Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 12160
CASS
Sentenza 15 dicembre 2016

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Massime1

In tema di reati tributari, nelle fattispecie contrassegnate dalla previsione di una soglia di punibilità rapportata all'entità dell'imposta evasa, il computo dell’evasione effettuato ai fini della individuazione della “gravità” della frode - requisito che, in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri, dell'8 settembre 2015, C-105/14, impone la disapplicazione della disciplina della prescrizione ex artt. 160 e 161 cod. pen., se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – deve muovere da detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, nelle evasioni di importo inferiore.

Commentario1

  • 1Evasioni IVA: sono frodi gravi all’interesse finanziario UE anche se manca la fraudolenza.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 aprile 2022

    In tema di frodi dell'interesse finanziario dell'Unione, le condotte evasive dell'i.v.a. dell'ordinamento italiano possono essere connotate di frode pur in assenza di previsione espressa, nella norma sanzionatoria di riferimento, del requisito della fraudolenza: così, anche la violazione degli art. 5,8 e 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, possono essere connotate quale frodi gravi all'interesse finanziario dell'Unione, che l'art. 325 tfUe tutela. L'art. 133 c.p. è un parametro oggettivo d'individuazione del requisito della gravità della frode per cui il giudice nazionale operi la non applicazione della prescrizione. Tribunale Napoli sez. V, 20/07/2021, (ud. 20/07/2021, dep. 20/07/2021), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 12160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12160
Data del deposito : 15 dicembre 2016

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