Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. (Fattispecie in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10, 08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.).
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L'anticipazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'ora prefissata e comunicata alle parti, senza che l'imputato sia stato notiziato della variazione di orario e posto in condizioni di intervenire, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La mancata comunicazione all'imputato della variazione dell'orario di udienza è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione, in quanto ne preclude l'esercizio del diritto di comparire, che compete in ogni momento, anche in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, all'imputato già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2620
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1750/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO DY N. IL 09/03/1979;
avverso la sentenza n. 8/2011 TRIBUNALE di ASTI, del 19/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in perdona del Dot. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19.3.13 il Giudice monocratico del Tribunale di Asti confermava a carico di AO DY la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Asti,in data 14.12.10,con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di lesioni-ascrittogli ai sensi dell'art. 582 c.p. - in pregiudizio di IZ ME, (che era stato colpito con una testata al volto, riportando lesioni guaribili in gg. 20), alla pena di Euro 516,00 di multa, ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 2.700,00 oltre Euro 1.300,00 per danno morale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1 - inosservanza di norme processuali.
A riguardo la difesa rilevava che essendo stata fissata l'udienza del 18.10.2011, alle ore 12,00 innanzi al Tribunale, il giudice procedente aveva dato corso alla trattazione del procedimento alle ore 10,08,designando un difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4, e dichiarando la contumacia dell'imputato, e aveva disposto il rinvio ad altra udienza, senza disporre alcuna notifica dell'avviso all'imputato.
In tal senso rilevava la violazione dell'art. 179 c.p.p., richiamando i principi giurisprudenziali (Cass. Sez. 5^, 23.9.08 n. 39843) e rilevava la nullità della dichiarazione di contumacia, intervenuta in un momento nel quale non poteva essere verificata la mancata comparizione dell'imputato, evidenziando la mancata notifica dell'avviso di udienza successivo.
Richiamava altresì l'art. 420 quater c.p.p., citando Cass. 4^, 22.11.11 - e Sez. 6^, 26.2.09, n. 14376.
2 - deduceva con ulteriore motivo il difetto della motivazione in ordine alle richieste di riduzione della pena per concessione delle attenuanti generiche.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso è dotato di fondamento.
Invero è da ritenere sussistente la dedotta violazione di legge,relativa alla dichiarazione di contumacia dell'imputato, dal momento che come è dato desumere dal decreto di citazione a giudizio, e dal verbale dibattimentale richiamato dalla difesa nella specie, risulta che alla data fissata per la prima udienza dibattimentale, il giudice aveva aperto il dibattimento in orario antecedente a quello indicato nel decreto di citazione. Risulta in tal senso viziata la dichiarazione di contumacia dell'imputato,non essendo stata verificata la mancata comparizione dello stesso, nell'ora prestabilita nell'atto di citazione. A riguardo va evidenziato il pertinente richiamo reso dalla difesa del ricorrente ai canoni giurisprudenziali di questa Corte, laddove stabilisce che integra la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore (Cass. Sez. 5^ n. 39843 del 23.9.08 - RV241738). Ugualmente risulta la violazione di legge denunciata per il mancato avviso della data fissata per la nuova udienza a seguito del rinvio del dibattimento,secondo quanto stabilito con sentenza di questa Corte (Sez. 6^, del 26.2.2009, n. 14376 - RV243260-) atteso che l'omessa notifica all'imputato non comparso ma non ancora dichiarato contumace,dell'ordinanza di rinvio del dibattimento è causa di nullità assoluta.
Conseguentemente deve essere pronunziato l'annullamento della impugnata sentenza,con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice di appello,restando assorbita dai suddetti rilievi l'ulteriore censura articolata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015