Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17506 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
17506/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 61260 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIAN, IN NOME DEL POP TRIBUTARIA LA CORTE S I CASSAZIONE SEZ ONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16947/1998 Presidente Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere 41142 Cron. Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere Rep. Ud. 10/04/2002 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi CASSAZIONE - Procedimenti SENTENZZAMPION CIVILE Eccezione prospettata in 61260sul ricorso proposto da: appello da intimata rimasta KARVIT S.R.L., con sede legale in Milano, in persona contumace in primo grado Regime dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, processuale previgente Preclusione Non rappresentata e difesa, giusta procura in calce al sussiste Statuizione ricorso, dall'Avv. Gennaro Arpano del Foro di Monza definitiva di carattere preliminare unitamente all'Avv. Giuseppe Tinelli ed all'Avv. Effetti sulle altre statuizioni Cataldo D'Andria del Foro di Roma, presso lo Studio del legate ad essa da rapporti di quale in Roma, Via Po n.8, è elettivamente domiciliata, connessione Dipendenza. - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 12, n. presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi 1 9 4 1 difende per Generale dello Stato, che la rappresenta e legge;
controricorrente avversO la sentenza n. 123/31/97 della Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. П.31, del 23-09- 1997, depositata il 14-10-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. D'Andria Cataldo per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Cafiero Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza 23-12-1988, il signor EN RO, quale liquidatore della società KARVIT S.p.A., con sede in Milano, richiedeva 1'Intendenza di Finanza di Milano, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano ed il Centro Servizi II.DD. di Milano, perché procedessero, ex art.24 della Legge 7-8-1982 n.516, alla liquidazione della domanda di definizione di controversia delle Imposte Dirette abolite e relative al periodo dal 1969 al 1973. Formatosi sull'istanza il silenzio rifiuto, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 2 Milano, la quale, con decisione n.302/27/91, lo accoglieva, disponendo, perché l'Ufficio procedesse alla liquidazione del condono ai sensi dell'invocata Legge n.516/82, e per il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza. L'interposto appello dell'Amministrazione, veniva accolto dall'adita Commissione Tributaria Regionale di Milano nella considerazione che dalla documentazione in atti non si evinceva l'allegata circostanza che la contribuente avesse presentato la domanda di condono secondo le modalità prescritte dalla Legge n.516/82. La Karvit s.r.l., con sede in Milano, Corso Magenta, 88, con ricorso notificato 1'8-10-1998, ed affidato a quattro mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso, notificato il 13-11-1998, 1'Amministrazione Finanziaria, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.112 C.p.c. e dell'art.1, comma 2 del D.leg.vo n.546/1992. Si deduce che la C.T.R. avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda in quanto mentre 3 1'Intendenza di Finanza si era limitata solo ad eccepire la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di rimborso, la decisione impugnata avrebbe, in effetti, sindacato la regolarità e tempestività della domanda di condono, sulla quale non vi era contestazione. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.57 comma I° del D. leg.vo n.546/92 e dell'art.345 C.p.C.. Il denunciato vizio di nullità della sentenza impugnata sarebbe da ricollegarsi alla circostanza che solo in appello l'Intendenza di Finanza aveva sostenuto di non essere competente a provvedere sulla domanda di rimborso, ragion per cui, attesa la novità della domanda, la CTR avrebbe dovuto dichiararla d'ufficio inammissibile. Avuto riguardo all'intima connessione esistente tra i due mezzi, ed agli effetti, in ipotesi, ricollegabili alla soluzione delle questioni prospettate, gli stessi postulano una trattazione congiunta. Giova, al riguardo, rilevare che l'impugnata sentenza della CTR di Milano è fondata su una doppia ratio. Per un verso, infatti, perviene alla rassegnata decisione, in quanto non sarebbe stata provata né la circostanza dell'invio della raccomandata, con cui sarebbe stata trasmessa l'istanza di definizione della controversia, ex art.24 della Legge n.516/1982, né il relativo contenuto, e sotto altro profilo afferma che nessuna liquidazione delle imposte in base al condono farebbe carico all'appellante, ritenendo detta incombenza essere di competenza dell'Ufficio Imposte Dirette. Osserva il Collegio, che dette rationes decidendi sono ambedue logicamente e giuridicamente sufficienti a sorreggere autonomamente la sentenza. ciò posto, tenuto conto che con il secondo mezzo quest'ultima viene censurata esclusivamente, ex art.57 comma 1° del D. leg.vo n.546/92 e 345 C.p.C., per avere dato ingresso, nel giudizio di appello, alla domanda, considerata nuova e quindi non proponibile, dell'Intendenza di Finanza, volta ad escluderne la competenza a provvedere al rimborso della maggiori somme versate in sede di condono, è evidente che ove tale doglianza venisse ritenuta infondata, ne deriverebbe la definitività della statuizione con la quale è stata esclusa la competenza a provvedere sulla domanda di condono dell'Intendenza di Finanza. In ipotesi, a tanto, conseguirebbe l'inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse e l'assorbimento delle altre censure formulate con i due 5 restanti mezzi. Ciò in applicazione del pacifico e condiviso principio (Cass. 28-08-1999 n.9057; 23-07-1999 n.7948; 21-06-1999 n. 6240; 24-11-1998 n. 11902) secondo cui quando la risulti fondata su più ragioni autonome,sentenza ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile per difetto d'interesse il ricorso che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l'accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che le formulate non potrebbero mai condurrecensure all'annullamento della decisione, stante la relativa definitività per le altre ragioni su cui la pronuncia si fonda. Alla stregua delle circostanze e di richiamati principi la Corte ritiene di dover preliminarmente affrontare la questione dedotta con il secondo mezzo, avuto riguardo agli effetti, in ipotesi, ricollegabili alla relativa soluzione. Al riguardo va, anzitutto, precisato che quella prospettata dall'Intendenza di Finanza con l'atto di appello non può essere ricondotta al concetto giuridico di "domanda" così come elaborato dalla giurisprudenza, essendosi l'Intendenza di Finanza limitata a contestare la fondatezza giuridica della pretesa nei propri 6 confronti, e quindi a rilevare la propria carenza di legittimazione con riferimento al rapporto dedotto in giudizio dalla controparte. Nessun mutamento è stato operato nei criteri petendi ) delidentificatori (parti, petitum, causa rapporto, risultando negato il proprio dovere a provvedere, e prospettata, alla stregua degli elementi probatori già acquisiti al processo, e della normativa vigente ed applicabile, l'esclusiva competenza a conoscere sulla domanda di condono, dell'Ufficio delle Imposte Dirette. Peraltro, la normativa applicabile ratione temporis, non è ravvisabile in quella invocata bensì in quella сева del previgente DPR n. 636 del 26-10-72. Non è, anzitutto, applicabile l'art. 57 D. Leg.vo n.546/92 sotto due profili. Per un verso, in quanto tale norma è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, posto che 1'impugnazione risulta proposta, secondo il vecchio rito, con atto depositato 1'11-12-1991, mentre l'art.57 risulta entrato in vigore, quanto al primo comma il 15-01-1993 (art.80 comma 2° D.Leg.vo), e quanto al secondo comma, a regime, 1'1-04-1996 (art.80 comma II° predetto e 42 comma I° D. Leg.vo n.545/92). Sotto altro profilo, perché vertendosi in tema di 7 eccezione e non di domanda nuova, in via transitoria l'art.79 D. leg.vo n.546/92, ha previsto espressamente la non applicabilità delle disposizioni di cui agli artt.57 comma II e 58 comma I° ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alle Commissioni Tributarie di secondo grado ed a quelli iniziati davanti alla Commissione Tributaria Regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore. Del resto, non è, neppure, applicabile il novellato art.345 C.p.C., le cui disposizioni nella parte che, in questa sede potrebbero interessare risultano entrate in vigore il 30-04-1995 e, quindi, dopo la proposizione dell'appello. Ancora è a dirsi che, nel caso, comunque, non potrebbero trovare ingresso i principi invocati dalla ricorrente stante la pacifica circostanza che 1'Intendenza di Finanza non si costituita nel giudizio di primo grado, che il primo atto difensivo della stessa è costituito proprio dall'atto di appello, e che ai sensi del previgente ed applicabile art.345 c.p.C., la stessa non incorreva in alcuna preclusione nel proporre in appello nuove eccezioni. All'accertata infondatezza del secondo motivo di appello conseque la definitività della statuizione obbligo a, relativa all'inesistenza di qualsiasi 8 provvedere a carico dell'Intendenza di Finanza in merito alla liquidazione delle imposte in base al condono. Ciò avuto riguardo al rapporto di preliminarità logico- giuridica esistente tra tale statuizione, che esclude in radice l'obbligo a provvedere, in capo all'appellata Amministrazione sentenza e l'altro punto della gravame che, invece, concerne investita dal l'accertamento dei presupposti della domanda di merito, la quale si assume viziata di ultrapetizione;
vizio, come si è rilevato, insussistente, ma che ove pure configurabile, concernendo il merito non sarebbe in grado di alterare i termini della questione, stante l'effetto pregiudiziale connesso alla definitività сква dell'altra statuizione e, quindi, all'impossibilità di pervenire all'annullamento della decisione impugnata. Con il terzo mezzo viene denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e, segnatamente, in merito alle carenze probatorie ravvisate dalla C.T.R. in ordine alla rituale presentazione dell'istanza di condono. Si sostiene, in particolare, che non risponderebbe al vero l'affermazione contenuta in sentenza, che escluderebbe la regolarità e tempestività della domanda 9 integrativa, per essere stata la relativa documentazione versata agli atti di causa, fra l'altro, in allegato al ricorso introduttivo. Si deduce, altresì, che, in ogni caso, i giudici di appello avrebbero dovuto tenere, nella giusta considerazione, anche in sede di motivazione, il fatto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto pacifica la circostanza dell'avvenuta presentazione dell'istanza di condono. Tale mezzo è inammissibile sia perché non investe la seconda ratio decidendi della sentenza e, quindi, nessuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente dal relativo accoglimento, sia pure perché, laddove for contesta l'esistenza in atti di documenti, invece, ritenuti esistenti non è denunciabile con il mezzo utilizzato, configurandosi un errore revocatorio. E', peraltro, pure, infondato alla luce del pacifico, condiviso principio (SS.UU. n.5802 dell'11-06-1998) secondo cui il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ex art.360 n.5 C.p.C., "sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso 10 dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, in quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti discussione". Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del giudice di appello è logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza con una corretta valutazione delle emergenze processuali, avendo accertato l'inesistenza agli atti del processo della documentazione necessaria per dimostrare sia il tempestivo inoltro della domanda di condono sia pure l'esistenza delle condizioni per potere legittimamente fruire del detto beneficio. Il ragionamento sviluppato appare, dunque, privo di contraddizioni, razionale e scevro da errori giuridici. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 24 D.L. n. 429/82 ed 1 comma 5 del D.L. 15-11-1982 n. 916, sostenendosi che, 11 mentre alla stregua di tali disposizioni, si deduce che il divieto al rimborso di somme pagate per imposte ed ai pagamenti effettuatiaccessori limitato anteriormente alla data del 14-02-1983, nel caso, tale preclusione verrebbe estesa anche alle somme versate successivamente a tale data. Trattasi di doglianza che deve ritenersi assorbita alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza, in sede di esame dei primi due motivi del ricorso. Conclusivamente il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 10 Aprile 2002. Il Presidente Dott. Ebner Vittorio Glauco Il Consigliere - Relatore Estensoreiglieren. Dott.Afin ester DEPOL Oggi - 9 DIC. 2002 12