Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 2
La controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ..
La ratifica, ad opera dell'assemblea, della nomina dell'amministratore, in sostituzione di quello venuto a mancare nel corso dell'esercizio, deliberata "ex" art. 2386, primo comma, cod. civ. dagli altri amministratori ed approvata dal collegio sindacale, può essere anche implicita, se fatta attraverso una formale delibera con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale, così determinandosi ugualmente l'inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della sua attività. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ravvisato la ratifica implicita nell'approvazione, da parte dell'assemblea della società di capitali, dei due bilanci successivi alla nomina dell'amministratore).
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., 29 agosto 2008, n. 21933 – Carbone Presidente – Salmé Relatore – Nardi P.M. – MM.VS. (Avv. Galoppi) c. Copharm S.r.l. (Avv. Menghini) Società di capitali – Bilancio – Approvazione – Compenso degli amministratori – Determinazione – Mancanza nell'atto costitutivo – Specifica delibera assembleare – Necessità – Fondamento – Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio – Esclusione – Bilancio con posta relativa ai compensi – Idoneità – Condizioni (Artt. 2364, 2366, 2389, 2393, 2423, 2324 c.c.) Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. …
Leggi di più… - 2. Note in tema di decisioni implicite dei soci nelle società di capitali (nota a Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21933)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COVEGE s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, AV LI, elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo n. 29, presso l'avvocato Dario Di Gravio, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mario Tamberi del Foro di Grosseto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI RE
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 10 aprile/15 dicembre 1997, n. 901. RGAC n. 204 del 1996, cron. 6537;
Udita nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 aprile 1997, depositata il 15 dicembre 1997, il Tribunale di Grosseto rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. CO.VE.GE. avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato la società al pagamento di lire 4.666.660 in favore di EN NZ, per l'attività di amministratore delegato svolta, limitatamente al periodo dal 1^ maggio al 10 giugno 1994, data delle sue dimissioni. Il Tribunale ribadiva la competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia, già riconosciuta dal Pretore, e la validità della nomina del EN, entrambe contestate dalla società.
Osservava il Tribunale che la nomina dello stesso era avvenuta per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, 1^ comma, codice civile, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore, sig. II. Tutti i componenti del collegio sindacale e gli amministratori erano presenti al Consiglio di Amministrazione in cui era stata effettuata la nomina del EN (6 novembre 1992). Nessuno degli amministratori e dei soci aveva sollevato obiezioni alla sua nomina ed alla determinazione del compenso, deliberato in lire 3.500.000 mensili. Anzi, nel verbale del Consiglio di Amministrazione, si dava atto della necessità di sostituire l'amministratore II, "con altra persona esperta nel settore e dotata di notevole esperienza". I giudici di appello rilevavano, sotto altro profilo, che era intervenuta in ogni caso la ratifica assembleare per fatti concludenti. All'atto della nomina del EN era presente, infatti, il 90% del capitale sociale. La società aveva, successivamente, considerato il EN come amministratore, accettandone le dimissioni dalla carica presentate con lettera 8 giugno 1994, corrispondendogli il compenso pattuito e versando la ritenuta d'acconto, dal novembre 1992 all'aprile 1994.
Il Tribunale considerava conseguentemente assorbita la questione relativa all'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 2126, 1^ comma (prima parte) del codice civile, secondo la quale la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione, (salvo il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa). Il Tribunale osservava, comunque, che tale disposizione era pienamente applicabile anche all'ipotesi del lavoro parasubordinato (categoria nella quale ricomprendeva il rapporto tra amministratore delegato e società).
I giudici di appello consideravano, parimenti, assorbita la questione relativa alla censura di extrapetizione, sollevata dalla società, considerata meramente residuale e subordinata, per la possibilità di determinazione equitativa del compenso, consentita al giudice del lavoro dall'art. 432 codice di procedura civile. Conseguentemente, il Tribunale rigettava l'appello e la domanda riconvenzionale formulata dalla società, intesa ad ottenere la declaratoria della nullità della nomina del EN e la restituzione di tutti i compensi erogati nel periodo novembre 1992 - maggio 1994.
Avverso tale decisione propone ricorso la CO.VE.GE. con otto distinti motivi.
L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato innanzitutto il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli articoli 9 e 409, n. 3, codice di procedura civile e comunque delle norme sulla competenza per materia,
in relazione all'art. 360, n. 2, codice di procedura civile. Il motivo è infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale: "La controversia in cui l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro, ex art. 409, n. 3, codice di procedura civile" (Cass. S.U. n. 10680 del 1994).
La ricorrente non oppone a tale principio, che viene condiviso dal Collegio, alcuna valida censura, ulteriore rispetto agli argomenti esaminati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Nè paiono rilevanti, ai fini del caso di specie, le argomentazioni addotte dalla decisione di questa Corte n. 8214 del 1998, in quanto relative ad una diversa ipotesi di accertamento dell'inesistenza di una giusta causa di revoca della nomina del consiglio di amministrazione. Possono ora essere esaminati congiuntamente gli altri motivi di ricorso, in quanto connessi tra di loro.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2386 codice civile e dell'art. 2404, 3^ e 4^ comma, codice civile, in relazione all'art. 360, n. 3, codice di procedura civile. Il Tribunale, secondo la ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto la validità della nomina del EN, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2381 e 2383, 1^ comma, codice civile, in base ai quali l'amministratore delegato può essere scelto solamente tra i membri del consiglio e la nomina degli amministratori spetta unicamente all'assemblea dei soci (norme applicabili alle società a responsabilità limitata, in forza del richiamo operato dall'art. 2487 codice civile). Anche a voler condividere la soluzione adottata dai giudici di appello - per essere stata effettuata tale nomina in sostituzione di un amministratore dimissionario (in quanto la cooptazione ad amministratore delegato ontologicamente comportava e presupponeva anche quella ad amministratore), e quindi in applicazione dell'art. 2386, 1^ comma - la nullità della nomina discenderebbe inesorabilmente dalla mancanza dell'approvazione del collegio sindacale, stabilita dallo stesso articolo, alla quale non può essere equiparata la presenza silenziosa di tutti i membri di tale organo all'atto. Ritenere la esistenza di una delibera non esplicitata e non verbalizzata - conclude la ricorrente - è assolutamente illegittimo, poiché tale approvazione non costituisce solo un controllo sulla deliberazione di nomina, ma rappresenta anche un filtro - che si pone sullo stesso piano di essa - quale elemento essenziale per il perfezionamento della fattispecie. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2386, 1^ comma, ultima parte, e dell'art. 2375 codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile.
La società precisa che, in ogni caso, la nomina deliberata dal Consiglio di amministrazione avrebbe avuto effetto solo sino alla prima assemblea successiva, ai sensi dell'art. 2386, 1^ comma, ultima parte del codice civile, e a tale data la nomina del EN sarebbe quindi, in ogni caso, decaduta.
La ricorrente pone in evidenza l'erroneità della tesi dell'approvazione per facta concludentia sostenuta dal Tribunale, del tutto estranea al diritto societario.
Le stesse considerazioni svolte per le deliberazioni del collegio sindacale valgono anche per le deliberazioni assembleari, che devono, a pena d'inesistenza, essere espresse e verbalizzate ai sensi dell'art. 2375 codice civile. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - rileva ancora la ricorrente - nessun valore può attribuirsi alla presenza del 90% del capitale sociale al momento della nomina, rilevato che erano comunque assenti soci che rappresentavano il 10% del capitale sociale. Dall'inesistenza di una deliberazione discenderebbe, secondo la ricorrente, la mancanza di nomina del EN e, quindi, l'inesistenza del suo diritto a compenso.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché affetta da illogicità manifesta, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Ancora una volta, la ricorrente sottolinea l'erroneità delle affermazioni del Tribunale sul punto dell'esistenza di una ratifica assembleare, intervenuta per facta concludentia, costituiti, in questo caso, dalla semplice accettazione delle dimissioni e dal versamento dei compensi e delle ritenute d'acconto, considerato che tutti questi atti erano stati posti in essere dagli altri amministratori ovvero dallo stesso EN, ma non certamente dall'assemblea, alla quale quindi essi non potevano essere riferiti ed alla quale non poteva essere ascritta alcuna volontà al riguardo. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2389, 2^ comma, codice civile, in relazione all'art. 360, n. 3, codice di procedura civile. La ricorrente ribadisce quanto già esposto nel secondo motivo e cioè che anche la determinazione del compenso operata dal Consiglio di Amministrazione, (e non solo, quindi, la nomina del EN) sarebbe nulla per mancanza del preventivo parere del collegio sindacale, previsto dall'art. 2389, 2^ comma, ultima parte, codice civile, reso applicabile alle società a responsabilità limitata dal richiamo operato dall'art. 2487, 2^ comma, codice civile, assolutamente necessario per il corretto perfezionamento della fattispecie.
Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia motivazione omessa od insufficiente circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Il Tribunale nulla avrebbe detto in ordine alla dedotta nullità della determinazione del compenso, salvo un rapido cenno alla legittima determinazione di essa da parte del Consiglio di amministrazione, con un richiamo all'art. 2389, 2^ comma, codice civile (che prevede la determinazione del compenso dell'amministratore da parte del consiglio di amministrazione nei casi di "particolari cariche" attribuite allo stesso, sentito il parere del collegio sindacale).
In ordine a tale punto, il Tribunale non aveva in alcun modo pronunciato, donde il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e la nullità della decisione. Con il settimo motivo, la ricorrente segnala che il Tribunale, pur dichiarando assorbita la questione dell'applicabilità dell'art. 2126 codice civile al caso in esame, in realtà avrebbe affrontato, sia pure incidentalmente tale questione, risolvendola in senso affermativo. Ciò in contrasto con quanto più volte affermato da questa Corte in ordine all'impossibilità di qualificare il rapporto tra organi sociali e società di capitali come di lavoro subordinato, o, quanto meno, di lavoro parasubordinato.
In ogni caso, osserva ancora la ricorrente, nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi prevista dall'ultima parte del 1^ comma dell'art. 2126, poiché la nullità del contratto discenderebbe direttamente dall'illiceità della causa, costituendo le regole sulla nomina dell'amministratore di società di capitali norme inderogabili di ordine pubblico.
Con l'ottavo motivo, infine, la ricorrente sottolinea che anche in ordine al denunciato vizio di extrapetizione, il Tribunale, da un lato, ne aveva dichiarato l'assorbimento, e, dall'altro, (con evidente contraddizione), aveva affermato la sicura possibilità per il giudice di procedere ad una liquidazione equitativa del compenso dovuto all'amministratore.
In realtà, la questione sottoposta ai giudici di appello era ben diversa. Infatti, non si discuteva affatto della possibilità di una determinazione di tale compenso in via equitativa, da parte del giudice, ai sensi dell'art. 432 codice di procedura civile, ma solo del fatto che la stessa società non aveva accettato il contraddittorio in ordine a tale domanda, sollevata per la prima volta dalla difesa del EN, con memoria del 4 febbraio 1995 (v. verbale di udienza del 15 febbraio 1995).
Si trattava indubbiamente di una domanda nuova e diversa, rispetto a quella originariamente formulata, di condanna in base ad un titolo efficace tra le parti (la deliberazione del consiglio di amministrazione), che non implicava, di per sè, alcuna indagine ne' alcuna valutazione equitativa in ordine all'attività effettivamente svolta e circa la misura di un giusto compenso.
Attese le preclusioni del rito del lavoro e la mancata accettazione del contraddittorio su tale domanda, avente ben diversa natura rispetto alla domanda di adempimento di una obbligazione determinata e liquida, il giudice non avrebbe potuto provvedere al riguardo. I motivi (dal secondo all'ottavo) non sono fondati.
Secondo la ricorrente, la nomina del EN sarebbe comunque affetta da nullità assoluta:
1. perché la nomina fu deliberata dal Consiglio di amministrazione, anziché da parte dell'assemblea dei soci, unica competente in materia (art. 2364, I^ comma n. 2, codice civile);
2. in subordine, perché la stessa non fu, comunque, approvata, ai sensi dell'art. 2386, 1^ comma, codice civile, anche dal collegio sindacale;
3. in ulteriore subordine, perché non ratificata dalla successiva assemblea dei soci (art. 2386, 1^ comma), non potendosi ammettere una ratifica implicita, con approvazione per facta concludentia, ed essendo parimenti del tutto irrilevanti l'accettazione delle dimissioni o il versamento dei compensi e delle ritenute d'acconto, pacificamente effettuate dalla società dal novembre 1992 al maggio del 1994, regolarmente riportati nei bilanci approvati;
Inoltre, la determinazione del compenso all'amministratore delegato, contenuta nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 1992, sarebbe, parimenti, affetta da nullità:
4. perché operata dal Consiglio di amministrazione, senza il preventivo parere del collegio sindacale, previsto dall'art. 2389, 2^ comma, ultima parte, codice civile;
5. perché era comunque mancata, anche su tale punto, la ratifica assembleare, pure espressamente prevista, ed alla quale era stata subordinata la nomina da parte del Consiglio di amministrazione. Rileva il Collegio:
le disposizioni di cui all'art. 2383 codice civile, che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori della società, e l'art. 2386 stesso codice, che affida agli altri amministratori la sostituzione dell'amministratore venuto a mancare nel corso dell'esercizio costituiscono indubbiamente norme inderogabili, in quanto di ordine pubblico, per la loro incidenza su interessi generali della collettività (Cass. 17 aprile 1990 n. 3181, v. anche Cass. 21 novembre 1998 n. 11801). Nessuna di tali disposizioni, tuttavia, ad avviso del Collegio, risulta essere stata violata nel caso di specie.
Appare opportuno, innanzitutto, premettere che la nomina del EN ad amministratore delegato della società è avvenuta in base ai poteri conferiti dall'art. 2386, 1^ comma, secondo il quale: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea".
La possibilità di sostituire gli amministratori cessati mediante cooptazione di quelli rimasti in carica, con l'approvazione del collegio sindacale, è ammessa indubbiamente solo a condizione che sia rimasta in carica la maggioranza dei componenti di tale organo. L'art. 2386 codice civile trova, inoltre, applicazione solo con riguardo al caso di sostituzione degli amministratori venuti a mancare (per dimissioni o altra causa) anteriormente alla scadenza del loro mandato (Cass. 4 marzo 1994 n. 2144). Tutte queste condizioni erano presenti nel caso di specie. Infatti, al Consiglio di amministrazione della società, tenutosi il 6 novembre 1992 erano presenti tutti i componenti del collegio sindacale, e l'intero Consiglio di amministrazione. Un membro del Collegio sindacale, AN, ebbe a sottoscrivere il verbale, in qualità di segretario, assieme al Presidente del Consiglio ed a tutti i Consiglieri.
Nello stesso verbale si prevedeva, che, ai sensi dello stesso art. 2386, 1^ comma, ultima parte, la nomina deliberata dal Consiglio sarebbe stata sottoposta alla prossima assemblea per la sua ratifica. Questa ratifica, invece, non ebbe mai luogo.
Nonostante ciò, ad avviso del Collegio, la nomina dell'Amministratore delegato e la determinazione del suo compenso furono ratificati dall'assemblea con l'atto formale di approvazione dei due bilanci successivi al 6 novembre 1992 (in ordine ai quali nessuna contestazione risulta essere stata proposta). È stato del resto affermato da questa Corte che la nomina degli amministratori può essere esplicita, se avviene attraverso una formale delibera di nomina, o implicita, se fatta attraverso una formale delibera, avente come oggetto un diverso tema, avente come espresso presupposto il conferimento delle cariche sociali (Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493). Le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono sicuramente mere dichiarazioni di scienza, ne' possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà che sta alla base della formazione della deliberazione stessa (Cass. 21 novembre 1983 n. 6935). Nel caso di specie, la volontà di ratifica assembleare, espressa in occasione dell'approvazione dei bilanci, riguarda anche il compenso erogato al EN (compenso che presuppone necessariamente la qualità di amministratore delegato).
Inoltre, il parere del collegio sindacale, in ordine alla nomina del EN ed al suo compenso, risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione del 6 novembre 1992 e dalla successiva approvazione dei bilanci relativi ai due esercizi successivi.
Le considerazioni che precedono esimono il Collegio dal prendere posizione in ordine alla figura del c.d. "amministratore di fatto" di recente accettata, anche in sede civile, da alcune decisioni di questa Corte, seppure a fini diversi da quelli ora in esame (Cass. 6 marzo 1999 n. 1925). Rimangono assorbiti, pertanto, dalle considerazioni che precedono, gli ultimi due motivi di censura, riguardanti la dedotta inapplicabilità al caso di specie (in quanto non lavoro parasubordinato ne' subordinato) della disposizione di cui all'art. 2126, 1^ comma, prima parte codice civile, e quella relativa all'omessa pronuncia in ordine al vizio di ultrapetizione, formulata sulla richiesta di determinazione equitativa del compenso, tardivamente avanzata dal EN.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001