Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 4
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'illegittimità del decreto di espropriazione, emesso in attuazione del progetto di costruzione di un edificio scolastico su area assoggettata a vincolo da parte del Provveditore delle Opere Pubbliche, per non essere il fondo espropriato incluso tra le aree destinate all'espropriazione, poiché essa è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo attraverso la denuncia della carenza di ogni potere espropriativo della Pubblica Amministrazione; infatti, il potere di decretare l'espropriazione, con il conseguente affievolimento della posizione di diritto soggettivo del privato a interesse legittimo, sorge solo per effetto dell'inclusione del bene espropriato nel progetto dell'opera pubblica da realizzare, che deve essere corredato delle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare secondo le previsioni dell'articolo 10, comma primo della legge n. 865 del 1971.
L'azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinuncia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario ne' l'acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso (nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l'affermazione della stessa).
L'azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinuncia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario ne' l'acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso (nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l'affermazione della stessa).
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'illegittimità del decreto di espropriazione, emesso in attuazione del progetto di costruzione di un edificio scolastico su area assoggettata a vincolo da parte del Provveditore delle Opere Pubbliche, per non essere il fondo espropriato incluso tra le aree destinate all'espropriazione, poiché essa è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo attraverso la denuncia della carenza di ogni potere espropriativo della Pubblica Amministrazione; infatti, il potere di decretare l'espropriazione, con il conseguente affievolimento della posizione di diritto soggettivo del privato a interesse legittimo, sorge solo per effetto dell'inclusione del bene espropriato nel progetto dell'opera pubblica da realizzare, che deve essere corredato delle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare secondo le previsioni dell'articolo 10, comma primo della legge n. 865 del 1971.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE S.U. 1 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto COSTRUZIONE - CERTIFICATO DI ANNULLABILITA' - - Primo Presidente Dott. Andrea VELA - IMPUGNAZIONE -Presidente di sezione AMIRANTE Dott. Francesco - R.G.N. 15430/99 FINOCCHIARO- Presidente e Relatore Dott. Alfio 1 CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere - Dott. Francesco Cron. VITTORIA -Consigliere Dott. Paolo CRISCUOLO Happy Consigliere Rep. Dott. Alessandro - Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN VITRONE - Rel. Consigliere Dott. Ugo ha pronunciato la seguente ORD I NANZ A sul ricorso proposto da: AN EN, FALCONIERI ANNAROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 1, presso lo studio ALDOdell'avvocato DI LAURO, rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti contro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLO CARMELA, 2000 CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato 162 LILIANA SALEMME, rappresentata e difesa dall'avvocato 1 MARIO DEL POZZO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
EN VA TA, EN LV, COMUNE DI CAPRI, MINISTERO DELLA SANITA'; intimati - avverso la decisione n. 414/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che TO AN e NN Falco- nieri hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione 13 aprile 1999 n. 414, con la quale il Consi- glio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. V, ha ac- colto l'appello proposto da IL AN AT e VA e da RM LO ed ha annullato il certi- ficato di abitabilità, rilasciato dal sindaco di Capri, di un immobile acquistato da questi ultimi;
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considerato che
le parti private intimate hanno resistito con controricorso;
considerato che
con atto depositato il 29 novem- bre 2000 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e che tale rinuncia è stato ac- cettato dai controricorrenti;
considerato che
il ricorso è ammissibile e la rinuncia regolare;
considerato che
va dichiarato estinto il giudi- zio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza pro- nuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo com- ma, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ri- corso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Andriskite Il Presidente !! Collaboratore di Cancelleri аши Depositato in Cancelleria Roma, 17 GEN. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA е ш 3