Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA се TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 0 3 1 0 6 0 3 M IN NOME DEL TOP ONE CA LA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 4572/99 Cron.7150 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud.20/06/02 Dott. Antonio MERONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI GI, FI LA, in proprio e nella qualità di eredi do LA AR, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASOTTO MOGLIAZZA GI FRANCESCO, difesi dagli avvocati BIASOTTI MOGLIAZZA GI FRANCESCO, SBORDONE LUIGI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 85/97 della Commissione 2845 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 09/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato LEVATO (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LE PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti i successivi;
in subordine l'accoglimento di tutti i motivi escluso il rigetto del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro - Successioni di Napoli,con atto notificato in 7.5.1983, ingiungeva a IE RO, IE NI,IE LA e ST RI - nella loro qualità di eredi di IELE, deceduto il 10.7.1959 - di pagare la complessiva somma di £.
6.508.360 a titolo di interessi di mora nella misura semestrale del 3% dal 16.3.1961 al 4.12.1963 sulla imposta principale di successione. I ricorsi proposti dai contribuenti venivano rigettati dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con decisione n.7392/11/89,sul rilievo per un verso della applicabilità nella specie del disposto dell'art. 1 della L. n.29/1961,istitutiva degli interessi di mora sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari e quindi anche sul ritardato pagamento della imposta di successione;
e,per l'altro, della tardività della istanza di condono ex L.839/1973. L'appello avverso tale decisione, proposto da IE NI, IE LA e ST RI,in proprio e quali eredi di IE LE, veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.85/6/97,pronunciata il 5.12.1997 e depositata il 9.1.1998. I Giudici di secondo grado rilevavano la inammissibilità o comunque la irricevibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado,perché l'atto d'ingiunzione sarebbe stato impugnato non per vizi suoi propri ma per motivi afferenti ad un precedente atto di liquidazione dell'imposta di successione, risalente all'aprile del 1961,con il quale l'imposta era stata 1 determinata in £.73.500.000; nel merito,poi, quanto alla decorrenza degli interessi moratori,pretesi dall'Erario ex L.n.29/1961, ritenevano che la stessa dovesse farsi risalire a tale data( aprile 1961),in cui,per effetto della liquidazione, il credito erariale doveva considerarsi divenuto oltre che certo e liquido anche esigbile. Peraltro, la CTR rimetteva gli atti all'Ufficio per le relative operazioni di ricalcolo. Ricorrono congiuntamente per cassazione IE NI e IE LA,in proprio e quali eredi di ST RI, deceduta il 9.1.1998,con sette motivi di gravame. L'Amministrazione Finanziaria intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo i ricorrenti deducono omessa pronunzia ed omessa motivazione sull'eccezione di giudicato sollevata con memoria 14.7.1997 e,correlativamente, violazione dell'art.2909 c.c. I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto alcuno del fatto che fra le stesse parti e sulla medesima pretesa dell'A.F. al pagamento degli interessi moratori sull'imposta principale di successione relativa a IE LE - pretesa dall'A.F. fatta valere con ripetuti atti d'ingiunzione (tutti opposti dagli interessati), fra i quali uno notificato 1'1.2.1975 si era già - determinato un effetto di cosa giudicata. Questa, sarebbe rappresentata dalla non impugnata decisione n.2271 del 12.5.1997 della Commissione Tributaria Centrale(adita dall'Ufficio per la riforma della decisione n.2212/1987 della Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli,dichiarativa della nullità della pretesa tributaria relativa agli interessi di mora sulla imposta della successione IE),di conferma della ora menzionata decisione n.2212/1987 della CT di secondo grado di Napoli. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.11 delle preleggi con riguardo alla L.26.1.1961 n.29. La CTR erroneamente ne avrebbe affermato la efficacia retroattiva,benchè nessuna norma la preveda. Inoltre, erroneamente i Giudici di appello ritenuto avrebbero ritenuto applicabile la relativa disciplina con riguardo al momento in cui l'imposta era stata liquidata:laddove il fatto generatore dell'obbligo di pagamento dell'imposta di successione nella specie doveva essere individuato nella morte del IE - avvenuta nel corso del 1959 - non nella liquidazione della relativa imposta,determinativa solo del termine entro il quale l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Con un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt.64 RD 3270/1923;1 e 2 L.n.29/1961; 1282,1224,1206,1207 e 1219 c.c.,per non avere i Giudici di appello considerato che essendo stata - tempestivamente pagata,in data 4.12.1963 e senza riserva alcuna da parte dell'Ufficio, a titolo di imposta di successione, la somma di £. 43.309.185( che l'Ufficio stesso aveva così rideterminata dopo una prima errata liquidazione nella misura di £.65.734.600,di cui all'avviso notificato in data 27.9.1962) l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo a pretendere il pagamento di interessi di mora,non essendo configurabile alcun ritardo nel pagamento imputabile gli eredi IE. 3 سام Con un quarto motivo si deduce omesso esame della domanda di applicabilità del condono ex L.823/1973,questione posta con specifico motivo di appello avverso la decisione dei Giudici di primo grado che sul punto non si sarebbero pronunciati,pur essendovene richiesta nel ricorso introduttivo. Con un quinto motivo si deduce omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado per la mancata convocazione dei ricorrenti all'udienza di discussione. Con un sesto motivo si deduce violazione dell'art. 112 cpc per avere la sentenza impugnata pronunziato oltre i limiti della domanda, laddove ha dichiarato dovuti gli interessi su un'imposta di successione ritenuta peraltro alcun riscontro documentale essere stata liquidata,nel 1961,in - misura( £.73.500.000) superiore a quella(£. 43.309.185) in concreto pretesa dall'Ufficio e fatta valere con l'atto di ingiunzione oggetto del presente giudizio. Con un ultimo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia in particolare, per avere la CTR fondato il proprio convincimento su un atto di liquidazione dell'imposta di successione del 1961 - invece non esistente e comunque non prodotto in atti e benchè non avesse formato oggetto del contendere - l'imponibile al quale ragguagliare gli interessi di mora pretesi dall'Ufficio impositore. Il primo motivo è fondato. R 4 Va premesso che l'eccezione di giudicato risulta essere stata effettivamente posta all'esame dei Giudici di appello con memoria del 14.7.1997, in atti,proprio nei termini riportati dai ricorrenti nell'atto introduttivo di questo giudizio (sicchè deve ritenersi osservato il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione). In allegato a tale memoria risultano altresì prodotte le decisioni emesse dalle Commissioni tributarie nell'altro giudizio,cui si fa analitico richiamo nel motivo di ricorso in esame. MOrbene,su tale eccezione di giudicato esterno la CTR non si è pronunciata,come si ricava in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della sentenza impugnata. Pertanto la fondatezza di tale eccezione( in concreto la esistenza e la portata del giudicato) deve essere verificata - con cognizione piena - da questa Corte,considerato che la stessa,comunque rilevabile ex officio,è stata anche tempestivamente documentata. in sede di merito( Cass.ss.uu.25.5.2001 n.226/su). In effetti,deve riconoscersi che sulla questione qui controversa si è formata la cosa giudicata,posto che la decisione confermata dalla CTC attiene allo stesso contesto ( ingiunzione di pagamento per medesimo titolo, periodo e importo qui in contestazione) ed è stata pronunciata fra le stesse parti( eredi IE da un lato,Amministrazione Finanziaria/Ufficio Registro- Successioni di Napoli,dall'altro). Deve quindi riconoscersi che erroneamente la CTR - che pure risulta avere disposto dei rinvii della duiscussione in attesa della decisione della CTC - 5 ha omesso di rilevare tale situazione, produttiva di effetti,sia processuali che sostanziali, favorevoli - per quanto anzidetto - agli attuali ricorrenti. I quali,del resto, hanno censurato,con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, anche il convincimento della CTR circa la esistenza di un atto di liquidazione dell'aprile del 1961 che avrebbe precluso agli credi IE di impugnare l'ingiunzione in data 7.5.1983( per cui ora è ricorso) per vizi diversi da quelli suoi propri. Sicchè, deve escludersi siasi formato un giudicato interno in ordine alla questione inammissibilità/irricevibilitàdella dei ricorsi introduttivi,preclusivo dell'esame del giudicato esterno invocato dai ricorrenti medesimi. L'accoglimento del primo motivo ha carattere all'evidenza assorbente dei restanti, in ordine ai quali non è pertanto dato pronunciarsi. La sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro,non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito ex art.384 comma primo cpc. Ritiene la Corte,avuto riguardo alle medesime ragioni per le quali è stato accolto il primo motivo,di dovere annullare l'ingiunzione notificata dall'Ufficio del Registro di Napoli in data 7.5.1983 ed impugnata dai contribuenti. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ritiene sussistano giusti motivi per dichiararle compensate relativamente ai due gradi di merito e di dovere invece condannare la intimata Amministrazione al pagamento di quelle del 6 presente grado,che si liquidano a favore dei ricorrenti in complessivi euro 2.100,00di cui euro 2.000,00 per onorari.
PQM
La Corte,accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, annulla l'ingiunzione impugnata. Condanna l'Amministrazione delle Finanze dello Stato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore dei ricorrenti in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari,dichiarando compensate le spese dei gradi precedenti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2002 Il Consigliete estensore Il Presidente B river' IL CANCELLIERE C1 DEPOS IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 3 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio -+-