciparvi e di esercitare in concreto il diritto di difesa, chiedendo ad esempio di rendere spontanee dichiarazioni;
che, se anche non si volesse ritenere assoluta ai sensi dell'art. 178 cod. proc. peri, la nullità, questa è stata tempestivamente eccepita con l'atto di appello. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell"art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-b4s cod. pen. Rileva che la motivazione sul punto è manifestamente illogica, specie tenuto conto della circostanza per cui il giudice di primo grado aveva valutato il fatto di particolare tenuità, ritenendo l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen.; che, dunque, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale è generica e non si fonda sulla specificità del caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio di difesa, equivale ad omessa citazione (Sezione 3, n. 51578 del 2/3/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01, in un caso nel quale, a seguito della omessa citazione dell'imputato per la data originariamente fissata, la nuova udienza era stata fissata per le ore 11.00 ed il difensore era stato regolarmente avvisato;
all'udienza di rinvio il dibattimento, tuttavia, aveva preso avvio,, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9.18, per concludersi alle ore 10.30. Negli stessi termini, Sezione 5, n. 3849 del 23/9/2014, Traore, Rv. 262676 - 01, in un caso in cui la prima udienza dibattimentale, fissata alle ore 12.00, era stata celebrata alle 10.08, designando un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed era stata dichiarata la contumacia dell'imputato). È stato, altresì, affermato (Sezione 1, n. 18328 del 15/11/2022, Chiulli, in motivazione) che il provvedimento di 2 anticipazione, invece, «non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sezione 2, n. 8729 del 12/11/2019, Libri, Rv. 278426 - 01). Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il sostituto processuale del difensore di fiducia partecipò all'udienza di primo grado celebrata in anticipo rispetto all'orario stabilito dal provvedimento con cui era stata rinviata la precedente udienza e che l'imputato, dichiarato assente, non aveva diritto ad alcun avviso. Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata. Del resto, nemmeno il difensore ebbe a manifestare l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, proponendo in ricorso tale evenienza come meramente eventuale, per cui non è dato desumere il pregiudizio del diritto di difesa che si sarebbe verificato. 1.2 Coglie, invece, nel segno il secondo motivo: certamente i presupposti su cui si fonda la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono diversi da quelli fondanti la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.; tuttavia, la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per cui si è discostata da quanto accertato nel primo grado di giudizio (con specifico riferimento al numero dei capi contraffatti in sequestro ed al più che modesto valore economico). In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che «il delitto di ricettazione va tuttavia ricondotto, stante il numero non ingente di capi sequestrati e il loro conseguente scarso valore economico, all'ipotesi meno grave di cui al secondo comma dell'art. 648 cp», mentre quello di appello ha valutato che «i fatti non possono ritenersi di particolare tenuità, l'imputato è infatti stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed era intento a porre in commercio tali prodotti contraffatti, elementi questi che escludono l'esiguità del danno». Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è lacunosa, per cui deve essere integrata. P. Q. NII. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DO EN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 12/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data 21/12/2020, che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato AW NE alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa comunicazione della anticipazione dell'orario della udienza. Evidenzia che il giudice di prime cure all'udienza del 21/12/2020 anticipava la trattazione del procedimento alle ore 11.50, benché all'udienza del 9/10/2020 fosse stato disposto il rinvio alle ore 12.30; che solo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43284 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 per una fortuita coincidenza partecipava all'udienza il sostituto processuale. Ritiene che la pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Fermo delle cause trattate il 21/12/2020 con i relativi orari non può sostituire la comunicazione all'imputato; che lo stesso difensore, peraltro di diverso foro, una volta stabilito il rinvio in udienza, non è tenuto a controllare eventuali cambiamenti di orario in cancelleria;
che la presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia in udienza non sana la nullità assoluta determinatasi, posto che l'indebita anticipazione dell'orario di trattazione del processo ha impedito all'imputato di parteciparvi e di esercitare in concreto il diritto di difesa, chiedendo ad esempio di rendere spontanee dichiarazioni;
che, se anche non si volesse ritenere assoluta ai sensi dell'art. 178 cod. proc. peri, la nullità, questa è stata tempestivamente eccepita con l'atto di appello. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell"art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-b4s cod. pen. Rileva che la motivazione sul punto è manifestamente illogica, specie tenuto conto della circostanza per cui il giudice di primo grado aveva valutato il fatto di particolare tenuità, ritenendo l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen.; che, dunque, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale è generica e non si fonda sulla specificità del caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 1.1 II primo motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio di difesa, equivale ad omessa citazione (Sezione 3, n. 51578 del 2/3/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01, in un caso nel quale, a seguito della omessa citazione dell'imputato per la data originariamente fissata, la nuova udienza era stata fissata per le ore 11.00 ed il difensore era stato regolarmente avvisato;
all'udienza di rinvio il dibattimento, tuttavia, aveva preso avvio,, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9.18, per concludersi alle ore 10.30. Negli stessi termini, Sezione 5, n. 3849 del 23/9/2014, Traore, Rv. 262676 - 01, in un caso in cui la prima udienza dibattimentale, fissata alle ore 12.00, era stata celebrata alle 10.08, designando un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed era stata dichiarata la contumacia dell'imputato). È stato, altresì, affermato (Sezione 1, n. 18328 del 15/11/2022, Chiulli, in motivazione) che il provvedimento di 2 anticipazione, invece, «non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sezione 2, n. 8729 del 12/11/2019, Libri, Rv. 278426 - 01). Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il sostituto processuale del difensore di fiducia partecipò all'udienza di primo grado celebrata in anticipo rispetto all'orario stabilito dal provvedimento con cui era stata rinviata la precedente udienza e che l'imputato, dichiarato assente, non aveva diritto ad alcun avviso. Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata. Del resto, nemmeno il difensore ebbe a manifestare l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, proponendo in ricorso tale evenienza come meramente eventuale, per cui non è dato desumere il pregiudizio del diritto di difesa che si sarebbe verificato. 1.2 Coglie, invece, nel segno il secondo motivo: certamente i presupposti su cui si fonda la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono diversi da quelli fondanti la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.; tuttavia, la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per cui si è discostata da quanto accertato nel primo grado di giudizio (con specifico riferimento al numero dei capi contraffatti in sequestro ed al più che modesto valore economico). In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che «il delitto di ricettazione va tuttavia ricondotto, stante il numero non ingente di capi sequestrati e il loro conseguente scarso valore economico, all'ipotesi meno grave di cui al secondo comma dell'art. 648 cp», mentre quello di appello ha valutato che «i fatti non possono ritenersi di particolare tenuità, l'imputato è infatti stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed era intento a porre in commercio tali prodotti contraffatti, elementi questi che escludono l'esiguità del danno». Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è lacunosa, per cui deve essere integrata. P. Q. NII. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.