Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di violazioni al codice della strada, la competenza per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico nel sangue va stabilita -come per il reato di guida in stato di ebbrezza - con riferimento al momento in cui è emesso il decreto di citazione a giudizio, stante il rinvio "quoad poenam" che il D.L. n. 151 del 2003 per la contravvenzione in oggetto fa alla sanzione prevista per la guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2006, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/12/2006
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1505
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 010816/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIFIRENZE;
nei confronti di:
1) FE UR, N. IL 04/05/1947;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 GIUDICE DI PACE di PISA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. IANNELLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
OSSERVA
Con sentenza del 13/12/2004 il Giudice di Pace di Pisa dichiarava FE IZ colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, e di quello previsto dal comma 6 del medesimo testo normativo e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di ammenda. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze deducendo che, a norma del D.L. 27 giugno 2001, n. 151, art. 5 (rectius: 203), il quale aveva reintrodotto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 186, la pena dell'arresto e dell'ammenda, la competenza per materia in ordine alle contravvenzioni dette apparteneva al Tribunale e non al Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato dal P.G. impugnante, il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 5, ha apportato modificazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, reintroducendo per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza la pena dell'arresto e dell'ammenda e, così, abolendo quanto previsto in ordine al trattamento sanzionatorio dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. c).
Il D.L. citato ha pure stabilito al comma 7, che, "in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2". La L. 1 agosto 2003, n. 214, entrata in vigore il 13 agosto 2003, nel convertire il detto Decreto Legge, ha, a sua volta, modificato l'art. 5, di quest'ultimo testo normativo nel senso che ha inserito al comma 2, dopo il primo periodo, le parole "per l'irrogazione della pena è competente il Tribunale". È così venuta meno la competenza del Giudice di Pace cui era stata attribuita dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 2, lett. q). Nel caso di specie, i reati ascritti al FE sono stati commessi il 7/7/2002, quando non era ancora stata emanata la nuova disposizione sulla competenza e sono stati giudicati con sentenza del 13/12/2004, nella vigenza della L. 1 agosto 2003, n. 214. Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria volta a stabilire se la competenza a giudicare in ordine alle violazioni del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commesse in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della nuova normativa spetti al Giudice di Pace ovvero al Tribunale, si è creato sul punto un contrasto giurisprudenziale che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Queste con la sentenza n. 3821/06 del 17- 31/1/2006 hanno affermato il principio che in siffatte ipotesi la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza va determinata con riferimento al momento in cui è emesso il decreto di citazione a giudizio. Il principio non può non valere anche per la contravvenzione di rifiuto dell'accertamento del tasso alcoolemico, stante il rinvio compiuto alla stessa pena di cui al comma 2 dell'art. 186 per la irrogazione della quale è stata fissata la competenza del Tribunale.
Nel caso in esame risulta che, l'atto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace è stato notificato al FE il 23/1/2004, a seguito di autorizzazione del P.M. del 14/1/2004, quindi in data successiva all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative alla diversa competenza dell'organo giudicante.
Appartenendo la competenza al Tribunale, deve essere affermata l'incompetenza a conoscere dei reati del Giudice di Pace che ha emesso la pronuncia nei confronti del FE. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per il prosieguo di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007