Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 2
Ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 186 cod. strada, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice.
Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 186 cod. strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, ancorchè le stesse si riferiscano tutte alla condotta di guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 28547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1260
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 007049/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) OR AO, N. IL 09/10/1952;
avverso SENTENZA del 31/08/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio. Sentite le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del Dr. Francesco Bua che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 31.08.2007 il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha assolto OR PA dal reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, con la formula "perché il fatto non sussiste". Il Giudice è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento sul presupposto che il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a), nel riformulare la fattispecie prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, introducendo sanzioni differenziate a seconda dell'entità del tasso alcoolemico rilevato a carico del trasgressore, non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici esterni, onde, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all'apposito test, la sua condotta non sarebbe penalmente rilevante. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge. Argomenta che l'assunto motivazionale del GUP è palesemente aberrante ed equivale ad una sostanziale disapplicazione della legge, che, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha - al contrario - inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, graduando sulla base della maggiore o minore gravita del fatto. Ed è ovvio che di fronte all'oggettiva impossibilità di determinare la percentuale di alcol presente nel sangue, una volta accertato comunque lo stato di ebbrezza, andrebbe applicata, in ossequio del principio del favor rei, la pena stabilita per la violazione meno grave.
Il ricorso è fondato.
Le argomentazioni in diritto formulate dal ricorrente sono pienamente aderenti al dato normativo.
Appare opportuno precisare, preliminarmente, che va ravvisata un'autonomia delle ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), sebbene queste si riferiscano ad un'unica condotta (guida in stato di ebbrezza) l'autonomia emerge dall'applicazione di pene diversificate (per altro inasprite ultimamente dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. È proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nelle richiamate lettere dell'art. 186 C.d.S., comma 2.
Ciò premesso, esaminando l'unico motivo di ricorso, convincente, sul piano della logica legislativa, è l'argomentazione del ricorrente secondo cui l'interpretazione data alla norma dal GUP, con il provvedimento impugnato, comporterebbe una sostanziale disapplicazione della legge. Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (dell'art. 186 C.d.S., lett. a), rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione;
tutto ciò in contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con al novella del D.L. 3 agosto 2007, n. 177, conv. in L. n. 160 del 2007. Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n. 39057 del 4.05.2004, Rv. 229966) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S.. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell'alcooltest); il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Nè si ritiene, all'esito dell'entrata in vigore del D.L. n. 177 del 2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il GUP) secondo cui il legislatore, per l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell'art. 186 C.d.S. prevedeva al comma 6 che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall'accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l.
Appare evidente, dunque, come ha sottolineato il Procuratore Generale ricorrente, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008