Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 19742/98 UD. 26.10.2000 REPUBBLICA ITALIANA 0 1053 /0 1 UPREMA DR CASSAZIONE LA SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pro 2168 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. 328 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Consigliere CORTE SUPRESA DIA Dott. Antonino ELEFANTE UFFICI Consigliere Richlegis Dott. Ettore BUCCIANTE IL SOLE 24 ORE dal S 3000 25 GEN. 2001 ha pronunciato la seguente Per IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19742/98 proposto Oggetto: Acquisto per da usucapione. SA AR EG, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Delfini che unitamente all'Avv. Bogdan Berdon la rappresenta e di- fende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE M
contro
RT DA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca 1 1741/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che unitamente all'Avv. Ezio Trambus la rappresenta e difendeTrampus UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale come da procura in calce al controricorso. al Sig. VACIRCA per diritti 1200043 Bli CONTRORICORRENTE per 22 GIU 2001 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trieste n. IL CANCELLIERE 775/98 del 10.06.1998 / 10.08.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Bogdan Berdon e Sergio Vacirca. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3000 Con sentenza n. 775/98 del 10.06.1998 / 10.08.1998, il Tribunale di Trieste dichiarava inammissibile l'appello propo- CG061860 sto da IA AI in Pegan nei confronti di DD PE avverso al sentenza del Pretore di quella città che aveva riget- CG061859 tato la domanda della AI diretta a far dichiarare che aveva CG061865 acquistato per usucapione la proprietà di una frazione della pcn 2113/3 pascolo 2 mq 148 ora in ct 2114 di Aurisina;
che CG061864 il confine tra le proprietà delle parti doveva essere un muro a secco risultante in natura e che l'acquisto della PE di quel sedime era avvenuto in mala fede e non era opponibile al titolo originario dell'attrice. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello della AI perché la copia dell'atto notificato il 30.6.1997 conteneva 2 (pagg. 27 e 28) la citazione a comparire dinanzi alla Corte di appello di Trieste, Consigliere istruttore designando, per il 20.10.1997 e le conclusioni erano rivolte alla Corte di appello;
solo nel frontespizio dell'atto stesso si faceva riferimento al Tribunale di Trieste. Inoltre l'originario dell'atto di citazione, prodotto dall'appellante, conteneva (sempre alle pagg. 27 e 28) tre macroscopiche correzioni a penna relative all'espressione Corte di appello (corretta in Tribunale), Consigliere Istruttore (corretta in Giudice Istruttore) e Corte di appello (nuovamente corretta in Tribunale). Secondo la sentenza impugnata si trattava di un caso evi- dente di assoluta incertezza di indicazione del giudice adito in concreto, rientrante nell'ipotesi di nullità della citazione di cui al comb. disposto degli artt. 163, 3° comma n. 1, e 164 c.p.c.. Vero che la costituzione della convenuta PE, avvenuta nel corso del giudizio il giorno 1.12.1997, sanava ogni vizio della citazione, ma restavano salvi i diritti anteriormente quesiti. E poiché tale costituzione era avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame (essendo stata la sentenza appellata notificata il 12.6.1997), l'appello, come eccepito dalla PE e comunque rilevabile d'ufficio, essendo intempestivo, andava dichiarato inammissibile. 3 Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA AI in base a sei motivi, ai quali DD PE ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 163, comma 3° n. 4, e 164, commi 1° e 2°, c.p.c., in relazione agli artt. 156 e 162 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sen- tenza laddove ha ritenuto che vi era assoluta incertezza di in- dicazione del giudice adito, senza considerare che l'esatta in- dicazione del giudice dinanzi al quale l'appellato veniva citato era contenuta nel frontespizio dell'atto stesso: "TRIBUNALE DI TRIESTE”, essendo irrilevante l'errata indicazione contenuta nel testo. Inoltre l'atto con la notifica al procuratore costituito, persona professionalmente qualificata, aveva raggiunto il suo scopo e il principio secondo cui, in caso di discordanza tra l'originale dell'atto e la copia notificata deve darsi prevalenza a quanto risulta dalla copia, non può ritenersi operante quando la discordanza è soltanto apparente.
2. Col secondo motivo, deducendo omessa valutazione dell' intero atto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e viola- zione di legge (art. 164 c.p.c.), la ricorrente assume che la sentenza impugnata è priva di motivazione sul punto decisivo 4 della controversia consistente nella necessità di esaminare tutto il contesto dell'atto per poter desumere l'indicazione del giudice d'appello. La sentenza impugnata si è limitata all' esame delle tre correzioni a penna sull'originale definendole macroscopiche, senza porsi la questione se la copia non cor- retta notificata al difensore fosse intelligibile e tale da poter far individuare il giudice adito.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 164 c.p.c., insussistenza di “incertezza assoluta” e omesso esame dell'intero atto, la ricorrente di duole che l'impugnata sentenza abbia dichiarato la nullità dell'atto di appello per incertezza assoluta dell'ufficio giudiziario adito che ben poteva essere identificato attraverso l'esame complessivo dell'intero atto di impugnazione. Al riguardo assume che si ha incertezza asso- luta solo quando dall'atto non sia comunque possibile desu- mere quale sia l'ufficio giudiziario. Nel caso specifico l'ufficio giudiziario è identificabile in base al frontespizio dell' atto (Tribunale di Trieste) e l'errore materiale contenuto nel testo (Corte di appello) è chiaramente evidente.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione di legge (artt. 132 n. 4, 360 n. 5 c.p.c. e 118 disp. att. trans. c.p.c.), la ricor- rente afferma che la sentenza impugnata è apodittica e priva di motivazione perché si è limitata ad estrapolare poche parole 5 dal contesto dell'atto di appello, rendendo impossibile il con- trollo del criterio logico giuridico posto a base della decisione.
5. Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 82, 87, 170, 330 c.p.c. e 1. 22.1.1984 n. 36, nonché violazione del principio di difesa, la ricorrente assume che la sentenza impugnata ha emarginato l'ufficio del difenso- re ed ha fatto assumere alla parte privata, DD PE, un ruolo che presuppone la capacitas postulandi.
6. Col sesto motivo la ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di quanto affermato dalla giu- risprudenza di legittimità (Cass.
3.8.1995 n. 8504) secondo cui la parte rimasta contumace non può nell'ipotesi di con- traddittoria vocatio in ius limitarsi ad eccepire la nullità della citazione, ma deve provare di non aver avuto conoscenza del processo. A) I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. Essi, sotto diversi profili, riguardano la stessa questione: cioè la nullità dell'atto di citazione in appello per l'assoluta incertezza del giudice adito. Ci si duole che tale nullità sia stata affermata senza tener conto dell'intero contenuto dell'atto di impugnazione, soffer- mandosi sulle tre correzioni contenute nell'originale dell'atto di citazione, senza considerare che il giudice adito era individua- 6 bile dal frontespizio dell'atto di citazione (Tribunale di Trieste) e che la copia notificata conteneva nel testo tre evidenti errori circa il giudice adito. B) Osserva la Corte che lo scrutinio di legittimità deve esse- re effettuato sulla base dell' iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, il quale correttamente ha rilevato (stante il princi- pio della prevalenza, in caso di difformità, della copia notifi- cata rispetto all'originale) che la copia dell'atto d'appello notifi- cato recava solo nel frontespizio l'indicazione "Tribunale di Trieste", mentre conteneva citazione a comparire innanzi alla Corte di appello, Consigliere istruttore designando e conclu- sioni sempre rivolte alla Corte di appello. A fronte di tali contraddittorie indicazioni, correttamente la sentenza impugnata, interpretando e valutando complessi- vamente l'atto, con apprezzamento di fatto che, essendo con- gruamente motivato, non può essere sindacato in questa sede di legittimità (cfr. Cass. 12.12.1981 n. 6579), ha affermato che ricorreva quella incertezza assoluta cui la norma proces- suale riconnette l'effetto della nullità. C) L'affermazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.
9.11.1989 n. 4726) secondo cui qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indi- cazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie per essere stato l'atto di citazione indi- 7 rizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), deter- minandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nullità della citazione stessa;
con la conseguenza che ove si tratti di citazione in ap- pello, la costituzione dell'appellato, avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre gravame, non impedisce che l'impu- gnazione venga dichiarata inammissibile e la sentenza di pri- mo grado passi in giudicato. D) Per completezza di disamina, occorre aggiungere che so- no del tutto ininfluenti, ai fini della soluzione della questione, le argomentazioni relative alla correzione dell'originale dell' atto, stante la preferenza da accordare alla copia notificata. Parimenti irrilevanti sono le considerazioni circa l'intestazione dell' atto, perché, in base all'esame obiettivo di questo, non è possibile giungere alla conclusione prospettata dalla ricorrente di una assoluta prevalenza dell'indicazione relativa al Tribu- nale, quale giudice d'appello. Né hanno pregio le deduzioni svolte nel corso della discussione orale circa la competenza professionale del difensore destinatario dell'atto di citazione ai fini dell'individuazione del giudice dell'impugnazione, perché il vizio di nullità della citazione per incertezza del giudice adito sarebbe inficiato in radice. 8 E) Infine, considerato il richiamato principio che la sanato- ria della nullità della citazione, per effetto della costituzione del convenuto, non ha efficacia retroattiva, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. G) Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Spradam Antorrino Elifanik IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 60000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN 2021 310000 Roma IL Francesco Catania 2 LE ENTRATE ROMA MAG. 2001 A 16.000 15 Verslo 6. 22820 trecentodiecimila Dirigento Area Perizi P i Dutts ca Mane Graph Responsabile Sextio Atti G p. (Dr. M. RACC CHIN 001 9