Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria, e non il concorso nel delitto di tentato furto con quello di violenza a pubblico ufficiale e lesioni, nel fatto di chi, colto in flagranza a scardinare, senza riuscirvi, la serranda di un negozio da un carabiniere, lanci un martello al suo indirizzo e lo colpisca ripetutamente con calci e pugni, in modo da procurargli lesioni personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2003, n. 49213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49213 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg:
Dott. MORELLI Francesco - Presidente -
1. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere -
2. Dott. CONZATTI Alessandro est. "
3. Dott. BESSON Michele "
4. Dott. PAGANO Filiberto "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV AN;
avverso l'ordinanza 11/08/2003 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Bologna;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Alessandro Conzatti;
Uito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Loreto D'mbrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Ricorre EV AN, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 1 (2) e 3 comma, per l'annullamento dell'ordinanza 11.08.03 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Bologna, confermativa dell'ordinanza 24.07.03 del GIP di sede, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, deducendo la carenza della motivazione e il travisamento del fatto rispetto a quello risultante dai verbali di arresto (23.07.03) e di sommarie informazioni testimoniali, nonché la violazione di legge nella parte in cui il fatto è stato qualificato come rapina impropria.
Il primo motivo si risolve in una censura in punto di fatto dell'ordinanza impugnata.
Premesso che il travisamento del fatto non è compreso nelle ipotesi che consentono il ricorso in cassazione (art. 606 c.p.p.), in quanto è precluso in sede di legittimità l'esame degli atti, osserva il Collegio che il Tribunale ha ritenuto correttamente che, anche considerando le circostanze esposte dall'indagato, ripetute nel motivo di ricorso (circa il lancio di un martello e la fuga dei rapinatori), queste non sarebbero atte a modificare in modo sostanziale la ricostruzione del fatto come descritta nell'ordinanza genetica.
Il secondo motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità. Il EV era stato sorpreso in flagranza di reato mentre, insieme ad altra persona non identificata, tentava di scardinare le serrature della serranda di un negozio, al fine di sottrarre quanto di valore ivi contenuto, dal Vice Brigadiere del Carabinieri Andrea Sera, contro il quale lanciava un martello, colpendolo poi con pugni e calci unitamente al complice, così da procurargli lesioni personali.
Sostiene la difesa che il tentativo di rapina impropria non è configurabile nel sistema penale vigente, in quanto la norma richiede l'avvenuta sottrazione della cosa, così che, se la violenza (o la minaccia) precede la sottrazione della cosa e ne costituisce una modalità, si configura il delitto di rapina propria, mentre se è immediatamente successiva e ne costituisce il mantenimento o l'impunità si configura la rapina impropria. Se però la sottrazione non avviene, la violenza, o minaccia, costituisce un autonomo reato, concorrente eventualmente con il furto tentato.
Premesso che il ricorrente non trae dalla tesi difensiva alcuna conclusione circa il mantenimento della misura cautelare in atto (seppure in ipotesi diversamente qualificata), ravvisandosi tuttavia un interesse dell'indagato alla qualificazione del reato per cui è sottoposto a indagini, e premesso altresì che è incontestato l'elemento dell'immediatezza della reazione violenta del EV all'intervento delle forze dell'ordine (Cass. 12341/00, Apicella, rv 217426), osserva il Collegio che il motivo si basa su un arresto isolato (Cass. 3796/99, Jovanovic, rv 215102), non confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. 32445/01, PM/Berisa, rv 219719;
Cass. 26844/02, Amici, rv 201432) e che non si ritiene di condividere, in quanto il capoverso dell'art. 628 c.p., dove è descritta la fattispecie del reato consumato, si integra necessariamente con la norma generale di cui all'art. 56 c.p., così che non può escludersi che l'una o l'altra delle due figure criminose unificate nella norma (il furto e la violenza o minaccia:
Cass. 5189/96, Semeraro ed altro, rv 204666) possa presentarsi in astratto nella forma del tentativo, e che non sia correlabile al fine specifico di assicurare al reo, o ad altri, se non il possesso della cosa, l'impunità della condotta. In altri termini, la condotta diretta alla sottrazione del bene, anche se incompiuta, assorbe, come nel reato compiuto, l'azione violenta, strumentale all'azione sottrattiva in sé stessa, ma non all'evento dell'impossessamento, perché questo è previsto in alternativa, nella norma, al fine dell'impunità (Cass. 32455/01 cit.). Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter d.a.c.p.p.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.