Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 36
CASS
Sentenza 29 gennaio 2001

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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'illegittimità del decreto di espropriazione, emesso in attuazione del progetto di costruzione di un edificio scolastico su area assoggettata a vincolo da parte del Provveditore delle Opere Pubbliche, per non essere il fondo espropriato incluso tra le aree destinate all'espropriazione, poiché essa è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo attraverso la denuncia della carenza di ogni potere espropriativo della Pubblica Amministrazione; infatti, il potere di decretare l'espropriazione, con il conseguente affievolimento della posizione di diritto soggettivo del privato a interesse legittimo, sorge solo per effetto dell'inclusione del bene espropriato nel progetto dell'opera pubblica da realizzare, che deve essere corredato delle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare secondo le previsioni dell'articolo 10, comma primo della legge n. 865 del 1971.

L'azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinuncia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario ne' l'acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso (nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l'affermazione della stessa).

L'azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinuncia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario ne' l'acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso (nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l'affermazione della stessa).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'illegittimità del decreto di espropriazione, emesso in attuazione del progetto di costruzione di un edificio scolastico su area assoggettata a vincolo da parte del Provveditore delle Opere Pubbliche, per non essere il fondo espropriato incluso tra le aree destinate all'espropriazione, poiché essa è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo attraverso la denuncia della carenza di ogni potere espropriativo della Pubblica Amministrazione; infatti, il potere di decretare l'espropriazione, con il conseguente affievolimento della posizione di diritto soggettivo del privato a interesse legittimo, sorge solo per effetto dell'inclusione del bene espropriato nel progetto dell'opera pubblica da realizzare, che deve essere corredato delle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare secondo le previsioni dell'articolo 10, comma primo della legge n. 865 del 1971.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 36
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36
    Data del deposito : 29 gennaio 2001

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