Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. (Nella fattispecie, in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30).
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L'anticipazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'ora prefissata e comunicata alle parti, senza che l'imputato sia stato notiziato della variazione di orario e posto in condizioni di intervenire, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La mancata comunicazione all'imputato della variazione dell'orario di udienza è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione, in quanto ne preclude l'esercizio del diritto di comparire, che compete in ogni momento, anche in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, all'imputato già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2017, n. 51578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51578 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
515 78 -17 сп А REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 2 marzo 2017 Dott. Elisabetta ROSI Presidente 835 SENTENZA N. Dott. Giovanni LIBERATI Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Alessio SCARCELLA Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Antonella CIRIELLO Consigliere n. 49732 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MI NO, nato IV (Pd) il 12 aprile 1967; avverso la sentenza n. 1984 della Corte di appello di Genova del 17 giugno 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Alberto DE LUCA, del foro de La Spezia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 17 giugno 2015 la Corte di appello di Genova, ha integralmente confermato la decisione assunta dal Tribunale de La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, il precedente il precedente 26 gennaio 2007, e con la quale CR NO era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, per avere, esclusa la fattispecie originariamente contestata di concorso con altri, detenuto a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina, in quantità pari a circa gr 46, tale da consentire la preparazione di circa 250 dosi medie giornaliere. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, assistito dal proprio legale di fiducia, affidandolo a tre motivi di impugnazione. Il primo aveva ad oggetto la ritenuta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., per essere stato trattato il processo di appello avverso il prevenuto anticipatamente rispetto a quanto era stato comunicato alle parti e, pertanto, in assenza sia dello CR che del suo difensore di fiducia. Col secondo motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto, essendo stata esclusa la responsabilità dei soggetti originariamente indicati quali concorrenti nel reato attribuito all'attuale ricorrente, questi era stato condannato per un fatto sostanzialmente diverso rispetto a quello che gli era stato ab origine contestato. Infine, con il terzo motivo di ricorso, lo CR ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto qualificabile il fatto addebitatogli entro i confini della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, sulla base del mero dato ponderale dello stupefacente, in ipotesi accusatoria, da lui detenuto, dovendo, invece, la relativa valutazione prendere in esame una pluralità di indici sintomatici e non la sola quantità dello stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone fondato primo motivo di impugnazione, deve, pertanto, essere accolto. Osserva, preliminarmente, la Corte che, avendo ad oggetto la censura formulata dal ricorrente un vizio di legittimità determinatosi, secondo quanto 2 riportato dalla difesa dello CR, in relazione alle modalità di celebrazione del giudizio di appello, trattandosi cioè, come sul dirsi, di un vizio in procedendo, le attribuzioni di questa Corte comportano un diretto accesso agli atti del processo, essendo questo giudice, ancorché di legittimità, dotato di competenza giurisdizionale rispetto al "fatto processuale" (fra le tante, in tal senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n. 8521). Ciò rilevato, osserva il Collegio che, alla luce dei verbali di udienza diligentemente allegati dal ricorrente all'atto introduttivo del presente giudizio, risulta la circostanza che effettivamente essendo stata differita la celebrazione della udienza relativa al gravame proposto dall'odierno imputato relativamente alla sentenza emessa ai suoi danni dal Tribunale de La Spezia rispetto alla data in cui tale udienza era stata fissata di fronte alla Corte di appello ligure e che ciò era avvenuto a cagione della omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio per la data originariamente fissata la nuova udienza di fronte alla Corte territoriale era stata fissata, per come emerge dalla copia del verbale della udienza del 8 aprile 2015, prodotta da parte ricorrente, per il 17 giugno 2015 alle ore 11; di ciò era stato dato avviso al difensore del prevenuto. Per quanto risulta dall'esame del successivo verbale della udienza, appunto del 17 giugno 2015, il giudizio a carico dello CR è stato AV chiamato di fronte alla Corte di appello ligure non alle ore 11, come si sarebbe dovuto, ma, nella assenza sia dell'imputato che del suo difensore di fiducia, alle ore 9 e 18 minuti, per essere successivamente definito, quello stesso giorno, con la lettura del dispositivo della sentenza ora impugnata, adempimento avvenuto alle ore 10 e 30 minuti. Solo alle ore 10 e 45 minuti del 17 giugno 2015si è presentato di fronte alla Corte territoriale il difensore dell'imputato, peraltro più che tempestivamente rispetto all'orario di convocazione delle parti apud judicem, segnalando il fatto che il processo era stato celebrato prima dell'ora in cui lo stesso risultava essere stato fissato. Così stando le cose è evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato dallo CR, stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a suo carico ante tempus. Si tratta di una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in tal senso essendo perciò irrilevante il fatto che essa non sia stata immediatamente eccepita dal difensore dell'imputato 3 nominato dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. -in quanto, in sostanza, derivante dalla omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile, se non con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato, del diritto di difesa dell'imputato (così: Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 marzo 2016, n. 12641; per una fattispecie in tutto identica alla presente cfr.: Corte di cassazione, Sezione penale, 27 gennaio 2015, n. 3854). Assorbiti ovviamente i restanti motivi di ricorso, la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, per la nuova celebrazione del giudizio di gravame a carico dell'imputato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ThrelkeRos (Elisabetta ROSI) (Andrea GENTILI) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2017 IL CANCELLIERE Luana Marian 4