Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9351 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
09331/02 A ITALIANA IN HOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Toerism von alitative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11318/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 25295 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 1873 - Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 28/01/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: persona 28 GIU, 2002 PUBLICIT SRL, corrente in Roma, in IL CANCELLIERE unico Maria Luisa dell'amministratore Ciampi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 211, €0,77 L.1500 presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANDRIANI, che ANCELLERIA la difende, giusta delega in atti;
ricorrente - G374701
contro
GA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G974670 SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che lo difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato FRANCO BALLATI, giusta delega in atti;
235
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 18/11/98 e depositata il 04/02/99 (R.G. 1772/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Riccardo ANDRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 27.3.1996 al Pretore di Pistoia la Publicit srl, premesso di aver dato in locazione un proprio immobile a AV NO ad uso artigianale, lamentò che il conduttore, in luogo di pagare il canone all'inizio di ogni mese (come da espressa previsione contrattuale) lo aveva permanentemente corrisposto al termine di ogni trimestre. Convenne, quindi, il AV per sentir dichiarare risolto il contratto di locazio- ne, per inadempimento del conduttore. Il AV oppose d'essere stato autorizzato per iscritto dalla locatrice a pagare il canone con cadenza trimestrale entro il quinto giorno del secondo mese di ogni trimestre. So- stenne d'essersi sempre uniformato a tale autorizzazio- ne e chiese, quindi, il rigetto della domanda, che fu 2 rigettata dal Pretore. Su appello della Publicit il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 4.2.1999, ha confermato la decisione del Pretore, osservando che il AV aveva provato d'essere stato autorizzato al pa- gamento per trimestri e che, pur avendo pagato i canoni al termine di ciascun trimestre, anziché (secondo M l'autorizzazione) all'inizio del secondo mese, no pote- va solo per questo ritenersi gravemente inadempiente. Ricorre la Publicit con due motivi. Resiste il AV con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1455 e 1587 n. 2 cod. civ.. Sostiene di avere autorizzato con una lettera il con- duttore al pagamento ritardato della sola trimestralità corrispondente ai mesi di aprile, maggio e giugno 1993 e lamenta che il Tribunale, male interpretando quella lettera, abbia ritenuto che l'autorizzazione si fosse riferita a tutte le trimestralità dell'intero rapporto locativo. La doglianza non ha fondamento. La ricorrente non chiarisce sotto quali specifici profili il Tribuna- le sarebbe incorso nelle denunziate violazioni di leg- ge, ma si limita a contrapporre una propria interpreta- zione della lettera in discorso all'interpretazione che della stessa lettera è stata fatta dal Tribunale e che, 3 essendo in sé adeguata ed immune da vizi logici e giu- ridici si sottrae al sindacato di legittimità. La ri- corrente lamenta, inoltre, che il Tribunale, trascuran- do di valutare il comportamento delle parti successivo l'art. 1362 al contratto, secondo quanto prescrive non abbia tenuto conto del contenuto di cod. civ., un'altra lettera, che assume di avere inviato al con- duttore successivamente alla prima e nella quale avreb- be manifestato la propria ferma volontà di ottenere il pagamento dei canoni all'inizio di ogni mese, come era stato previsto dal contratto di locazione, manifestando in tal modo al conduttore che la precedente autorizza- zione si era riferita ad un periodo di tempo limitato. La doglianza è inammissibile perché l'invio di questa seconda lettera non è stato prospettato al giudice di appello e non può, quindi, costituire per la prima vol- ta oggetto di considerare nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo la ricorrente denuncia insuffi- cienza e contraddittorietà di motivazione, lamentando che il Tribunale abbia confermato ingiustificatamente la pronunzia con cui il Pretore aveva posto a carico della Publicit il pagamento di tre quarti delle spese processuali di primo grado, liquidando, inoltre, le stesse spese, in misura "eccessiva" ed attribuendo, in- fine, gli onorari senza il supporto di una "adeguata 4 documentazione". La doglianza è infondata per quanto concerne la distribuzione del carico delle spese, che come ha osservato il Tribunale- ' stata fatta. corretta- mente dal Pretore in base al criterio della soccomben- za, ed è inammissibile per quanto concerne i criteri di liquidazione delle spese e degli onorari, attesa l'assoluta genericità delle censure. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 111,76 oltre agli 109T129.11 onorari, liquidati in € 2000,00. 453T 20,66 Roma, 28.1.2002. TOT. 149,77 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE леб иприяти IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Oggi, 22.06.0.7" IL CANCELLED DoLase Maria Ando 39018