Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 6 7 5 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SEZIONE PRIMA CIVILE (03 6 7 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrate R.G.N.7473/99 Presidente Dott. Giovanni OLLA 93192/93 12563/33 Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI 7731 Cron. Consigliere Dott. Massimo BONOMO Cons. Rel. Rep. 1233 Dott. Luigi MACIOCE Ud. 05/12/00 Dott. Sergio Consigliere DI AMATO lie ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSA ДIONE sul ricorso iscritto al n. 7473/99 proposto da: UFFICIO COPIE COMUNE di GROTTAGLIE in persona del Sindaco in carica, elettivamente Richiesta copia studio domiciliato in Roma, L.re Flaminio 46, presso l'avv.Piero G.Relleva, che lo dal Sig... IL SOLE-2.ORE per diritti L. 6062
- ricorrente -
il 14 MAR 2001 rappresenta e difende giusta delega in atti;
IL CANCELL ERE
contro
-NT NA MA TO IA TO AT CA TO NC, in proprio e come eredi di RR IO elettivamente domiciliati in Roma, via Lombardia 14, presso l'avv.Roberto DD663579 4 Angeloni e rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avv.ti NC 日本 OL e Gaetano Pasanisi;
- controricorrenti -
006635:80 nonché sul ricorso iscritto al n. 9317/99 proposto da: -NT NA MA TO IA TO AT _ TO NC, anche quali eredi di RR IO, dom.ti, 2306 2000 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rapp.ti e difesi c.s. - ricorrenti- Rilasciata copia legale al Sig. RELLEVA contro per diritti L. 14000+6 1-7 GIU 2001.. COMUNE di GROTTAGLIE, dom.to, rapp.to e difeso c.s. IL RE - controricorrente- e sul ricorso iscritto al n. 12563/99 proposto da: COMUNE di GROTTAGLIE, dom.to, rapp.to e difeso c.s. [LIRE 10000] CA - ricorrente incidentale-
contro
NT NA MA - TO IA - TO AT - AT981058 TO NC, dom.ti, rapp.ti e difesi c.s. -controricorrenti a ricorso incidentale- tutti avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce- sez.dist. di Taranto n. 395 del 30.12.98. LIRE 2000 CA Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Piero Relleva per il Comune ed udito l'avv. Gaetano Pasanisi per i controricorrenti -ricorrenti ; BE14C322 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo BE140323 Gambardella che ha concluso per il rigetto dei primi cinque motivi, l'accoglimento del sesto e settimo del ricorso principale e del ricorso incidentale dei privati nonché per l'inammissibilità del ricorso incidentale del Comune. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19.10.1983 RR IO, ZI e LI convenivano innanzi al Tribunale di Taranto il Comune di Grottaglie onde ottenere il risarcimento del danno subito per l'irreversibile trasformazione di un loro 2 fondo di mq. 28.129 occupato dal Comune nella primavera di quell'anno ed utilizzato per la realizzazione di strade e di un parcheggio. Costituitosi il Comune, il Tribunale, con sentenza 30.6.93, all'esito di una consulenza che aveva accertato in mq. 11.171, 32 la reale estensione del fondo occupato ed in lire 130.000 a mq. il suo valore venale, condannava il Comune a corrispondere la somma di lire 1.452.230.000 oltre riv ISTAT dal 1983 edrive interessi legali sulla somma rivalutata. La sentenza era impugnata dal Comune di Grottaglie e si costituivano RR IO nonché - per RR ZI e LI, medio tempore deceduti- EN NA MA, anche per il minore OL IA, OL AT e OL NC. All'esito di nuova CTU e di ulteriore supplemento di indagine, l'adìta Corte di Lecce, sez.dist. di Taranto, con sentenza 30.12.98, in parziale riforma della pronunzia appellata, condannava il Comune al pagamento della minor somma di lire 442.472.590 oltre riv. ISTAT dal maggio 1983 al dì della sentenza ed oltre agli interessi legali. Nella motivazione della pronunzia la Corte di Appello precisava:
1. Nella valutazione delle caratteristiche dell'area - al fine di escluderne la edificabilità - non si doveva tenere conto, come insegnato dal S.C., del vincolo preordinato all'esproprio costituito dalla previsione del PRG della destinazione delle aree a viabilità e parcheggi.
2. Una volta accertata ut supra la natura edificatoria delle aree, si sarebbe pur sempre potuta dal Comune addurre l'incidenza negativa sul valore della anzidetta destinazione urbanistica, edificatoria ma di minor valore: ma il Comune non aveva al proposito formulato censure di sorta.
3. Le aree in discorso, secondo la previsione di PRG, giacevano in zona 3 contigua a quelle destinate allo sviluppo residenziale e pertanto erano a queste urbanisticamente complementari: ditalchè ad esse veniva comunicato il valore delle superfici edificabili contigue (con la conseguenza per la quale anche se fosse stata formulata l'obiezione sub. 3 essa si sarebbe dovuta respingere).
4. Nell'individuare il valore non poteva farsi richiamo alla stima recepita in altra sentenza per terreni omogenei se quella sentenza si fondava su principi di dritto superati ed erronei.
5. Neanche poteva invocarsi come vincolo di inedificabilità generale il disposto dell'art. 51 h) L.R. 56/80 sul divieto di costruzione entro i 200 mt. dalla battigia delle gravine. Infatti, date della parola "gravina”, in difetto di alcuna previsione normativa, il significato contenuto nella Enciclopedia Treccani, ed avendo riguardo agli accertamenti del CTU, doveva escludersi che le aree in esame ricadessero in detta previsione.
6. Che poi la superfice occupata non fosse come accertato in primo grado anche dal Comune di mq. 11.171,32 ma l'altra di mq.
8.500 come prospettato in corso di giudizio di appello, era ipotesi affatto irricevibile in sede di impugnazione.
7. Dal valore indicato dal CTU, per comparazione, in lire 110.000 a mq si doveva sottrarre il 35% di oneri di urbanizzazione e si perveniva a lire 72.000 a mq, valore unitario statuito da precedenti della stessa Corte su dati omogenei e, pertanto, affatto condivisibile, e senza che potessero avere ingresso le generiche e contraddittorie critiche alla CTU mosse sull'indicato valore.
8. Poteva quindi darsi corso alla applicazione dell'art. 3 comma 65 L. 4 662/96. Ed al proposito doveva affermarsi che non aveva pregio la tesi degli appellanti per la quale non si poteva dare ingresso al predetto jus superveniens essendosi verificata in realtà mera occupazione usurpativa essendo in concreto mancata la necessaria previa dichiarazione di pubblica utilità. Questa, infatti, era contenuta nella previsione di PRG comunale che, essendo sul punto immediatamente operante, senza esigenza di integrazione da parte di piano particolareggiato, aveva tale idoneità.
9. Su tali premesse andava determinato il risarcimento in lire 442.472.590 oltre rivalutazione ISTAT ed oltre agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 17.2.99, il Comune di Grottaglie ha proposto ricorso (iscritto al n. 7473/99 RG) fondato su sette motivi e notificando l'atto il 17.4.99. Si sono costituiti notificando- controricorso il 27.5.99 - EN NA MA, OL IA, AT e NC. Autonomo ricorso, affidato ad un motivo ( ed iscritto al n. 9317/99) hanno proposto EN NA MA, OL IA, AT e NC notificando l'atto il 15.4.99. Si è costituito il Comune di Grottaglie notificando controricorso il 27.4.99 ed in esso proponendo ricorso incidentale (iscritto al n. 12563/99) affidato a sette motivi. Si sono costituiti i ricorrenti principali notificando controricorso alla indicata impugnazione incidentale con atto del 28.5.99. I difensori, depositate memorie finali, hanno discusso oralmente le cause ed il P.G. ha assunto le trascritte conclusioni. ण MOTIVI DELLA DECISIONE I tre ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza. E a tali impugnazioni viene assegnato il n. 7473/99 di iscrizione della prima di esse. Esaminando, in primo luogo, le eccezioni di nullità della procura a margine del ricorso principale e del ricorso incidentale del Comune di Grottaglie - nullità che gli eccipienti rinvengono nella assenza, in essa, di specifico riferimento al giudizio di cassazione alla quale accedeva il mandato defensionale - pare al Collegio che tali rilievi debbano essere disattesi. Ed infatti, come da questa Corte affermato a S.U. (sent. 2646/98) e successivamente ribadito da numerosi pronunziati ( cfr. ex multis Cass. 8906/98 - 288/99 - 1192/99 - 46/00), le volte in cui e tale è il caso - sottoposto - il ricorso presenti una procura a margine conferita al difensore che ha sottoscritto l'atto, essa deve ritenersi conferita per il giudizio di cassazione, ed adempiente al requisito della specialità, pur in difetto di riferimenti alla sentenza impugnata od al giudizio da promuovere, stante l'assorbente rilievo topografico al proposito conferito dall'art. 83 c.p.c. come novellato dalla L. 27.5.97 n. 141 in termini di presunzione di riferibilità della procura al ricorso cui essa accede. Coglie invece nel segno il rilievo di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo (12563/99) del Comune, rilievo formulato dai EN-OL nel controricorso 28.5.99: l'inammissibilità di tale impugnazione (27.4.99) non discende, però, dalla sua tardività rispetto alla data di notifica (17.2.99) della sentenza gravata, applicandosi ad essa gli artt. 334-371 c.p.c., bensì dalla considerazione per la quale il Comune - avendo avverso la stessa 6 sentenza già proposto i suoi sette motivi di censura con il ricorso 7473/99 del 17.4.99-non poteva più presentare nuovo e successivo ricorso, nella specie di totale reiterazione di quelle sette censure, e neanche in presenza del ricorso 9317/99 dei EN-OL, a ciò ostando il noto, e costantemente ribadito, principio della consumazione dell'impugnazione (Cass. 11128/96 - 265/96 – 7373/94 - 6657/91 - 6278/90). Passando, quindi, all'esame delle due impugnazioni principali, pare al Collegio che facendo premio sull'esigenza di rispetto dell'ordine - cronologico dei due ricorsi l'opportunità di seguire l'ordine logico delle questioni – la questione di assenza di dichiarazione di p.u.posta dal ricorso - ил EN-OL debba essere affrontata prima delle censure del Comune, tutte coerenti con l'ipotesi, condivisa dalla Corte territoriale, di una ordinaria vicenda di "accessione invertita". Ebbene, nel loro ricorso i EN-OL denunziano violazione degli artt. 92 della L. 2359 del 1865 e 3 comma 65 della L. 662/96 per avere i Giudici di merito indebitamente applicato le norme del 1996 (presupponenti illecito acquisitivo preceduto dalla dichiarazione di p.u. delle opere) ad una vicenda nella quale non poteva certo ritenersi adottata dal PRG, ed in forma implicita, la necessaria dichiarazione di p.u., questa potendo essere solo contenuta nell'approvazione dello strumento esecutivo del piano di secondo livello. -Tale censura è inammissibile, ostando alla sua cognizione diretta ad impedire l'operatività dello jus superveniens ritenuta dai Giudici di appello - il giudicato interno formatosi sui presupposti di fatto (l'occupazione acquisitiva) per l'applicazione delle nuove regole per il risarcimento del 7 danno patito. Ed infatti, se non vi è dubbio alcuno che all'entrata in vigore dell'art. 3 comma 65 della legge 662/96 i EN-OL ben potessero contrastare con nuovi argomenti l'ipotizzato ingresso delle nuove norme, è altrettanto indubbio che non potevano negare il quadro di riferimento della nuova disciplina indennitaria contestando, per la prima volta e nella terza comparsa conclusionale 5.10.98, l'esistenza di una occupazione acquisitiva ed allegando, come mai fatto prima, l'esistenza di una mera occupazione “usurpativa" indotta dalla assenza di implicita dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la cui realizzazione il loro fondo venne occupato. Le complesse questioni della idoneità del PRG, che ponga li vincoli direttamente espropriativi, a contenere esso stesso implicita dichiarazione di p.u. delle relative opere, della permanente vigenza dell'art. 92 della legge fondamentale, ovvero della superfluità in tal quadro della approvazione di piano particolareggiato ai fini dell'art. 16 comma 8 della L. 1150/42, questioni (ben note a questa Corte. Cfr. cass. 6546/93) sinteticamente trattate dalla sentenza impugnata ed ampiamente riproposte nella impugnazione EN-OL in esame, non dovevano essere prese in esame dalla Corte di Lecce e non possono essere considerate da questa Corte di legittimità, non avendo mai i EN-OL nel corso del giudizio di merito, e tampoco nell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio, allegato la assenza di una dichiarazione di p.u. ed affermato il conseguente carattere meramente “usurpativo" della occupazione del loro fondo. E di qui, ed alla luce del ridetto giudicato interno sul punto formatosi, da un canto la irrilevanza delle indebite statuizioni al proposito dalla Corte di Lecce formulate e, dall'altro canto, la radicale inammissibilità delle 8 doglianze che su tali indebite statuizioni si sono appuntate e, correlativamente, la attuale incontestabilità della ricorrenza di una comune occupazione appropriativa. Ed è su tale ribadita premessa che può passarsi, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione EN-OL, all'esame dei motivi del ricorso principale del Comune di Grottaglie. Con il primo motivo viene denunziata violazione dell'art. 5 bis della L. 359/92, per avere la Corte di merito erroneamente negato rilievo al vincolo di inedificabilità posto dallo strumento generale del PRG che invece, come tale, non poteva certo ritenersi preordinato all'esproprio. La censura è da ritenersi affatto fuor di segno. Da un canto essa denunzia come errore di diritto una affermazione astratta sostanzialmente corretta: se, infatti, è indubbio che, in coerenza con la tendenziale programmaticità delle previsioni di PRG, i relativi vincoli abbiano solitamente natura conformativa -e vieppiù in e non ablatoria, è altrettanto indubbio che sia ben possibile che un piano regolatore attribuisca PRG adottati da piccoli comuni- specifiche destinazioni a singole aree di comprensorio (Cfr. cass. 2272/99), sì che l'avere i Giudici di appello ritenuto che il piano del Comune di Grottaglie avesse tal natura, con riguardo al vincolo a parcheggio e strade sulle aree dei RR, e per tal ragione (vincolo di inedificabilità preordinato) non dovendosi considerare ai fini dell'indennizzo, non costituisce in sé violazione alcuna dell'invocato art. 5 bis. Dall'altro canto, poi, la censura omette totalmente di denunziare l'evidente omissione argomentativa della sentenza impugnata, pur nell'ambito della esatta premessa in diritto, e cioè la mancanza di un chiaro riscontro della g esistenza nel ridetto PRG di una specifica previsione di vincolo delle aree dei RR alla destinazione ablatoria. Ditalchè, per entrambi i profili, la statuizione contenuta nella pronunzia impugnata resta immune da pertinenti censure. Con il secondo e terzo motivo del ricorso- da esporsi ed esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione - il Comune denunzia la violazione dell'art. 5 bis della L. 359/92 in primo luogo, e nel tentativo di negare fondamento all'addebito di omessa allegazione fattogli dalla sentenza (vd. Punto 2 della narrativa), il Comune di Grottaglie indica il luogo dell'atto di appello nel quale avrebbe esplicitamente affermato che le la destinazioni di PRG valevano comunque a ricondurre la edificabilità indiscutibile ai modesti parametri propri delle destinazioni a "servizi". In secondo luogo, poi, ed al fine di contestare il successivo passaggio della decisione (vd. Punto 3 della narrativa) per il quale le aree ablate sarebbero state in stretto rapporto di complementarietà urbanistica con quelle, confinanti, destinate ad edilizia residenziale, il Comune nega - puramente e semplicemente - le affermate complementarietà e contiguità. Orbene, va - apparentemente in totale rilevato che dall'esame dei due passaggi della sentenza impugnata (sub. 2 e 3) è desumibile la contraddizione - volontà dei Giudici di appello di formulare il primo solo come argomento dialettico intieramente assorbito nella statuizione formulata con il secondo: nel primo si parla di una non formulata ipotesi non priva di elevata "suggestione argomentativa” mentre è nel secondo che appare palese l'accertamento di fatto e la decisione in diritto di quei Giudici, là dove si fa discendere dalla rilevata complementarietà-contiguità di aree la statuizione 10 di "contaminazione" dei valori. Orbene, se è quest'ultima a costituire la effettiva ratio decidendi della pronunzia nel passaggio contestato con i motivi in esame, è palese l'inammissibilità della censura che, senza in alcun modo contrastare la riferita statuizione in diritto sulla possibilità di affermare l'edificabilità, o anche i suoi soli indici, per "contaminazione" da area principale ad area servente, si limita a negare in fatto la premessa topografica della asserita contiguità ("... se non a distanza tale da non poter far considerare le aree come contigue"). Con il quarto motivo il ricorrente censura per vizi di motivazione la statuizione della Corte di Lecce per la quale dalla stima di valore recepita in precedente giurisprudenziale (sent. 1141/87 del Trib. Di Taranto) ci si sarebbe dovuti discostare non già - come sarebbe stato giusto- per difformità tra le condizioni di fatto prese in esame bensì – ed erroneamente- - per la non condivisione delle statuizioni in diritto di quella pronunzia. La censura è inaccoglibile, muovendo da inesatta lettura del (pur faticoso) argomentare della sentenza impugnata: i Giudici di appello, infatti, ben prima di argomentare sulla esattezza del dissenso in diritto dei primi Giudici dall'invocato precedente, hanno tenuto a richiamare in premessa tutte le considerazioni sino a quel momento esposte sulla vocazione edificatoria del fondo RR ("Dopo quanto finora osservato e puntualizzato"), così mostrando, come non compreso nella censura in esame, di radicare principalmente sul dianzi esaminato effetto di "contaminazione" la individuazione del valore unitario del fondo in somma pari a circa il triplo di quella indicata dalla sentenza 1141/87. Con il quinto motivo del ricorso poi, il Comune denunzia la violazione 11 dell'art. 51 lett. H della L.R.Puglia 31.5.80 n. 56 per avere la Corte di Lecce escluso contro il disposto di legge- che nella specie l'inedificabilità potesse derivare dalla vicinanza delle aree a "gravina" (nella specie alla cd. Gravina dei Pensieri), e per avere fondato tale esclusione su erronei argomenti letterali e lessicali e pretermettendo l'esame degli approfonditi rilievi critici della CTP dell'appellante stesso. A tali censure la difesa dei EN-OL obietta, radicalmente, che, non esistendo nella legge regionale del 1980 alcuna indicazione di criterio alla cui stregua individuare, tra gli innumeri crepacci della Regione, quelli definibili, ai fini del vincolo, come "gravine”, si sarebbe dovuto attendere le l'intervento della L.R. 11.5.1990 n. 30 che, all'art. 1 lett. C, avrebbe finalmente chiarito quanto già implicito nella inapplicabile e comunque abrogata precedente disposizione, e cioè la necessità di atto ricognitivo della P.A. (nella nuova legge il decreto del Presidente della G.R.) per l'individuazione delle gravine dal ciglio più elevato delle quali computare i 200 mt. di totale inedificabilità. Ad avviso del Collegio la censura del Comune è non condivisibile. Va premesso che la Corte di Lecce, facendo applicazione delle norme regionali operanti per la vicenda sottoposta, ha correttamente ricercato la definizione astratta del sito naturale "gravina" sull'altrettanto esatto assunto che la norma a tal definizione astratta facesse richiamo. E va quindi precisato che la successiva scelta del legislatore del 1990 (di delegare alla stessa Amministrazione l'adozione di atti di individuazione dei siti in discorso) non ebbe ad operare ex tunc, difettando alcun elemento per opinare in tal senso. Orbene, e su tali premesse, va rilevato che da un canto la sentenza impugnata ha ricostruito 12 · con ampia, analitica e logica motivazione - il quadro di fatto della nozione richiamata dal legislatore regionale e che, dall'altro canto, la pronunzia ha motivatamente condiviso le rilevazioni del CTU sui luoghi per concludere nel senso che la cd. Gravina dei Pensieri non presentava le caratteristiche fisiche per essere considerata Gravina ai sensi e per gli effetti di inibizione della norma regionale. - con ilEd avverso tali motivate argomentazioni il Comune ha offerto nominale richiamo alle proprie controdeduzioni in appello - solo difformi argomentazioni, mai evidenziando vizi logici, omissioni o contraddizioni che, sole, avrebbero potuto trovare ingresso in questa sede. den. Infondato è anche il sesto motivo del ricorso, con il quale si denunzia come "violazione di legge” l'avere la pronunzia rifiutato di prendere in esame il rilievo di esso Comune, formulato solo in comparsa conclusionale in appello, per il quale in realtà la superficie espropriata sarebbe stata non già pari a quella accertata in primo grado ma pari alla minor estensione di circa 8.500 mq. La Corte territoriale ha infatti correttamente rifiutato l'esame della deduzione posto che l'estensione de qua era emersa come dato hinc et inde accettato nel corso del primo giudizio e comunque non era stata fatta segno a gravame dal Comune in sede propria. E di tanto si avvede la stessa difesa dell'Ente nel motivo in esame, là dove, sostanzialmente, rimette a separata ripetizione la tutela delle sue ragioni di credito. Con il settimo, articolato, motivo del ricorso il Comune, e sotto la rubrica della violazione degli artt. 194-195-112 c.p.c.- 5bis L. 359/92-3 comma 65 L. 662/96, si enumerano censure alla CTU intendendole come censure alla sentenza della Corte di Lecce nella parte in cui non avrebbe dissentito 13 END dalle conclusioni peritali (ed anzi avendo cura di premettere alla esposizione: "Ancorchè le seguenti argomentazioni siano state in parte accolte dalla Corte di Lecce"). L'inconsueto dispiego di censure per 'relationem che non si fanno carico alcuno di esporre le statuizioni della sentenza rese all'esito del gravame, si traduce in una esposizione di argomenti del tutto privi di certo e specifico contenuto impugnatorio, finendo per dedicare una intera pagina di critiche (pag. 27) ad una 80000 consulenza che non avrebbe ragguagliato il risarcimento allo jus 330000 superveniens del 1996 e non avvedendosi che la sentenza impugnata, di contro, ha dato indiscutibile ingresso all'art. 3 comma 65 della legge 662/96 (pagg. da 21 a 24). 5 E l'inammissibilità di tali censure non richiede ulteriori illustrazioni. L'esito complessivo delle tre impugnazioni riunite consiglia al Collegio di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili il ricorso incidentale del Comune di Grottaglie iscritto al n. 12563/99 di R.G. ed il ricorso principale di OL AT MA ed altri, iscritto al n. 9317/99 di R.G.; rigetta il ricorso principale del Comune di Grottaglie iscritto al n. 7473/99 di R.G.; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio ndi legittimità. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000 II Cons.est. il Presidente CELLERIA H Que CAN ☑ 2001 IN DEPOSITATA MOR RE Di NuzzoMaine Num 4 CELLIERE 1 ggi, i Nuzzo O CAN А что aria D IL M